F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0045/CFA pubblicata il 10 Ottobre 2023 (motivazioni) – Torino Women SSDRL/Lega nazionale dilettanti/Dipartimento Calcio Femminile/Federazione Italiana Giuoco Calcio/G.S. C.F. CAPRERA

Decisione/0045/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0035/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0035/CFA/2023-2024 proposto dalla società Torino Women SSDRL in data 21.09.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n. 0052/TFNSD-2023-2024;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 04.10.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi gli Avv.ti Francesco Rondini per la reclamante e Giancarlo Gentile per la Lega nazionale dilettanti; è presente altresì l'On. Roberto Salerno; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso ex art. 86 CGS, depositato il 17.8.2023, proposto contro la Lega nazionale dilettanti, il Dipartimento Calcio femminile – Lega nazionale dilettanti, la Federazione italiana giuoco calcio e la società GS CF Caprera, la società Torino Women SSDRL, rappresentata e difesa dell'Avv. Francesco Rondini, ha chiesto che il Tribunale Federale “in via cautelare:

- disponga in via cautelare monocratica ex art. 97 C.G.S. la sospensione dell’inizio del Campionato di Serie C Girone A Dipartimento Calcio Femminile F.I.G.C./L.N.D. a partire dalla gara del 10.09.2023;

- disponendo ex art. 96 la fissazione di udienza per la discussione dell'istanza cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile.

In via cautelare e preliminare:

- accertare l’illegittimità per violazione di legge che ha portato alla delibera emessa dal Dipartimento Calcio femminile - Lega nazionale dilettanti e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 10.08.2023 con quale si dà atto di integrare l’organico del Campionato Nazionale di Serie C femminile 2023/2024 con l’ammissione della Società G.S. C.F. Caprera;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della odierna ricorrente;

Nel merito:

- accertare l’erroneo punteggio assegnato alla Società Torino Women SSDRL nella graduatoria di ripescaggio così come alla Società G.S. C.F. Caprera;

- per l’effetto disporre d’ufficio la revisione dei punteggi verificati attribuiti sia alla Società Torino Women SSDRL così come alla Società G.S. C.F. Caprera;

- sempre per l’effetto dichiarare di integrare l’organico del Campionato Nazionale di Serie C femminile 2023/2024 con il ripescaggio della Società Torino Women SSDRL al posto della Società G.S. C.F. Caprera”.

Nell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente, premessa la sussistenza di un posto vacante nell’organico del Campionato nazionale di Serie C femminile della Stagione sportiva 2023/2024, integrato, con il Comunicato Ufficiale n. 5 del 10.08.2023 del Dipartimento Calcio femminile con l’ammissione della Società GS CF Caprera, prima nella graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti nel Comunicato Ufficiale n. 44 del 30 dicembre 2022, pubblicato dal Dipartimento Calcio femminile, con un unico motivo di ricorso, lamenta l’“Illegittimità della delibera per violazione di legge ed eccesso di potere e/o violazione sul giusto procedimento – Mancata pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo”.

All’esito del giudizio di primo grado, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato ne merito.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Torino Women SSDRL, articolando tre motivi di censura nonché, in via cautelare, chiedendo l’adozione di provvedimento monocratico ex art. 108 CGS finalizzato a conseguire la sospensione della disputa del Campionato di Serie C Girone A Dipartimento Calcio femminile F.I.G.C./L.N.D. a partire dalla gara del 24.09.2023 da parte della Società G.S. C.F. Caprera.

Tale richiesta cautelare è stata rigettata giusta adozione del decreto presidenziale del 22 settembre 2023, con il quale è stata altresì fissata la Camera di consiglio per la trattazione del merito al 4 ottobre 2023, all’esito della quale il reclamo è stato assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e per questo merita di essere respinto per le ragioni di seguito partitamente esposte.

Giova premettere che, come accennato in narrativa, il nucleo della contestazione avanzata dall’odierna reclamante (società calcistica femminile rimasta esclusa dalla partecipazione al campionato di categoria) è riducibile alla contestazione dei punti ad essa attribuiti dalla Lega nazionale dilettanti e dalla conseguente pretermissione della stessa rispetto alla società calcistica C.F. Caprera ai fini del ripescaggio per la partecipazione al Campionato nazionale di Serie C femminile.

A tale riguardo, è circostanza incontestata ed incontestabile che l’attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria delle società calcistiche da cui attingere al fine di integrare le compagini partecipanti alla predetta competizione, avviene sulla base dei criteri fissati dal Comunicato Ufficiale della L.N. Calcio femminile n. 44 del 30 dicembre 2022 (recante “Campionato di Serie C – Stagione Sportiva 2023/2024 – Tabella Punteggi per eventuali ripescaggi di Società non aventi diritto ”).

Orbene, come si evince pianamente dalla disamina di tali criteri, essi implicano l’attribuzione dei punteggi (e la formazione della conseguente classifica) senza che possa rinvenirsi in capo alla L.N.D. alcun margine di discrezionalità, delineando elementi di valutazione che portano alla attribuzione dei relativi punteggi su base automatica. Ed infatti, il citato C.U. 44/2022 valorizza:

- la posizione in classifica nel campionato di eccellenza stagione sportiva 2022/2023;

- la posizione nella classifica del “premio disciplina” nella stagione sportiva 2022/2023;

- la partecipazione ad ogni campionato si settore giovanile con diritto di classifica;

- la partecipazione alla coppa Italia;

- l’anzianità federale;

- il bacino di utenza del comune ove ha sede la società (con ripartizione dei punteggi a seconda che la squadra militi in un capoluogo di regione, capoluogo di provincia o in un comune con popolazione non inferiore a 10 mila abitanti o 5 abitanti;

- la valutazione conseguita dall’impianto sportivo;

- le detrazioni/penalità conseguite nella stagione sportiva 2022/2023 nonché, infine,

- gli anni di partecipazione al campionato nazionale o al campionato regionale.

Tuttavia, come emerge pianamente dalla disamina dei motivi di censura articolati dalla odierna reclamante con il terzo motivo di impugnazione (con cui si contesta la asserita “mancata completa revisione da parte del Tribunale Federale del punteggio verificato

nella graduatoria di ripescaggio”) e come pure ribadito in sede di discussione orale, la contestazione avanzata dalla Torino Women è sostanzialmente tesa a mettere in dubbio la stessa legittimità dei sopra descritti criteri, evidenziando a carico di tali criteri elementi di asserita irragionevolezza in quanto non sufficientemente in grado di valorizzare e differenziare il peso tecnico esistente tra realtà sportive molto diverse (quali appunto sono quella in cui milita la reclamante e quella in cui invece milita la controinteressata Caprera) nonché, inter alia, la differente anzianità federale espressa dalle diverse società calcistiche.

Sebbene queste SSUU non possano disconoscere che i criteri enucleati dal C.U. 44/2022 – che, per taluni profili, sembrerebbero privi di una reale parametrazione dei punteggi attribuibili al differente valore tecnico espresso da ciascun campionato di eccellenza in cui militano le differenti compagini calcistiche femminili - possano nel concreto determinare effetti complessivamente distorsivi, tuttavia il Collegio non può esimersi dal decidere la presente controversia facendo applicazione degli ordinari precetti processuali applicabili con riferimento ad azioni aventi valenza impugnatoria, quale senz’altro è quella esercitata in primo grado dalla Torino Women e tesa a chiedere l’annullamento degli effetti del provvedimento della L.N.D. che l’ha pretermessa alla società calcistica Caprera.

Con il conseguente effetto per cui, come correttamente rilevato dal Tribunale federale, la domanda processuale avanzata dalla odierna reclamante avrebbe potuto essere ritualmente scrutinata soltanto ove essa avesse esteso l’impugnazione anche al sopra menzionato C.U. 44/2022 (nonché all’ulteriore Comunicato Ufficiale recante gli esiti dei punteggi attribuiti con la Coppa Disciplina con riferimento alla contestazione mossa in relazione al conseguente, specifico criterio valutativo), quale atto presupposto del provvedimento della L.N.D. che ne aveva (soltanto) fatto pedissequa applicazione ed enucleando, anche a carico di tale diverso ed ulteriore atto, specifiche e puntuali censure.

Pertanto, avendo la reclamante inteso agire esclusivamente per l’annullamento degli esiti della valutazione della propria posizione (a fronte di quella conseguita dalla ripescata società calcistica Caprera), senza tuttavia estendere ed articolare alcuna censura anche contro il predetto C.U. n. 44/2022, non può che disporsi il rigetto del reclamo confermandone la declaratoria di inammissibilità cui è pervenuto il Tribunale Federale.

E’ appena il caso di aggiungere che non può ritenersi satisfattivo dell’onere di tempestiva impugnazione di tale atto il semplice richiamo del ricorso di primo grado di estensione dell’impugnativa anche “ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della odierna ricorrente”. Si tratta, invero, di mera clausola di stile, di per sé inidonea e insufficiente ad estendere gli effetti del ricorso contro il C.U. n. 44/2022, in assenza di un’espressa e tempestiva impugnativa di tale atto. Ciò in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza secondo i quali “il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa” (Cons. di Stato, sez. V, n. 5609/2017; sez. VI, n. 5672/2018; sez. V, n. 3365/2020).

Peraltro, in disparte tale assorbente rilievo, parimenti infondati sono anche gli ulteriori due motivi di censura ( i.e. il primo ed il secondo) con il quale la reclamante contesta la decisione resa dal Tribunale federale lamentando (quanto al primo motivo) l’asserita mancata pronuncia sulla omessa pubblicazione della graduatoria aggiornata nonché l’avvenuta comunicazione dei soli punteggi conseguiti dalla reclamante e dalla società Caprera (senza ostensione anche dei punteggi conseguiti da tutte le ulteriori squadre ammesse al Campionato).

In entrambi i motivi di censura, la reclamante lamenta, infatti, l’asserita violazione del suo diritto di difesa, ritenendo che essa non avrebbe potuto contestare i punteggi attribuiti alle altre società aventi diritto al ripescaggio. Trattasi, tuttavia, di contestazioni che, quand’anche si volesse soprassedere sulla intima genericità che le connota, si rivelano in ogni caso non apprezzabili, nella misura in cui non sono in grado di superare il rilievo per cui il diritto di difesa della reclamante è stato ampiamente soddisfatto nel momento in cui essa è stata messa al corrente del punteggio proprio e di quello conseguito dalla società calcistica (i.e. la società calcistica Caprera) che aveva ottenuto – immediatamente sopravanzandola in graduatoria – il bene della vita cui la reclamante aspirava (i.e. il ripescaggio nel Campionato di Serie C).

Invero tali punteggi costituivano indubitabilmente gli elementi informativi sufficienti che la reclamante avrebbe dovuto conoscere e che infatti ha conosciuto - al fine di poter esperire - come incontestabilmente è avvenuto - ogni effettivo rimedio a tutela dei propri interessi.

Sicché anche per tali ragioni il reclamo è evidentemente infondato.

Attesa la peculiare natura della controversia e la parziale definizione in rito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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