F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0001/CFA pubblicata il 17 Ottobre 2023 (motivazioni) –

 

Parere/0001/CFA-2023-2024

 

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONE CONSULTIVA

 

composta da Sigg.ri:

Giampiero Paolo Cirillo – Presidente

Davide Ponte – Componente

Daniele Maffeis – Componente

Domenico Porpora – Componente

Danilo Del Gaizo – Componente

Giuseppe Severini - Componente

Diego Sabatino - Componente (relatore)

ha reso il seguente

PARERE

Oggetto: Richiesta di parere interpretativo del Presidente federale in ordine all'applicazione dell'art. 21 dello Statuto FIGC.

PREMESSO E CONSIDERATO

1. Con nota prot. n. 9429/Presidenza del 6 ottobre 2023, il Presidente federale ha richiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 98 comma 2, lett. d) del C.G.S., di esprimere il proprio parere sul quesito proposto dal Presidente della Lega italiana calcio professionistico (di seguito ‘Lega Pro’) avente la stessa data e concernente l’applicazione dell’art. 21 dello Statuto FIGC.

La vicenda ha origine dalla lettera del 3 luglio 2023, prot. 255/SS 23-24, a firma del Segretario generale della FIGC con la quale, in riscontro di una precedente nota del giorno 8 giugno 2023 concernente la sostituzione di un Consigliere decaduto per perdita dei requisiti funzionali mediante elezioni suppletive a sensi dell’art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, così si disponeva: “si autorizza codesta Lega all’indizione di elezioni suppletive nel rispetto delle tempistiche e delle formalità di cui al comma 4 dell’art. 21 dello Statuto Federale”.

Nella nota del 6 ottobre 2023, il Presidente della Lega Pro, preso atto di quanto disposto nella lettera del Segretario generale ed evidenziata la necessità di procedere ad elezioni suppletive, al fine del corretto svolgimento di tale procedura, chiedeva al Presidente Federale di sottoporre a questa Corte i seguenti quesiti:

“1) premesso che la F.I.G.C. ha già autorizzato Lega Pro a convocare l’assemblea delle proprie società associate per eleggere un proprio Consigliere Federale in sostituzione di quello decaduto, si richiede, viste le disposizioni di cui all’art. 21 dello Statuto FIGC e di cui all’art. 16 comma 11 dello Statuto di Lega Pro, se, per la convocazione, vi sia o meno necessità di espressa delega del Presidente Federale o del Consiglio Federale;

2) qualora si ritenga la Lega Pro legittimata a convocare l’assemblea delle associate per eleggere il proprio Consigliere Federale in sostituzione di quello decaduto (cioè per le elezioni suppletive), dovendosi comunque applicare le disposizioni di cui all’art. 21 c. 4 dello Statuto Federale per l’assemblea elettiva, si richiede quali siano gli adempimenti che potrebbe svolgere la Lega Pro su autorizzazione della FIGC e quali invece siano riservati all’esclusiva competenza federale.”

2. Il tema sottoposto a parere riguarda le elezioni di un Consigliere Federale, ossia di un componente di un organo della FIGC, in specie del Consiglio Federale, in sostituzione del precedente componente decaduto. Il Consiglio Federale è composto in maniera da rappresentare tutte le componenti dell’ente associativo che, nel caso in esame, si traduce nell’utilizzo di un criterio di rappresentatività delle singole Leghe. Nel dettaglio, per quanto riguarda la Lega Pro, il criterio derivante dallo Statuto FIGC (art. 26 comma 1), consente l’espressione, tramite elezione, di tre Consiglieri Federali.

Secondo la disciplina generale dettata dall’art. 26 dello Statuto FIGC, l’elezione dei Consiglieri Federali di spettanza delle singole Leghe, avviene in due diverse occasioni: i. quella ordinaria, che si svolge in sede di ‘assemblea federale elettiva’; e ii. quella conseguente a decadenza dalla carica del Consigliere Federale, che avviene tramite ‘elezioni suppletive’ (comma 4).

La disciplina federale è poi replicata nello Statuto della Lega Pro che, all’art. 27, comma 3, nell’evidenziare casi e conseguenze dell’incompatibilità dei Consiglieri Federali dalla stessa eletti, prevede che “La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale”. Sempre lo Statuto di Lega Pro contiene inoltre, all’art. 16 comma 12, una espressa disciplina per l’elezione dei Consiglieri Federali, individuando sia la competenza alla convocazione dell’assemblea (competenza posta in capo alla FIGC) che le modalità di svolgimento delle elezioni.

Il quesito sottoposto alla Corte attiene quindi alla soluzione del contrasto disciplinare tra le indicazioni date dalla lettera del Segretario generale, che individua come disciplina applicabile quella dell’art. 21 comma 4 (che regola l’Assemblea elettiva della FIGC) e la previsione dello Statuto Lega Pro, dove invece si individua la competenza e il procedimento in maniera diversa (art. 16 comma 12 Statuto Lega Pro).

In particolare, dalla lettera del Segretario generale sembra doversi dedurre che, secondo il detto organo, la competenza alla indizione delle elezioni debba radicarsi in capo alla Lega Pro che, nella procedura, dovrebbe attenersi alla disciplina di cui all’art. 21 comma 4 dello Statuto FIGC.

3. Sulla scorta di quanto evidenziato, osserva questa Corte come la documentazione posta a base del quesito, anche come successivamente integrata, appaia ancora insufficiente per affrontare compiutamente il tema.

In particolare, diventa necessario acquisire:

- presso il Segretariato generale della FIGC:

gli atti redatti in preparazione della lettera del 3 luglio 2023, prot. 255/SS 23-24, a firma del Segretario generale della FIGC; almeno uno dei precedenti atti di convocazione dell’Assemblea federale elettiva, di cui all’art. 21 dello Statuto FIGC; eventuali atti di indizione o convocazione delle elezioni suppletive svolte presso altri enti associati;

- presso la Lega Pro:

gli atti redatti in preparazione della lettera prot. 1138/23 del 6 ottobre 2023, a firma del Presidente della Lega Pro; almeno uno degli avvisi di convocazione dell’Assemblea di cui all’art. 16 dello Statuto Lega Pro.

In entrambi i casi, si chiede agli enti e agli uffici coinvolti di accompagnare l’invio della documentazione con una relazione esplicativa e di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del presente parere interlocutorio.

P.Q.M

Sospende l’espressione del parere in attesa che gli uffici e gli enti interessati forniscano gli elementi di conoscenza e gli atti di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Diego Sabatino                                                       Giampiero Paolo Cirillo

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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