F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0048/CFA pubblicata il 17 Ottobre 2023 (motivazioni) – PF-sig. Di Pasqua Francesco

Decisione/0048/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0039/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari - Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0039/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n.58/TFNSD – 2023-2024 del giorno 25 settembre 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 9 ottobre 2023, il Pres. Ida Raiola e uditi, per la Procura federale, l’avv. Giorgio Ricciardi e, per il deferito sig. Francesco Di Pasqua, l’avv. Raffaele di Gioia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. Prot. 982/816 pf 22-23 GC/CASM/ep del giorno 10 luglio 2023, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano, dinanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare (d’ora in poi TFN-SD), il sig. Francesco Di Pasqua, all’epoca dei fatti associato arbitro effettivo in forza alla Sezione A.I.A. di Tivoli, per rispondere della violazione dell’art. 42 del Regolamento A.I.A. per avere lo stesso in data 12.3.2023, al termine della gara A.S.D. Belmonte Castello - A.S.D. Principato dei Colli valevole per il girone I del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Lazio, nel mentre si dirigeva verso la propria autovettura per lasciare l’impianto sportivo, profferito all’indirizzo di sostenitori della società A.S.D. Belmonte Castello l’espressione “Siete proprio dei napoletani”; successivamente, nel mentre l’autovettura sulla quale aveva preso posto si allontanava dal predetto parcheggio, abbassava il finestrino ed effettuava all’indirizzo dei medesimi sostenitori dell’A.S.D. Belmonte Castello il cd. gesto del “dito medio” consistente nell’estendere il dito medio verso l’alto tenendo contemporaneamente strette alla mano le altre dita.

1.1. All’udienza svolta dinanzi al TFN – SD del 21 settembre 2023, il rappresentante della Procura federale, avv. Alessandro Avagliano, chiedeva che, in danno del deferito sig. Francesco Di Pasqua fosse irrogata la sanzione di 60 (sessanta) giorni di sospensione, mentre l’Avv. Francesco Di Gioia, difensore del sig. Francesco DI Pasqua, si riportava agli scritti difensivi e chiedeva il proscioglimento del proprio assistito.

1.2. Con decisione n.58/TFNSD – 2022-2023 del giorno 25 settembre 2023, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, declinava la propria competenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio – LND, cui rimetteva gli atti, con salvezza dei diritti di prima udienza.

1.3. Con atto prot. 8297 /816pf22-23/GC/CAMS/mg del 27 settembre 2023, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto proponevano reclamo avverso la detta pronuncia del TFN-SD, chiedendo che, in riforma della decisione gravata, la Corte federale d’appello dichiarasse la competenza a giudicare del Tribunale federale nazionale, con rinvio, ove ritenuto, a quest’ultimo per l’esame del merito, ai sensi dell’art.106, comma 2, del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, C.G.S).

1.4. Con decreto del Presidente della Corte federale d’appello n.4/CFA – 2023-2024 veniva disposta l’abbreviazione a cinque giorni del termine di cui all’art.103, comma 2, del Codice della giustizia sportiva.

1.5. All’udienza del giorno 9 ottobre 2023, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’avv. Giorgio Ricciardi, per la Procura federale, insisteva per la riforma della decisione di primo grado, concludendo come in atti, mentre l’avv. Raffaele Di Gioia eccepiva preliminarmente la violazione dell’iter formale-procedurale indicato dal Codice di giustizia sportiva in relazione all’attività requirente ed inquirente della procura, concludeva riportandosi alla memoria difensiva depositata in atti e perché il caso di specie fosse esaminato nel merito.

1.6. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è fondato e va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi.

2.1. Torna all’esame delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello la questione relativa alla individuazione del giudice competente (in primo grado) per i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, AIA) per la violazione delle norme del Regolamento AIA, a seguito della novella dell’art.62 del Regolamento AIA, questione decisa da queste Sezioni unite con la pronuncia n.0009/CFA-2023-2024

2.2. Nella decisione qui gravata il TFN-SD, ribadendo l’orientamento già esaminato e respinto da questa Corte con la pronuncia innanzi richiamata, indica nel criterio della gerarchia delle fonti la regola risolutiva del conflitto ingeneratosi tra la nuova formulazione dell’art.62 del Regolamento AIA e gli artt.84 e 92 del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, C.G.S.), individuando nella disposizione regolamentare il precetto di rango (gerarchico) inferiore e, perciò, cedevole rispetto alla diversa previsione codicistica.

2.3. L’orientamento del TFN-SD non convince per le ragioni già esposte nella decisione di queste Sezioni unite e che devono intendersi qui integralmente richiamate e, tra esse, il principale seguente rilievo argomentativo:  “ accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale”.

2.4. Neppure convince l’ulteriore argomentazione spesa a sostegno del proprio indirizzo dal TFN –SD, secondo la quale le nuove diposizioni del Regolamento AIA avrebbero dovuto essere sottoposte all’approvazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in forza della previsione dell’art.7, comma 5, lett. L) dello Statuto CONI (secondo cui la Giunta nazionale di tale organismo: “1) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”), di tal che, in difetto di detta approvazione le nuove disposizioni regolamentari AIA dovrebbero considerarsi inefficaci. Può, infatti osservarsi in contrario che la disposizione di cui all’art.7, comma 5, dello Statuto CONI non solo, dal punto di vista letterale, non ricomprende i Regolamenti di Settore, come quello AIA (o del Settore Tecnico), ma anche che essa ha il suo corrispondente nella previsione dell’art.27, comma 2, dello Statuto FIGC che sottopone all’approvazione della Giunta Regionale del CONI “gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”, non, quindi, i Regolamenti di Settore.

2.5. Queste Sezioni unite ribadiscono, pertanto, il proprio orientamento, secondo cui il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra le fonti normative in esame (art.62 Regolamento AIA; artt. 84 e 92 C.G.S.) deve essere individuato in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (lex posterior derogat priori), ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva, cosicché va, conseguenzialmente, affermata la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA.

2.6. Così decisa la questione preliminare di competenza, può scrutinarsi il merito della vicenda oggetto del deferimento, non sussistendo i presupposti – per le ragioni esposte nella più volte richiamata decisione n. 0009/CFA-2023-2024 (cui si rinvia anche la citazione dei precedenti in termini) - per rimettere il procedimento al primo giudice, atteso che la fattispecie non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di rinvio di cui all’art.106 C.G.S.

2.7. Venendo, quindi, alla fattispecie in esame, e tenuto conto del pieno effetto devolutivo dell’appello nell’ordinamento processuale sportivo (per cui vi è perfetta coincidenza tra l’ambito della cognizione del giudice d’appello e l’ambito della cognizione del giudice di primo grado), s’impone preliminarmente l’esame dell’eccezione di illegittimità del procedimento disciplinare per gravi vizi dell’iter amministrativo formale-procedurale e della connessa e conseguente doglianza avente ad oggetto il diritto di accesso agli atti e la violazione del diritto di difesa e di contraddittorio, per non avere la Procura federale reso disponibile l’atto/documento in cui si è concretizzata la proposta del Sostituto procuratore federale, avv. Francesco Keller, avente ad oggetto l’adozione dell’atto di deferimento.

2.7.1. L’eccezione va disattesa: come chiarito dalla Procura federale, anche nel corso dell’udienza odierna, la proposta di deferimento non assume forma documentale, risolvendosi, sostanzialmente e in fatto, nell’adozione dell’atto di deferimento in conseguenza della chiusura delle indagini. In difetto della veste documentale dell’atto, comunque logicamente esistente come elemento di continuità tra la chiusura delle indagini e l’adozione dell’atto di deferimento, da un lato, deve escludersi la dedotta violazione formale-procedimentale e, dall’altro, non vi è luogo per l’esercizio del diritto di accesso (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VI, 5 agosto 2020, n.3521: “Oggetto dell'istanza di accesso deve essere un documento detenuto dall'Amministrazione e, conseguentemente, la tutela giurisdizionale è riconosciuta a favore di chi, portatore di un interesse concreto e attuale alla conoscenza dell'atto, sia pregiudicato dal diniego di ostensione opposto dall'Amministrazione. Appare chiaro che, laddove l'atto che si presume sia in possesso dell'Amministrazione non esista, non c'è spazio per la tutela in sede processuale delle ragioni dell'istante poiché il G.A. non può condannare l'Amministrazione ad esibire ciò che essa non ha”).

2.8. Nel merito, la Corte osserva che la condotta contestata al deferito sig. Francesco Di Pasqua può dirsi provata alla luce del contenuto delle dichiarazioni del sig. Carlo Medagli, legale rappresentante della ASD Belmonte Castello, che, nel corso dell’audizione del 9 maggio 2023, ha confermato l’accaduto oggetto di una sua segnalazione con esposto del 14 marzo 2023 (pochi giorni dopo il fatto), dichiarazioni della cui attendibilità e genuinità non vi è motivo di dubitare, posto che – come evidenziato dalla Procura nell’atto di deferimento – “la segnalazione in argomento - il cui tono appare sincero, colloquiale e scevro da risentimenti il presidente della società A.S.D. Belmonte Castello appaia soltanto chiedere una maggiore attenzione all’aspetto comportamentale degli arbitri designati di volta in volta per dirigere le gare della propria società; il tutto senza manifestare alcun recondito scopo di vendetta e/o di rivalsa nei confronti di chicchessia. È lo stesso segnalante, infatti, che derubrica l’offensività dell’affermazione proferita dal sig. Di Pasqua (“Siete proprio dei napoletani” n.d.r.) alla luce del fatto che i destinatari della stessa, essendo residenti nella regione Lazio, non avrebbero percepito dalla stessa alcun contenuto discriminatorio”.

2.9. Il comportamento tenuto dal deferito Di Pasqua, all’epoca dei fatti associato arbitro effettivo in forza alla  Sezione A.I.A. di Tivoli - consistito nell’aver, in data 12 marzo 2023, al termine della gara A.S.D. Belmonte Castello - A.S.D. Principato dei Colli valevole per il girone I del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Lazio, nel mentre si dirigeva verso la propria autovettura per lasciare l’impianto sportivo, profferito all’indirizzo di sostenitori della società A.S.D. Belmonte Castello l’espressione “Siete proprio dei napoletani”; successivamente, nel mentre l’autovettura sulla quale aveva preso posto si allontanava dal predetto parcheggio, nell’abbassare il finestrino ed effettuare all’indirizzo dei medesimi sostenitori dell’A.S.D. Belmonte Castello il cd. gesto del “dito medio” consistente nell’estendere il dito medio verso l’alto tenendo contemporaneamente strette alla mano le altre dita – integra, quindi, la violazione dei doveri sanciti dall’art.42 del Regolamento AIA, alla cui osservanza gli arbitri sono tenuti e costituisce fatto generatore della sua responsabilità disciplinare per il titolo ascritto.

2.9.1. Peraltro, è noto che, nell’ambito della giustizia sportiva, lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell’ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell’ambito della giustizia ordinaria e, in particolare, nell’ambito del processo penale, di tal che, per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, in ambito di giustizia sportiva “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (TNAS Lodo 5.11.2010 n.2419, cfr. anche CFA, sez. I, decisione n.63/CFA 2021-2022, nonché CFA, Sezioni unite, decisione n. 12/CFA/20212022; sez. I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022).

2.10. Sussistendo le contestate violazioni e valutata la congruità della sanzione richiesta in primo grado dalla Procura federale in relazione alla gravità del fatto, la Corte si determina, quindi, ad irrogare in danno del sig. Francesco Di Pasqua, all’epoca dei fatti arbitro effettivo in forza alla sezione A.I.A. con la qualifica di Osservatore arbitrale, appartenente alla Sezione A.I.A. di Tivoli, la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Di Pasqua Francesco la sanzione della sospensione di mesi 2 (due).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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