F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 071/TFN – SD del 16 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 7368/1039pf22-23/GC/GR/ff del 19 settembre 2023, depositato il 20 settembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Venerando Fasone e Giuseppe Maria TricomI – Reg. Prot. 63/TFN-SD

Decisione/0071/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0063/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente (relatore)

Ermando Bozza – Componente aggiunto

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7368/1039pf2223/GC/GR/ff del 19 settembre 2023, depositato il 20 settembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Venerando Fasone e Giuseppe Maria Tricomi,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il sig. Giuseppe Maria Tricomi, allenatore di base UEFA B, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC, con ricorso al Collegio Arbitrale LND, datato 2 febbraio 2023, esponeva di essere stato tesserato in qualità di allenatore responsabile della squadra Juniores Under 19 della SSD Città di Acireale 1946, partecipante nella stagione sportiva 2021/2022 al campionato Juniores Regionali Elite Under 19 girone C della Sicilia; deduceva che in virtù dell’accordo economico sottoscritto il 14 ottobre 2021, la società si era impegnata a corrispondergli il premio di tesseramento di 2.500,00 (da versarsi in 10 rate mensili di 250,00 ciascuna), oltre al rimborso delle spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o il domicilio di esso Tricomi ed il campo di giuoco, nonché alle documentate spese autostradali per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite ufficiali ed anche amichevoli; precisava che l’accordo sul rimborso chilometrico si riferiva alle partite disputate in trasferta, mentre per quanto concerneva gli allenamenti e gli incontri casalinghi era stato concordato con una scrittura privata di pari data, separata dalla prima, un rimborso spese forfettario di 100,00 mensili; evidenziava che la società non gli aveva corrisposto né il premio di tesseramento di 2.150,00, né il rimborso chilometrico per le gare in trasferta di   82,26 e per gli allenamenti e le gare casalinghe di 1.000,00 ( 100,00 mensili), per il totale di 3.232,26, al cui pagamento la società doveva essere condannata, oltre interessi di mora e risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

L’adito Collegio Arbitrale, con lodo datato 20 aprile 2023, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarava l’obbligo della società di pagare al ricorrente la complessiva somma di 2.240,26 ( 2.150,00 di premio di tesseramento dovuto per la ss 2021/2022 e 82,26 di rimborso dell’indennità chilometrica), oltre 8,00 per interessi equitativamente calcolati; non accoglieva il capo di domanda relativa al rimborso chilometrico per allenamenti ed incontri casalinghi, perché la richiesta si basava su scrittura privata che, a differenza della prima, non era stata depositata e risultava di contenuto diverso da quella depositata; su tale aspetto della decisione, rimetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, aperto il fascicolo ed istruita la pratica, accertava che tra il tecnico e la società era intercorsa la stipulazione di una scrittura privata non depositata e, per l’effetto, con atto del 19 settembre 2023 (prot. 7368/1039pf22-23/GC/GR/ff), deferiva i sig.ri Venerando Fasone, all’epoca del fatto vice presidente della ASD Città di Acireale 1946 (ora SSD Città di Acireale 1946), dotato di poteri di rappresentanza con delega di firma e Giuseppe Maria Tricomi, quale tesserato per la stagione sportiva 2021-2022 in qualità di allenatore della squadra della categoria Juniores Regionali Under 19 della detta società, ai quali contestava al Fasone la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 94, comma 1, NOIF per aver stipulato con il Tricomi, in qualità di allenatore della categoria Juniores regionali Under 19, un separato accordo economico, ulteriore rispetto a quello recante il n. prot. 5763321/21 regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale, con la previsione di altro rimborso spese chilometriche pari ad 1.000,00 ( 100,00 mensili per 10 mesi) per allenamenti e partite casalinghe; al Tricomi la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 94, comma 1, NOIF ed all’art. 37, comma 1, Regolamento Settore Tecnico per le stesse motivazioni declinate per il Fasone.

Erano altresì indagati il sig. Sebastiano Grasso, all’epoca del fatto presidente della ASD Città di Acireale 1946, ora Città di Acireale 1946 e la stessa ASD Città di Castello, il primo ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 94, comma 1, NOIF per aver consentito e/o non impedito che il Fasone, munito di delega di firma della società, stipulasse con il Tricomi il separato accordo economico di che trattasi, la seconda ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione ai capi di imputazione a carico del Grano, del Fasone e del Tricomi.

La fase predibattimentale

Notificati della Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale (notifica avvenuta l’8 agosto 2023), nel mentre il Fasone ed il Tricomi non chiedevano di essere ascoltati, né inoltravano alla Procura Federale scritti difensivi, il Grasso e la società Città di Acireale 1946 chiedevano alla Procura Federale ai sensi dell’art. 126 CGS l’applicazione di una sanzione ridotta, che veniva definitivamente fissata, per il Grasso, nella inibizione di mesi 1 (uno: sanzione base mesi 2 – di inibizione – ridotta di 1/2), e per la Società nell’ammenda di 750,00 (euro settecentocinquanta/00: sanzione base ammenda di 1.500,00 – euro millecinquecento – ridotta di 1/2).

Il dibattimento

Alla udienza del 5 ottobre 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, prima dell’apertura dell’udienza veniva presentata a questo Tribunale una proposta di accordo tra il Tricomi e la Procura Federale, ai sensi dell’art. 127 CGS, per la squalifica di mesi 2 (due) a carico del Tricomi (sanzione base: squalifica di mesi 3, ridotta di 1/3); nel contempo, si collegavano per la Procura Federale l’avv. Giovanni Greco e per il Tricomi l’avv. Massimiliano Bombardi, ai quali questo Tribunale, ritiratosi in Camera di Consiglio per la valutazione della proposta di accordo, comunicava di non ritenere sussistenti i requisiti per dichiararne l’efficacia ed invitava le parti alla discussione del merito del deferimento.

L’avv. Greco si riportava integralmente all’atto di deferimento, ne ripercorreva alcuni passaggi e precisava che l’obbligo di deposito del secondo contratto discendeva dalla circostanza che la prima squadra della società disputava il campionato di Serie D, organizzato dal Dipartimento Interregionale, a nulla rilevando che il contratto con il Tricomi riguardava esclusivamente la squadra Under 19; concludeva il suo intervento, chiedendo irrogarsi per il Tricomi la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e per il Fasone la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro); l’avv. Bombardi, in rappresentanza del Tricomi, si riportava integralmente alla memoria difensiva in atti ed insisteva per il proscioglimento del proprio assistito.

Nessuno compariva per il Fasone, né pervenivano a questo Tribunale scritti difensivi a nome dello stesso. Il Tribunale, esaurita la discussione, si riservava di decidere.

La decisione

Risulta dagli atti acquisiti al procedimento che, in effetti, tra il Fasone ed il Tricomi era stato sottoscritto un secondo accordo economico avente ad oggetto il rimborso spese in favore del Tricomi relativamente agli allenamenti e agli incontri casalinghi, qualificato dalle parti come indennità chilometrica.

Tale accordo si concretizzava nel pagamento di 100,00 (cento) al mese per dieci mesi ed era stato pattuito contestualmente alla firma del primo accordo economico, entrambi conclusi il 14 ottobre 2021.

Sentito dalla Procura Federale in sede d’indagini, il Tricomi confermava la circostanza e, a domanda dell’inquirente sulle ragioni del mancato deposito del secondo accordo presso il Dipartimento Interregionale, rispondeva di non saperlo.

Vale evidenziare che, con il primo accordo economico, le parti avevano pattuito il riconoscimento al Tricomi del premio di tesseramento annuale lordo di 2.500,00, oltre rimborso spese come già evidenziato.

Così riassunti succintamente i fatti, due sono i temi che giungono a cognizione di questo Tribunale: il primo sulla liceità del secondo accordo economico anche in relazione al suo contenuto economico, il secondo sul mancato deposito presso il Dipartimento Interregionale di tale secondo accordo, tenuto conto che il primo accordo economico era stato puntualmente depositato, come rilevato dal Collegio Arbitrale LND con il Lodo pubblicato sul C.U. n. 2/2023 nella vertenza n. 123/23 tra il Tricomi e la Società Città di Castello.

La liceità del secondo accordo economico appare certa e compatibile con il primo accordo economico. Infatti, con quest’ultimo accordo, si era convenuto in merito al premio di preparazione, oltre rimborso spese per le gare in trasferta, mentre con il secondo accordo si era convenuto in merito ad un rimborso spese per le gare “in casa”.

Quanto poi al secondo tema, va richiamata la disciplina sugli accordi economici dettata per la stagione 2022/2023 dal Dipartimento Interregionale, conforme a quella delle precedenti stagioni sportive.

Secondo detta disciplina vanno obbligatoriamente depositati, ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF e seguenti, gli accordi economici dei tesserati che partecipano al Campionato nazionale dilettanti Serie D, nonché alla serie A, A2 e B del Calcio a5 e del Calcio femminile; nulla è previsto per i tesserati che partecipano ai Campionati Under regionali e/o nazionali, le cui società di appartenenza vanno conseguentemente ritenute esentate dall’obbligo del deposito.

Poiché il Tricomi nella ss 2021-2022 risulta contrattualizzato quale allenatore della squadra Juniores Under 19 della società Città di Acireale l’accordo economico di che trattasi non doveva essere depositato, rientrando il deposito in una mera facoltà e non in un obbligo.

A nulla rileva l’assunto della Procura Federale che, essendo la prima squadra della società impegnata nel Campionato di Serie D, a tale campionato occorreva riferirsi per accertare e dichiarare l’inosservanza dell’art. 94 ter citato.

Tale argomento contrasta con la disciplina che si è richiamata, che è insuscettibile di essere interpretata estensivamente, in quanto ipoteticamente foriera di sanzione sportiva; per la soluzione del caso in esame appare pertanto sufficiente l’esame del testo letterale della suddetta disciplina, che esclude la responsabilità dei deferiti e ne determina il loro proscioglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 16 ottobre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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