F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 072/TFN – SD del 18 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 7641 /1208 pf22 23/GC/SA/blp del 21 settembre 2023, nei confronti del sig. Roberto Cotturone e della società ASD Pucetta Calcio – Reg. Prot. 65/TFN-SD
Decisione/0072/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0065/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Serena Callipari – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7641 /1208 pf2223/GC/SA/blp del 21 settembre 2023, nei confronti del sig. Roberto Cotturone e della società ASD Pucetta Calcio,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 21 settembre 2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il sig. Roberto Cotturone, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Pucetta Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto, a seguito delle dimissioni del tecnico tesserato, sig. Piero Ianni, rassegnate in data 21.12.2022, al tesseramento di un nuovo allenatore per la s.s. 2022-2023 entro e non oltre il termine di 30 giorni dalle intervenute dimissioni, nel rispetto di quanto stabilito dal C.U. n. 1 s.s. 2022-2023 della Divisione Calcio a 5;
- la società Pucetta Calcio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Cotturone, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento veniva avviato a seguito di una segnalazione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, pervenuta a mezzo pec in data 6 giugno 2023, con la quale veniva comunicato che la società A.S.D. Pucetta Calcio non aveva indicato in distinta il nominativo dell’allenatore tesserato per la stagione sportiva 2022-2023 in occasione della gare Spartak Futsal-Femminile -Pucetta Calcio del 5.2.2023, Atletico Chiaravalle - Pucetta Calcio del 19.2.2023, Pucetta Calcio – Futsal Sidicina Crimisi del 26.02.2023, Pucetta Calcio – Femminile Virtus Romagna del 30.4.2023, Pucetta Calcio – Futsal Perugia del 7.5.2023, Atletico Foligno Pucetta Calcio del 14.5.2023, valevoli per il Campionato Serie “A2 ” Calcio a 5 Femminile.
Nel corso delle indagini la Procura Federale acquisiva:
1) la segnalazione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 pervenuta a mezzo pec in data 6 giugno 2023;
2) il foglio di censimento della società ASD Pucetta Calcio per la s. s. 2022-2023;
3) la decisione della Commissione Federale di Garanzia pubblicata con C.U. n. 9/CG del 9.5.2023;
4) la comunicazione del Settore Tecnico della F.I.G.C., trasmessa in data 07.07.2023, di rassegnate dimissioni da parte dell’allenatore tesserato dalla società A.S.D. Pucetta Calcio per la s.s. 2022-2023.
A seguito dell’acquisizione della nota dell’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C., la Procura Federale, in data 31.7.2023, disponeva la modifica dell’oggetto del procedimento originariamente denominato “Accertamenti in ordine alla mancata presenza di un allenatore in distinta da parte della società Pucetta Calcio nel corso della s.s. 2022-2023” riformulandolo in “Accertamenti in ordine alla mancata presenza di un allenatore in distinta ed all’omesso tesseramento di un nuovo allenatore, a seguito delle dimissioni del precedente tecnico, da parte della società Pucetta Calcio nel corso della s.s. 2022-2023.”
In data 10.8.2023 la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini e, rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini, all’esito di detta notifica, non avevano fatto pervenire memorie difensive, né avevano chiesto di essere ascoltati, in data 21.9.2023 disponeva il deferimento per la sola violazione del mancato nuovo tesseramento di un allenatore entro il termine di 30 giorni dalle intervenute dimissioni del precedente tecnico.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 12 ottobre 2023. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di memorie.
Il dibattimento
All’udienza di discussione del 12 ottobre 2023, tenuta in modalità videoconferenza, era presente l’Avv. Loredana Fardello, in rappresentanza della Procura Federale.
Nessuno compariva in rappresentanza del sig. Roberto Cotturone e della società ASD Pucetta Calcio.
L’Avv. Loredana Fardello si è riportata integralmente all’atto di deferimento ed ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Roberto Cotturone, mesi 3 (tre) di inibizione
- nei confronti della società ASD Pucetta Calcio, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
La decisione
Il Tribunale ritiene che i deferiti siano da ritenersi responsabili delle violazioni loro ascritte.
Dall’istruttoria è emerso che, con nota del 07.07.2023, l’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha comunicato alla Procura Federale che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall’allenatore tesserato dalla società A.S.D. Pucetta Calcio per la s.s. 2022-2023, la stessa non aveva provveduto al tesseramento di un allenatore.
Il comunicato ufficiale n. 1 della Divisione Calcio A5-LND, per la stagione sportiva 2022/2023 prevede che “ Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 femminili, al Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici” e che “nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente”.
Dalla documentazione agli atti del fascicolo processuale emerge chiaramente che, a seguito delle dimissioni rassegnate da parte dell’allenatore tesserato dalla società A.S.D. Pucetta Calcio per la s.s. 2022-2023, il sig. Roberto Cotturone, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Pucetta Calcio, non ha provveduto ai necessari adempimenti prescritti dalla riportata disposizione e, pertanto, deve ritenersi integrata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva essendo detta condotta contraria all’obbligo di conformare le proprie condotte non solo alle disposizioni di settore ma anche ai generali principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva.
Da tale condotta consegue anche la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, della società Pucetta Calcio per gli atti e i comportamenti sopra descritti posti in essere dal proprio legale rappresentante. Ritenuto quanto sopra, sanzioni congrue sono quelle richieste dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Roberto Cotturone, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Pucetta Calcio, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Carlo Sica
Depositato in data 18 ottobre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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