F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0052/CFA pubblicata il 30 Ottobre 2023 (motivazioni) – U.C. Sampdoria S.p.A.-Torino F.C. S.p.A.
Decisione/0052/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0041/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Sergio Della Rocca – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Ivo Correale - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0041/CFA/2023-2024, proposto dalla società U.C. Sampdoria S.p.A. in data 28.09.2023
Contro
la società Torino F.C. S.p.A.
e nei confronti
della Lega nazionale professionisti Serie A e Federazione italiana giuoco calcio;
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche n. 0012/TFNSVE-2023-2024 del 21.09.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 20.10.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Ivo Correale e uditi gli Avv.ti Giampiero Falasca, Antonio Orsini, Francesco Martinelli, Nicola Di Iorio per la società U.C. Sampdoria S.p.A. e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Paolo Lombardi per la società Torino F.C. S.p.A.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda di cui al presente contenzioso trae origine da alcune circostanze non contestate dalle parti, quali:
a) la stipula tra la società U.C. Sampdoria S.p.A. (d’ora in avanti “Sampdoria” o “società ligure”) e la società Torino F.C. S.p.A. (d’ora in avanti “Torino” o “società torinese”), in data 26 agosto 2020, di un accordo contrattuale avente ad oggetto il trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore Karol Linetty – arrivato alla Sampdoria dopo avere svolto la propria formazione giovanile presso la squadra polacca denominata “KKS Lech Poznan SA”, dal 1° luglio 2006 al 2 agosto 2016 – dalla prima alla seconda;
b) la clausola contrattuale per la quale, a fronte del trasferimento del sig. Linetty al Torino, quest’ultima avrebbe corrisposto alla Sampdoria un importo di Euro 7.500.000,00, quale “importo globale dell’operazione”, secondo quanto indicato nell’accordo tra le parti depositato in giudizio;
c) la suddivisione del suddetto importo in tre “tranches” e la previsione anche di vari premi suppletivi, che la società torinese avrebbe riconosciuto al verificarsi di determinate condizioni e/o al raggiungimento di particolari obiettivi sportivi;
d) il versamento di quanto pattuito.
2. I contrasti tra le parti sono sorti quando la suddetta compagine polacca ha chiesto al Torino il riconoscimento del c. d. “Contributo di solidarietà”, disciplinato dall’art. 21 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimenti dei calciatori; la società italiana provvedeva a versare nel marzo 2021 una somma, ma la società polacca adiva successivamente la Camera di risoluzione delle controversie della FIFA per conseguire il riconoscimento di ulteriori importi maturati a tale titolo. In tale sede il Torino chiedeva di estendere il contraddittorio nei confronti della società ligure, a carico della quale riteneva di doversi porre il suddetto contributo, ma la Camera di risoluzione riteneva inammissibile l’estensione del contraddittorio, accogliendo anche la domanda del club polacco, nel senso che la società torinese fosse tenuta a corrispondere l’importo di euro 105.948,49 a titolo di contributo di solidarietà maturato sulle prime due “tranches” del corrispettivo di trasferimento (pari ad euro 5.100.000,00), più interessi annui del 5% sull’importo di euro 25.071,78 a partire dal 15 marzo 2021 fino alla data di effettivo pagamento e sull’importo di euro 80.876,71 a partire dal 1° agosto 2021 fino alla data di effettivo pagamento.
3. Il Torino proponeva impugnazione avanti al Tribunale di arbitrato per lo sport (T.A.S.), insistendo nella richiesta di coinvolgimento della Sampdoria, sul presupposto che l’onere finanziario del detto Contributo di solidarietà per il trasferimento del calciatore polacco in questione fosse da intendersi a carico della società “cedente”. L’adito Tribunale, con decisione del marzo 2023, ribadiva il difetto di competenza della Camera di risoluzione delle controversie a giudicare sulle istanze del Torino contro la Sampdoria - ferma la possibilità per la Società granata di far valere le proprie ragioni avanti agli organi di giustizia sportiva della Federazione italiana - e respingeva l’appello, confermando il deliberato della Camera di risoluzione delle controversie.
A seguito di ciò, il Torino corrispondeva alla società polacca le ulteriori somme, sino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 328.359,44, proponendo anche ricorso al Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche, lamentando, in sostanza, che la società ligure aveva beneficiato di un arricchimento senza giusta causa e quindi per ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di Contributo di solidarietà, atteso che l’equivalente importo doveva essere detratto dal corrispettivo di cessione del calciatore integralmente incassato dalla società cedente, secondo quanto riportato nel relativo accordo contrattuale.
4. Si costituiva in giudizio la Sampdoria, che invece sosteneva come l’importo per la cessione del calciatore polacco, di cui all’accordo, dovesse intendersi “al netto” del suddetto contributo, da gravare, quindi, a carico della società cessionaria. Il Tribunale federale adottava la decisione in epigrafe, con la quale accoglieva la domanda del Torino sulla base dei seguenti punti che si vanno a sintetizzare:
a) la fattispecie di cui al contributo in questione trova la sua regolamentazione nella normativa F.I.F.A., in particolare nell’art. 21 delle “Regulations Status and Trasfer Player – RSTP”, secondo il quale, per quanto anche stabilito dall’Allegato 5 alle RSTP sulle modalità di corresponsione, responsabile del pagamento dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che, di fatto, l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente, atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere “stornato” dal totale del trasferimento;
b) era “…impensabile che le due società professionistiche non abbiano, in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da federazione straniera, considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà”;
c) il contratto di cessione nulla specificava in modo esplicito sul punto, ma conteneva esclusivamente l’indicazione dell’”importo globale dell’operazione” pari ad euro 7.500.000,00 (spalmato in tre stagioni sportive);
d) il riferimento “all’importo globale dell’operazione” doveva intendersi come “corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore” (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi concordati contrattualmente e via via maturati), di talché, in applicazione della normativa FIFA, era su tale prezzo che andava effettuata la detrazione del contributo di solidarietà, nel caso di specie vantato dal club polacco;
e) tale detrazione, però, non era stata operata all’atto della corresponsione – non contestata - delle varie “tranches” di pagamento, per cui la società cessionaria aveva maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo, al fine di evitare un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente, attraverso l’elusione del dettato della normativa FIFA che, come detto, prevede che il Contributo di solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei giovani calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che, attraverso la cessione dei calciatori, possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera;
f) né a diversa conclusione poteva portare il richiamo alla circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021, operato dalla Sampdoria, con la quale sono state definite “linee guida” ai fini del recepimento nel contesto nazionale della disciplina F.I.F.A. in materia di Contributo di solidarietà, dato che tale circolare non avrebbe potuto giammai trovare applicazione nel caso di specie, visto il trasferimento avvenuto in epoca antecedente all’emanazione della circolare, che peraltro si limitava a contenere le indicazioni operative per la quantificazione ed il pagamento del Contributo in questione, senza nulla di diverso andare a stabilire in ordine ai principi fondamentali fissati dalla normativa FIFA richiamata.
5. Con rituale ricorso a questa Corte federale d’appello, la società ligure chiedeva la riforma di tale decisione, sulla base delle tesi che si vanno a riassumere:
i) era stato erroneamente ritenuto che il corrispettivo pattuito tra Sampdoria e Torino fosse da intendersi come comprensivo dei costi che la società torinese avrebbe dovuto sostenere per il pagamento del contributo di solidarietà, anziché considerare l’importo di Euro 7.500.000,00 “al netto” di tale contributo;
ii) nel contratto non era mai stato indicato un importo “lordo” e, per “importo globale dell’operazione” si doveva intendere l’ammontare complessivo previsto come “incasso netto” a favore esclusivo della Sampdoria per l’operazione di vendita del calciatore, dato che la volontà delle parti contraenti era sempre stata quella di intendere gli importi concordati come “netti”;
iii) al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, proprio perché era assente una previsione contrattuale specifica sul punto nell’accordo di cessione, era illogico ritenere che tale importo di 7.500.000,00 non sarebbe stato destinato in ultima istanza nell’interesse della Sampdoria, come corrispettivo per la cessione, ma anche a un soggetto terzo, estraneo all’accordo, quale era il “club formatore”;
iv) se le società Torino e Sampdoria avessero voluto individuare una distinta e apposita ripartizione degli importi a titolo di tale corrispettivo, lo avrebbero certamente fatto con uno specifico e ulteriore accordo contrattuale integrativo “a latere”, pure stipulato per altri profili qui non in contestazione;
v) il Tribunale federale non aveva applicato i corretti criteri ermeneutici che regolano l’interpretazione dei contratti, dato che da una mancanza di pattuizioni specifiche sul punto ha ingiustamente dedotto una volontà dei contraenti ulteriore e distinta, di “scorporare” una parte del corrispettivo dell’operazione indicato sul contratto al fine esclusivo di cessione tra le parti delle prestazioni sportive del calciatore polacco;
vi) del resto, la Sampdoria non aveva alcun interesse a tenere in considerazione e/o addirittura inserire all’interno del contratto, un costo ulteriore che non sarebbe nemmeno stato a suo carico - in qualità di soggetto cedente - quale è, appunto, il Contributo di solidarietà in questione;
vii) in più, l’interpretazione proposta dal Torino e avallata dal Tribunale federale, alla luce dei meccanismi di funzionamento del sistema di “clearing house” (“Stanza di compensazione”), presente in F.I.G.C., avrebbe illogicamente e paradossalmente comportato che, se si fosse considerata la somma inserita nell’accordo come comprensiva del contributo in esame, si sarebbe dato luogo a una situazione abnorme, in cui la Sampdoria avrebbe dovuto fare in modo che una parte di tali somme ritornasse nella disponibilità del Torino per permettere poi alla società in questione di sostenere il costo del contributo di solidarietà, con una doppia e inspiegabile movimentazione bancaria tra le due società in relazione ad un singolo contratto di trasferimento;
viii) la circolare F.I.G.C. del 30 giugno 2021 era da considerarsi meramente interpretativa e forniva indicazioni operative sulla corretta prassi da applicare per l’indicazione degli importi sui moduli federali, applicandosi, quindi, retroattivamente anche al contratto tra Torino e Sampdoria del 2020.
6. Si costituiva in giudizio la società Torino, riproponendo in sostanza le tesi esposte in primo grado e condivise nel merito dal Tribunale federale, basate sulla prevalenza della normativa F.I.F.A.; sulla circostanza per la quale l’espressione usata nell’accordo “importo globale dell’operazione” lasciava, evidentemente, intendere che si trattava di somma “complessiva”, “lorda”, “totale”; sulla considerazione per cui proprio il meccanismo della “Stanza di compensazione” impediva alla compagine cessionaria di detrarre, dalle somme confluite, appunto, nella “Stanza di compensazione”, il contributo di solidarietà da riconoscersi alla consorella polacca, ferma restando la chiara indicazione di cui all’art. 5 del richiamato Regolamento FIFA; sul rilievo che la circolare del 30 giugno 2021 non poteva applicarsi con effetto retroattivo e disponeva solo per il futuro.
7. Nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 20 ottobre 2023 i difensori delle parti illustravano le loro argomentazioni e la causa era trattenuta in decisione, con pubblicazione del dispositivo in pari data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I) Queste Sezioni unite rilevano che la controversia, nella sostanza, si fonda sull’interpretazione dell’accordo contrattuale definito tra le parti in data 26 agosto 2020 per la cessione del calciatore polacco Linetty, là dove, in assenza di esplicita regolamentazione in ordine alla imputazione della somma destinata al ricordato “Contributo di solidarietà”, l’unico elemento fornito nel documento contrattuale è l’espressione “importo globale dell’operazione”, riferita agli euro 7.500.000,00 pattuiti, che la Sampdoria ritiene al “netto” del contributo in questione, mentre il Torino “al lordo”, nel senso che da tale somma doveva scorporarsi il dovuto per tale titolo.
II) Ebbene, il Collegio ritiene che l’interpretazione proposta dalla società torinese – e in sostanza avallata dal Tribunale in primo grado – sia condivisibile per le ragioni che seguono, atteso che, come noto, il reclamo alla Corte federale di appello tendenzialmente si qualifica quale “revisio prioris instantiae” non quale “novum judicium” (per tutte: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).
II.1 In primo luogo, valga richiamare la giurisprudenza secondo la quale il primo criterio di interpretazione del contratto è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, c.c.; in particolare, i criteri ermeneutici soggettivi, previsti dalle norme cosiddette strettamente interpretative dagli artt. 1362-1365 c.c., devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette interpretativeintegrative degli artt. 1366-1371 c.c. (per tutte: Cass. Civ., Sez. II, 8.9.21, n. 24180).
Nel caso di specie l’espressione da interpretare su cui le parti non concordano è quella, come già ricordata, per la quale la cifra di euro 7.500.000,00 (indipendentemente dalle modalità e dai tempi di versamento) era da considerarsi quale “importo globale dell’operazione”.
Le parti si sono intrattenute sulla espressione “globale”, ritendendola, la Sampdoria, riferita all’ammontare complessivo previsto come “incasso netto” a suo favore esclusivo, il Torino quale sinonimo di “complessiva”, “lorda”, “totale”, ma queste Sezioni unite ritengono, piuttosto, che l’espressione “operazione” debba intendersi decisiva ai fini interpretativi per cui è causa.
Ciò nel senso che per “operazione” debba intendersi, come criterio letterale riportato in vari vocabolari della lingua italiana, una attività complessa, quale serie di atti coordinati e diretti a un fine; se è così, emerge che, per “operazione”, le parti abbiano fatto riferimento alla situazione complessiva (serie di atti) che riguardava la posizione del calciatore, legata tanto alla sua cessione, quanto alla cifra dovuta per l’elargizione del suddetto contributo, con la conseguenza per la quale la somma indicata era relativa anch’essa al complesso dell’operazione e quindi comprensiva “al lordo” dell’importo di tale contributo. Altrimenti le parti avrebbero usato consapevolmente l’espressione “importo della cessione” o simile, lasciando intendere che la cifra in questione era calcolata solo per il rapporto diretto tra società ligure e società torinese.
In più, queste Sezioni unite, a sostegno di tale conclusione, osservano quanto segue.
II.2 E’ altrettanto noto il principio, operante anche nell’ambito della giustizia sportiva, per il quale “ignorantia legis non excusat”, nel senso già ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Corte federale per cui, ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto (CFA, Sez. IV, 0012/CFA/2023-2024). Tale conclusione, a maggior ragione, deve valere per quanto riguarda le norme sportive internazionali, tra cui quelle U.E.F.A. e F.I.F.A., ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. b) e c), dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 3 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Chiarito che le parti contrattuali – tra l’altro note società di calcio professionistiche, assistite da esperti del settore – non potevano invocare la mancata conoscenza delle norme F.I.F.A., sovviene il richiamo a quelle che disciplinano il contributo in questione, in particolare all’art. 21 e all’Allegato 5 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimento dei Calciatori (“RSTP”).
Tali norme, nella traduzione riportata negli atti difensivi e non contestata, prevedono che “ Se un professionista viene trasferito prima della scadenza del suo contratto, ogni club che ha contribuito alla sua istruzione e formazione riceverà una parte dell’indennità corrisposta al suo ex club (contributo di solidarietà). Le disposizioni riguardanti i contributi di solidarietà sono riportate nell’Allegato 5 di questo regolamento” (art. 21 cit.);
“Se un professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi corrispettivo pagato nell’ambito di questo trasferimento, esclusa l’indennità di formazione versata al suo ex club, sarà detratto dall’importo totale di questo corrispettivo e distribuito dal nuovo club come contributo di solidarietà al/ai club[s] coinvolto/i nella sua formazione ed istruzione nel corso degli anni. Questo contributo di solidarietà rispecchia il numero di anni (calcolato pro rata se inferiore ad un anno) in cui è stato tesserato con i/il club[s] di riferimento tra le stagioni del suo 12° e 23° compleanno, come segue…(art. 1, Allegato 5);
“La nuova Società deve corrispondere il contributo di solidarietà alla/e Società formatrice/i, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, entro e non oltre 30 giorni dal tesseramento del calciatore o, in caso di pagamenti sopravvenienti, entro 30 giorni dalla data di tali versamenti.
E’ responsabilità della nuova Società calcolare l’importo del contributo di solidarietà e ripartirlo in base alla carriera del calciatore, secondo quanto previsto dal passaporto del giocatore. Il calciatore dovrà, se necessario, assistere la nuova Società nell’adempimento di tale obbligo (art. 2, Allegato 5).
Ne deriva, ai sensi del richiamato Allegato 5, che l’importo relativo al contributo “de quo” deve essere detratto dalla cessionaria dal corrispettivo totale pattuito con la cedente per il trasferimento del calciatore e, quindi, sempre a cura del nuovo club, distribuito alla (o alle) società formatrice/i.
Tale detrazione appare logica imposizione a queste Sezioni unite, in quanto è compito comunque della cessionaria provvedere al pagamento alla società originaria che ha “formato” il calciatore, come è stato anche confermato dal contenzioso internazionale che il Torino ha svolto avanti alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA e al T.A.S.
In sostanza, lo schema così congegnato prevede tre parti: società “formatrice”, società cedente e società cessionaria delle prestazioni sportive. La società “formatrice” vanta un diritto a percepire un contributo di formazione e l’importo corrispondente a tale diritto viene posto a carico della società cessionaria, ma il medesimo è detratto dall’importo pagato alla cedente (salvo patti espliciti contrari, nel caso di specie, come visto, assenti): ciò, logicamente, perché la cedente si è avvalsa (anche) della formazione nella società di provenienza del calciatore per il calcolo dell’importo di cessione a terzi e perché la cessionaria, quale società pagatrice, dà più rassicurazioni in ordine al possesso della provvista per dare luogo al versamento del suddetto contributo, potendo, per varie ragioni (anche se non nel caso in esame) la cedente non essere in grado di provvedere direttamente al pagamento in questione.
Tant’è che nel Commentario sul Regolamento sullo status e trasferimento dei calciatori (“Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players”) della F.I.F.A. – edizione 2021, con riferimento a caso simile a quello in esame, è precisato proprio che “Come da Regolamento, il contributo di solidarietà del 5% deve essere detratto dall’importo totale dell’eventuale indennità di trasferimento pagata dalla nuova Società. Il meccanismo di solidarietà non impone alcun onere finanziario aggiuntivo alla nuova Società. Il contributo di solidarietà viene detratto dall’importo del compenso pattuito tra le due Società… Secondo costante giurisprudenza… in tali circostanze ed in stretta applicazione del Regolamento, è la nuova Società che sarà tenuta a versare il contributo di solidarietà alle Società formatrici interessate. A sua volta e solo su richiesta della nuova Società, la precedente Società sarà tenuta a rimborsare la relativa somma alla nuova Società… nuova Società ha due modi per recuperare i suoi soldi dal precedente club, o sulla base dell’accordo contrattuale tra di loro, o invocando l’arricchimento senza giusta causa”.
Tale ultima ipotesi si è verificata nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado nella sentenza reclamata.
In sostanza, deve applicarsi alla Sampdoria il principio “imputet sibi”, nel senso che era onere di tale società provvedere a stilare una clausola contrattuale espressa o un accordo integrativo “a latere”, fatto comunque per altri profili qui non in contestazione, al fine di precisare l’imputazione del richiamato contributo, per eventualmente derogare al previsto obbligo normativamente derivante dalle suddette regole della F.I.F.A.
III) Né a diversa conclusione può pervenirsi richiamando il meccanismo delle “stanze di compensazione” vigente al momento dell’accordo del 26 agosto 2020, in quanto tale sistema riguarda le modalità pratiche di versamento e non rileva sul riconoscimento del diritto in questione.
Tant’è – aggiunge quest’organo giudicante – che proprio la richiamata circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021 è stata adottata, evidentemente, per porre chiarezza in argomento, provvedendo a introdurre linee guida da seguire per le indicazioni operative per il calcolo e la gestione del pagamento del contributo in questione, una volta esteso anche a compagini provenienti dalla medesima federazione.
In particolare, al punto IV, si è ritenuto di specificare che, nell’accordo in bollo, “dovrà” sempre essere inserito il corrispettivo dell’operazione di trasferimento “al netto” del contributo di solidarietà F.I.F.A. e tale procedura garantirà il consueto funzionamento della stanza di compensazione in questione. Quindi il contributo di solidarietà sarà oggetto di regolazione diretta tra le società interessate al trasferimento di un calciatore, mentre solo il corrispettivo del trasferimento stesso sarà oggetto del meccanismo di cui alla stanza di compensazione. Queste Sezioni unite rilevano che proprio l’uso al tempo futuro delle espressioni “dovrà”, “garantirà”, “verrà regolato” attesta che tale circolare ha portata innovativa e non interpretativa, in disparte le problematiche che potrebbero sorgere sulla legittimità di una fonte interpretativa proveniente da soggetti terzi, idonea a incidere su volontà contrattuali già espresse.
IV) Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento e le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Condanna la società U.C. Sampdoria S.p.A., per entrambi i gradi di giudizio, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive € 1.000,00 (mille/00) in favore della società Torino F.C. S.p.A..
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce