F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 086/TFN – SD del 6 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 9101/1130pf22-23/GC/SA/mg del 4 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri Fabrizio Santoro, Valerio Scaccia e della società ASD AMB Frosinone C5 – Reg. Prot. 75/TFN-SD

Decisione/0086/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0075/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9101/1130pf2223/GC/SA/mg del 4 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri Fabrizio Santoro, Valerio Scaccia e della società ASD AMB Frosinone C5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 04 ottobre 2023, la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Santoro Fabrizio, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ASD AMB Frosinone C5, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara della società ASD AMB Frosinone C5, dell’allenatore tesserato per la predetta società, in occasione della gara ASD Futsal Celano - ASD AMB Frosinone C5 disputata in data 1.4.2023, valevole per il campionato Nazionale C5 maschile di serie B, girone F, stagione sportiva 2022 2023;

- il sig. Scaccia Valerio, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società ASD AMB Frosinone C5, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Futsal Celano - ASD AMB Frosinone C5 disputata in data 1.4.2023, (valevole per il Campionato Nazionale C5 maschile di serie B, girone F, stagione sportiva 2022 – 2023), sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della società AMB Frosinone C5, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Pappa Gino;

- la società ASD AMB Frosinone C5 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. Fabrizio Santoro e Valerio Scaccia, per la quale erano tesserati rispettivamente in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale e di dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

La Procura Federale, in data 15 giugno 2023, ha iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il procedimento n. 1130 PF 22-23 avente a oggetto “Accertamenti in ordine alla mancata presenza di un allenatore in distinta da parte della società AMB Frosinone C5 nel corso della s.s. 2022-2023”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: (i) Segnalazione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 pervenuta a mezzo pec in data 6.6.2023; (ii) Fogli di censimento della società AMB Frosinone C5 s.s. 2022-2023; (iii) decisione della Commissione Federale di Garanzia pubblicata con C.U. n. 9/CG del 9.5.2023; (iv) richiesta di tesseramento tecnico del 1.9.2023 della società ASD AMB Frosinone C5 trasmessa dal Settore Tecnico; (v) distinta della società ASD ASMB Frosinone C5 relativa alla gara ASD Futsal Celano - ASD AMB Frosinone C5 del 1.4.2023, relativa al campionato Nazionale C5 maschile di serie B, girone F.

All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.

In data 4 ottobre 2023, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento n. 9101/1130pf22-23/GC/SA/mg, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 26 ottobre 2023.

La fase predibattimentale

In data 18 ottobre 2023, il sig. Santoro e la società deferita hanno depositato, tramite il proprio legale, memoria difensiva nella quale hanno riconosciuto l’infrazione commessa, motivata, tuttavia, da cause involontarie e fortuite ossia l’assenza dell’allenatore in seconda per improvvisi motivi di salute e hanno chiesto irrogarsi la sanzione minima.

Il dibattimento

All’udienza del 26 ottobre 2023, sono comparsi l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Danilo Fontana, in rappresentanza del sig. Santoro Fabrizio e della società ASD AMB Frosinone. Nessuno è comparso per il sig. Valerio Scaccia.

L’Avv. Alessandro Boscarino si è riportato integralmente al deferimento e ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - nei confronti del sig. Fabrizio Santoro, mesi 2 (due) di inibizione;

- nei confronti del sig. Valerio Scaccia, mesi 2 (due) di inibizione;

- nei confronti della società ASD AMB Frosinone C5, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

L’Avv. Danilo Fontana si è riportato alle memorie difensive depositate in atti e ha chiesto l’accoglimento delle richieste ivi rassegnate.

La decisione

Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza funzionale a decidere il presente procedimento.

La vicenda in oggetto trae origine dalla trasmissione, da parte del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di una nota con la quale si invitava la Procura Federale a procedere, per quanto di competenza, all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti delle società di Calcio a 5 che, nel corso della seconda parte della s.s. 2022/2023, avevano omesso di inserire in distinta l’allenatore, inclusa la ASD AMB Frosinone C5, che avrebbe omesso l’indicazione dell’allenatore tesserato per la predetta società, in occasione della gara ASD Futsal Celano - ASD AMB Frosinone C5 disputata in data 1.4.2023, valevole per il campionato Nazionale C5 maschile di serie B, girone F, stagione sportiva 2022 – 2023.

Tale nota ha fatto seguito alla decisione della Commissione Federale di Garanzia, resa all’esito del procedimento disciplinare pendente nei confronti del suddetto Giudice Sportivo, Avv. De Renzis -  promosso dalla Procura Federale per la violazione dell’art. 4 co. 1 CGS “…per aver omesso di adottare provvedimenti disciplinari in ordine all’assenza dell’allenatore...” – e definito con l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento. Nel corso di suddetto procedimento, il deferito ha eccepito, tra l’altro, l’infondatezza dell’addebito “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”, rappresentando, altresì, come non fosse mai stata irrogata alcuna ammenda da parte del GS nei confronti di società di calcio a 5 prive di un allenatore in panchina.

Alla luce di quanto sopra si evince come il GS abbia regolarmente preso contezza delle diverse distinte di gara, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, in quanto non previsto dal dettato testuale del CU n. 1 22/23.

Tale assunto è stato ribadito nella segnalazione trasmessa alla Procura Federale, nella quale il GS ha riferito testualmente; “considerato che, come già a suo tempo evidenziato in sede difensiva nel procedimento disciplinare sorto a mio carico, non sono in grado di assumere direttamente provvedimenti disciplinari a carico delle società che non risultano aver inserito in distinta l’allenatore in una gara a causa della genericità del contenuto del CU n. 1 2022/2023 della Divisione calcio a cinque, in cui ci si riferisce al solo obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico senza determinare sanzioni per l’assenza dell’allenatore in campo, a differenza di altri obblighi per i quali vengono previste specifiche sanzioni, essendo eventualmente sanzionabile solo il mancato affidamento della squadra ad in tecnico per l’intera stagione sportiva”.

Tanto è vero che, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara.

Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo.

Si ricorda, peraltro, che il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, all’art. 79 CGS gli ha conferito natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente

un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”.

Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”;  e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo.

Nella vicenda che ci occupa, il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, ha assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS.

Diversamente opinando, come già chiarito da precedenti decisioni del Tribunale su vicende simili (75/TFNSD/2022-2023), verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.

La declaratoria di incompetenza funzionale esime, infine, il Tribunale dalla valutazione nel merito del presente deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza funzionale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 6 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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