F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 087/TFN – SD del 6 Novembre 2023 (motivazioni) – Ricorso ex artt. 25, 27 e ss. CGS CONI ed ex artt. 83 e ss. CGS FIGC proposto dal sig. Michele Lombardi – Reg. Prot. 72/TFN-SD

 

Decisione/0087/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0072/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 ottobre 2023, sul ricorso ex artt. 25, 27 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva CONI ed ex artt. 83 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, proposto dal sig. Michele Lombardi contro l'Associazione Italiana Arbitri - AIA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, nonché in qualità di controinteressati i soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di assistenti arbitrali CAN per la s.s. 2023/2024, per la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o di annullamento della delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’AIA, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2023/2024 - del 1° luglio 2023, con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2023/2024”, è stata disposta la dismissione del ricorrente dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B [CAN] “per motivate valutazioni tecniche”, da rinvio atti della CFA (ex pr. 25 TFN-SD),

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del procedimento

Con ricorso ex artt. 25 e 30, CGS-CONI e 83 ss. CGS-FIGC, l’Avv. Michele Lombardi, Assistente Arbitrale della Sezione AIA di Brescia, inquadrato, nella stagione sportiva 2022/2023,  nell’organico degli Assistenti Arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN) per il 6° anno, ha impugnato la deliberazione adottata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2023/2024 del 01.07.2023 con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2023/2024”, è stata disposta la sua dismissione dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN “per motivate valutazioni tecniche” ex art. 25, terzo comma, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA, domandandone l’accertamento di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o l’annullamento. Il ricorrente ha inoltre impugnato tutti gli atti prodromici e/o presupposti e/o collegati e/o preliminari alla predetta deliberazione, in particolare gli atti regolamentari per la formazione dei ruoli arbitrali per la stagione arbitrale 2023/2024, e a sostegno della domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti oggetto di impugnazione, ha contestato, in via derivata, la legittimità di alcune disposizioni contenute nel Regolamento degli Organi Tecnici AIA. Quale conseguenza dell’evocato accertamento di illegittimità degli atti assunti dall’AIA, l’Avv. Lombardi ha domandato la propria reintegrazione nell’organico degli Assistenti Arbitrali a disposizione della predetta Commissione Arbitri Nazionale per la corrente stagione sportiva 2023/2024.

Il ricorso veniva proposto nei confronti dell’AIA - Associazione Italiana Arbitri e della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché, quali soggetti controinteressati, nei confronti dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023, con riserva di identificare il soggetto o i soggetti “da escludere” in favore dell’odierno ricorrente”.

Il ricorrente riferiva il seguente quadro fattuale.

1) Nella stagione sportiva 2022/2023 l’organico degli Assistenti Arbitrali a disposizione della CAN risultava composto da n. 87 elementi. Con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 25.03.2023, il Comitato Nazionale AIA, ex art. 14 del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA - discostandosi dal numero di 10 dismissioni indicativamente menzionato ex art. 14, quarto comma, lettera b) del predetto Regolamento - deliberava “il numero delle promozioni e degli avvicendamenti per la (…) stagione sportiva 2022/2023”, determinando in n. 13 le dismissioni dall’organico CAN degli Assistenti Arbitrali.

2) Con il Comunicato Ufficiale n. 98 del 24.06.2023 il Comitato Nazionale AIA, ex art. 14 del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA, “preso atto delle indicazioni degli Organi Tecnici Nazionali, con particolare riferimento a quelle del Responsabile CAN A e B in ordine all’opportunità di variare l’organico a sua disposizione per esigenze di migliore pianificazione e programmazione tecnica”, d liberava “il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti per la (…) stagione sportiva 2022/2023 ”, confermando in n. 13 le dismissioni dall’organico CAN degli Assistenti Arbitrali.

3)Sulla base di tali Comunicati Ufficiali, al netto delle deroghe regolamentari ex art. 25, terzo comma, ultimo cpv., lettera c), ed ex art. 25, quarto comma, lettera a) del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA, le posizioni della classifica finale interessate dalla dismissione avrebbero dovuto essere pertanto comprese tra la 87° e la 75°.

4) Con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023 il Comitato Nazionale AIA deliberava la dismissione “per motivate valutazioni tecniche - Art. 25, c. 3 Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA” di n. 13 Assistenti Arbitrali, tra i quali l’odierno ricorrente.

5) Alla data del 31.05.2023, in base all’ultima comunicazione resa disponibile in data 1.06.2023 – ex art. 6, comma 19, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA (a mente del quale “Gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente agli associati dei rispettivi organici […] le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito” – il ricorrente risultava invero classificato con una media complessiva pari a 8.500 ed occupava la posizione n. 70 della graduatoria.

6) Il ricorrente non riceveva ulteriori comunicazioni né dopo l’1.06.2023, né dopo la pubblicazione del C.U. n. 1 del 01.07.2023, fatta eccezione per la comunicazione di notifica di cambio OT del 04.07.2023, con la quale veniva semplicemente comunicato il suo inserimento nell’Organo Tecnico Sezionale. Non riceveva in particolare la comunicazione prevista dall’art. 6, comma 18 del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA, secondo la quale “il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA - Sinfonia4You-., riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento”. La mancata comunicazione ex art. 6, comma 18, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA perdurava anche dopo l’istanza di accesso agli atti in data 24.07.2023 e sino alla data di proposizione del ricorso (31.07.2023).

Sulla base dell’esposto quadro fattuale, il ricorrente contestava la radicale ingiustizia e/o infondatezza e/o illegittimità, della deliberazione impugnata, oltre che degli altri provvedimenti citati in ricorso, perché assunta e/o adottata in violazione di norme regolamentari e/o statutarie e/o in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza ed equità propri del diritto sportivo e delle norme federali ed associative atte a garantire condizioni di parità nello svolgimento delle prestazioni sportive e nella formazione delle relative graduatorie di merito e domandava conseguentemente la declaratoria della sua nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullamento.

L’Avv. Lombardi formulava, in particolare, i seguenti motivi di ricorso.

1) Con il primo motivo veniva eccepito il difetto di motivazione, la illegittimità ed irregolarità del provvedimento impugnato, asseritamente assunto in violazione dei principi di adeguata motivazione. Secondo un primo profilo, sarebbe emersa la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 18, Regolamento OT AIA, perché non gli sarebbe stata comunicata “la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento”, in tal modo inficiando per carenza motivazionale la statuizione provvedimentale concernente l’avvicendamento. Secondo un secondo profilo, sarebbe intervenuta la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, terzo e quarto comma, Regolamento OT AIA, perché non sarebbero state esposte le ragioni dell’adozione delle deroghe ivi previste, la cui applicazione in via automatica avrebbe comunque presentato profili di indeterminatezza dei criteri di selezione e di formazione della graduatoria finale, cui conseguirebbe, in ogni caso, l’assoluta illegittimità della disposizione medesima.

2) Con il secondo motivo, anch’esso articolato in più profili, l’Avv. Lombardi ha lamentato la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza ed equità ex art. 33 dello Statuto CONI ed ex art. 1, secondo comma, Regolamento AIA.

Il ricorrente ha in particolare lamentato:

- la contrarietà ai principi di imparzialità ed uguaglianza della graduatoria finale ottenuta sulla base di un numero non omogeneo di visionature ed all’esito dell’applicazione di deroghe adottate in assenza di criteri e canoni “eminentemente valutativi e non predeterminati” (profili 2.1.1. e 2.1.2. – relativi all’applicazione degli artt. 6 e 25 del Regolamento OT AIA);

- l’illegittimità dell’art. 14 del Regolamento OT AIA nella parte in cui, al quarto comma, avrebbe consentito al Comitato Nazionale “entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva” e, dunque a soli due mesi dal termine del campionato, di fissare il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali, nella fattispecie fissato in misura superiore al numero di dieci assistenti “indicativamente” previsto dal precedente comma 3, lett. b) (profilo 2.2.);

- l’illegittimità dell’art. 6, commi 7 e 11 del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA, per contraddittorietà e violazione del principio di tutela del merito sportivo (profilo 2.3.). Secondo il ricorrente, la media finale di 8,50 con cui concludeva la stagione sportiva, corrisponderebbe ad una piena idoneità per la categoria superiore, che per gli appartenenti all’organico di Serie A e B sarebbe in linea con una piena idoneità alla categoria di appartenenza; in contraddizione con tale previsione, secondo l’art. 6, settimo comma, quarto capoverso, Regolamento OT AIA, “i singoli voti di tale scala numerica […] non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti ”; tale previsione, ad avviso del ricorrente, svuoterebbe sostanzialmente di significato e valenza tecnica ogni votazione, con conseguente elusione del principio di salvaguardia del merito sportivo, nel mentre, e contraddittoriamente, tale valenza sarebbe prevista in presenza di “una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell’ambito delle direttive di cui al precedente art. 2…”, che determinerebbe automaticamente la dismissione degli Assistenti Arbitrali dal ruolo di appartenenza (art. 6, comma 11, Regolamento OT).

3) Con il terzo ed ultimo motivo “Sulla manifesta disparità di trattamento (e quindi illegittima esclusione) dell’odierno ricorrente dalla ‘Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2023/2024’”, premessa l’assenza di una specifica graduatoria che consentisse di identificare i controinteressati, il ricorrente deduceva la necessità di comunicare “la pendenza della lite” a tutti gli Assistenti Arbitrali attualmente in organico “o , nel minimo a coloro che abbiano il medesimo punteggio e/o valutazioni complessive pari”. In ragione di ciò, rappresentava che sarebbe stato “ doveroso” ricevere, prima della lista meramente alfabetica contenuta nel C.U. n. 1 dell’1.7.2023 oggetto di impugnazione, una graduatoria generale degli ammessi, attesa l’inadeguatezza della sola graduatoria all’1.06.2023, in cui figurava alla 70° posizione, a comprendere le ragioni della propria esclusione, per tale motivo assunta in violazione del principio di parità di trattamento deducibile dal rilievo della evidente conferma di soggetti con valutazione pari o inferiore alla propria.

L’Avv. Lombardi formulava, con riserva di motivi aggiunti, le seguenti conclusioni:

“In via preliminare: previa ogni e più opportuna valutazione e statuizione dell’Ill.mo Tribunale Federale adito riguardo l’autorizzazione, qualora ritenuta necessaria e/o opportuna - all’esito della piena conoscibilità degli atti oggetto dell’istanza di accesso agli atti di cui in narrativa - all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali soggetti controinteressati, con all’uopo, fissazione di idoneo termine al ricorrente per provvedervi.

In via principale, nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento della delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2023/2024 - del 01.07.2023, con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2023/2024”, è stata disposta la dismissione “per motivate valutazioni tecniche” del ricorrente dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B, ex art. 25, terzo comma, Regolamento degli 22 Organi Tecnici dell’A.I.A., nonché di tutte le norme regolamentari e/o di tutti gli atti prodromici e/o presupposti e/o collegati e/o preliminari alla predetta delibera per la formazione dei ruoli arbitrali per la stagione arbitrale 2023/2024, con particolare riferimento alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici A.I.A., per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, disporre l’immediata reintegrazione, ove occorra anche in sovrannumero, del ricorrente nell’organico degli Assistenti Arbitrali a disposizione della predetta Commissione Arbitri Nazionale per la corrente stagione sportiva 2023/2024. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

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Successivamente all’originaria fissazione dell’udienza dibattimentale del 22.8.2023, ritualmente comunicata al ricorrente, all’AIA ed alla FIGC, l’Avv. Lombardi, con memoria del 18.8.2023, comunicava l’intervenuta ricezione, da parte dell’AIA in data 4.8.2023, della copia integrale della Relazione di fine Stagione Sportiva 2022-23 della C.A.N. e, in data 8.8.2023, della comunicazione del Comitato Nazionale prevista dall’art. 6, comma 18, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA. Con specifico riguardo alla ricezione della comunicazione ex art. 6, comma 18, Regolamento OT AIA, il ricorrente contestava la inidoneità del suo tardivo invio a sanare i già lamentati vizi della deliberazione impugnata.

Con riferimento alla relazione di Fine Stagione Sportiva della CAN, il ricorrente evidenziava ulteriori due profili riferiti all’applicazione dell’art. 25, terzo comma, lettera c), del Regolamento OT AIA (primo profilo) ed alla illegittimità della formazione della graduatoria finale per violazione dei principi di imparzialità, uguaglianza, equità e di tutela del merito sportivo (secondo profilo).

In ordine alla Relazione di Fine Stagione, deduceva di avere rilevato solo da questa la presenza in graduatoria, nelle posizioni finali e con media globale inferiore alla propria, “di ben 5 assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza ” confermati nel ruolo in applicazione della deroga prevista dall’art. 25, terzo comma, lettera c) del Regolamento OT AIA, segnatamente i sigg.ri Tiziana Trasciatti, Andrea Niedda, Federico Longo, Francesco Cortese e Thomas Miniutti. Tuttavia, pur constatata “in astratto” la qualità di controinteressati dei citati colleghi AA.AA., ribadiva essere la riammissione in sovrannumero il petitum principale del ricorso, sebbene richiamate le eccezioni e deduzioni esposte sub punti 1.2 e 2.1.2. inerenti all’applicazione sostanzialmente automatica dell’art. 25, terzo comma, lett. c), del Reg. OO. TT.

Quanto alla formazione della graduatoria finale, infine, lamentava la già eccepita disomogeneità del numero di gare con visionatura tra i soggetti collocati nelle prime posizioni e quelli collocati nelle ultime posizioni della stessa (punto 2.1.1. del ricorso). Infine, ancora una volta ribadito essere unicamente l’AIA e la FIGC i soggetti interessati dal ricorso, asseritamente vertente meramente su questioni di diritto non coinvolgenti i soggetti confermati nel ruolo e, essendo il petitum principale rappresentato dalla richiesta di riammissione in sovrannumero, circostanze asseritamente escludenti la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti “dei soggetti astrattamente controinteressati”, il ricorrente instava, in via preliminare, ove ritenuta necessaria e/o opportuna e previa concessione del termine per provvedervi, per la integrazione del contraddittorio nei confronti di Tiziana Trasciatti, Andrea Niedda, Federico Longo, Francesco Cortese e Thomas Miniutti e di eventuali altri soggetti. In via principale, nel merito, richiamati i motivi di impugnazione, concludeva per la sua “immediata reintegrazione, ove occorra anche in sovrannumero, […] nell’organico degli Assistenti Arbitrali a disposizione della predetta Commissione Arbitri Nazionale per la corrente stagione sportiva 2023/2024”.

L’AIA e la FIGC non facevano pervenire memorie difensive.

La controversia veniva discussa all’udienza del 22.8.2023, a seguito della quale, con Decisione n. 42/TFNSD-2023-2024, depositata il 29.8.2023, il Tribunale Federale dichiarava inammissibile il ricorso rilevando, da un lato, la mancata notifica del ricorso stesso ad almeno uno dei controinteressati, da intendere quali contraddittori necessari, da individuarsi in tutti i soggetti inseriti nell’organico degli assistenti arbitrali della CAN con il C.U. dell’AIA n. 1 dell’1.7.2023 e, dall’altro lato, che la richiesta di reintegrazione in sovrannumero in tale organico avrebbe comportato a carico dell’AIA la condanna ad un facere non contemplato da alcuna norma dell’ordinamento federale.

Con reclamo alla Corte Federale d’Appello, l’Avv. Lombardi impugnava la predetta decisione del TFN domandando, in via preliminare, previa individuazione degli ulteriori ed effettive/i controparti/controinteressati, anche previa rimessione in termini, di voler disporre l’integrazione del contradditorio con i soggetti coinvolti nella vicenda controversa e, in via principale, accertare e dichiarare la radicale insussistenza e/o illegittimità della pronuncia di inammissibilità del ricorso e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso depositato il 31.7.2023, annullare la decisione impugnata e accogliere le conclusioni ivi formulate, come integrate nella memoria depositata in data 18.8.2023, con ogni consequenziale declaratoria. In via subordinata veniva domandata la riforma della decisione impugnata e il rinvio, per l’esame del merito, al TFN Sezione Disciplinare, ex art. 106, secondo comma, CGS – FIGC.

Il giudizio d’appello veniva fissato per l’udienza di discussione del 25.9.2023.

In data 21.9.2023 si costituiva nel giudizio d’appello l’Associazione Italiana Arbitri, depositando una memoria difensiva con la quale contestava l’avverso reclamo e ne eccepiva l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza e, conseguentemente, il rigetto.

Con la decisione n. 41/CFA-2023-2024 del 25.9-2.10.2023, la CFA – Sez. Unite, accogliendo la doglianza relativa all’integrazione del contraddittorio, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo, C.G.S., annullava la decisione impugnata e rinviava gli atti al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Questo Tribunale, in sede di rinvio, fissava l’odierna udienza di discussione per la trattazione della controversia.

Con memoria difensiva depositata il 23.10.2023, si costituiva nel presente giudizio di rinvio l’Associazione Italiana Arbitri. Dopo aver analiticamente riepilogato i termini sostanziali della controversia, gli svolgimenti processuali e le contestazioni formulate nel merito dall’Avv. Lombardi avverso i provvedimenti impugnati, l’AIA prendeva posizione avverso i motivi del ricorso ed evidenziava, in sintesi, quanto segue.

1) In via preliminare veniva evidenziato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla CFA con la decisione n. 41/CFA-2023-2024 del 25.9-2.10.2023, la Segreteria dell’AIA aveva provveduto alla notificazione, attraverso il portale informatico Sinfonia4you, del ricorso proposto in primo grado dall’Avv. Michele Lombardi e dell’avviso di fissazione dell’udienza del 26.10.2023 agli Assistenti Arbitrali controinteressati, individuati dalla CFA con la predetta decisione negli Assistenti Arbitrali presenti nella graduatoria finale della CAN della stagione sportiva 2022/2023. L’AIA provvedeva ad allegare il rapporto di comunicazione del 7.10.2023 e l’attestazione della Segreteria dell’AIA del 9.10.23 dal quale emergeva che la suddetta notificazione veniva effettuata nei confronti di tutti gli assistenti arbitrali presenti nella graduatoria finale della CAN nella stagione sportiva 2022/2023, ad eccezione del sig. Macaddino Giuseppe Marco, anch’egli avvicendato perché classificatosi all’ottantacinquesimo posto in graduatoria, in quanto il suo profilo non risultava più attivo nella piattaforma Sinfonia4you, poiché dimessosi dall’AIA in data 7.8.2023.

2) In via parimenti preliminare veniva rilevato che con la precedente decisione n. 42/TFNSD 2023-2024 del 29.8.2023, questo Tribunale, nel dichiarare inammissibile il ricorso dell’Avv. Lombardi, aveva statuito, tra l’altro, che la richiesta di “immediata reintegrazione, ove occorra anche in sovrannumero” nell’organico degli assistenti arbitrali della CAN tendeva ad ottenere un provvedimento che avrebbe comportato a carico dell’AIA la condanna ad un facere non contemplato da alcuna norma regolamentare. Poiché tale statuizione non formava oggetto di specifico esame nel giudizio d’appello davanti alla CFA - in quanto assorbita dalla pronuncia che disponeva il rinvio al Collegio di prime cure ai fini dell’integrazione del contraddittorio - l’AIA sosteneva la piena legittimità e correttezza della statuizione di inammissibilità pronunciata in primo grado, atteso che nell’ambito del Regolamento dell’AIA, competerebbe al solo Comitato Nazionale provvedere “all’inquadramento annuale degli arbitri e degli assistenti…..a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni” (art. 11, comma 6, Regolamento AIA), sulla base della “graduatoria di merito di fine stagione” predisposta dagli Organi Tecnici di riferimento (art. 25, comma 2, lett. f, Reg. cit.), come invero riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza di questo Tribunale Federale.

3) Nel merito, la difesa dell’AIA rimarcava che la deliberazione impugnata sarebbe stata invero assunta nel pieno rispetto delle norme regolamentari e con adeguata motivazione. Sul punto, veniva immediatamente rilevato che la delibera in questione, a pag. 10, avrebbe esposto in maniera chiara e inequivocabile che il provvedimento di avvicendamento nei confronti degli Assistenti Arbitrali ivi indicati era stato adottato “per motivate valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 25, c. 3 Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA”, in tal modo esplicitando, tramite il rinvio alla previsione regolamentare, le ragioni del provvedimento, basate sullo scorrimento della graduatoria generatasi a seguito delle valutazioni tecniche conseguite nel corso della stagione sportiva e nel rispetto della norma secondo la quale non possono essere proposti per la dismissione gli assistenti arbitrali in congedo per maternità o per grave infortunio o malattia o altra ragione ad essi non imputabile, nonché quelli al primo anno di appartenenza alla CAN.

4) Con specifico riferimento alla contestazione relativa alla mancata trasmissione al ricorrente della comunicazione di cui all’art. 6, comma 18, del Regolamento degli Organi Tecnici AIA (concernente la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento), la difesa dell’AIA evidenziava che il ricorrente, seppure successivamente alla proposizione del ricorso, aveva ricevuto la documentazione di cui al richiamato art. 6, comma 18 e sulla scorta di tale evidenza osservava, in primo luogo, che stante la natura vincolata del provvedimento relativo agli avvicendamenti – deriva te dal fatto che essa ri ult va emessa sulla base del computo automatico dei dati numerici ricavabili dalla decisi ne assunta in ordine al numero degli avvicendamenti e dalle imposizioni dell’art. 25, comma 3 del Regolamento degli Organi Tecnici AIA – il suo contenuto non avrebbe avuto contenuto diverso, con conseguente possibilità di ritenere integrata validamente la motivazione anche se formalizzata successivamente ed anche nel corso del giudizio, in linea con il principio dell’agire amministrativo ricavabile dall’art. 21 octies, Legge n. 241/90. Ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 6, comma 18 del Regolamento OT AIA non prevederebbe un termine per la trasmissione della comunicazione.

5) Con riguardo alla contestazione legata all’asserita carenza motivazionale che sarebbe derivata dalla mancata rappresentazione della deroga prevista dall’art. 25, comma 3, lett. c) in correlazione con la parallela previsione del successivo comma 4, lett. a), veniva osservato che contrariamente a quanto asserito nel ricorso, le due disposizioni non avrebbero richiesto un coordinamento nella sede motivazionale dell’atto, atteso che mentre la prima norma, applicata concretamente nel provvedimento impugnato, prevederebbe in via automatica l’esclusione degli Assistenti Arbitrali al primo anno di attività dagli avvicendamenti derivanti dalla posizione ottenuta nella graduatoria finale di merito, la seconda contemplerebbe esclusivamente un eventuale potere discrezionale della CAN di avvicendare comunque gli Assistenti Arbitrali al primo anno di attività per scarso rendimento. Con la conseguenza che l’applicazione della prima norma, da ritenersi obbligatoria ed automatica, non avrebbe reso necessario alcuna motivazione in merito all’eventuale contestuale ricorso alla seconda norma, da ritenere del tutto indipendente rispetto alla prima.

6) Con riguardo alla contestazione di illegittimità delle norme regolamentari dell’AIA disciplinanti la materia, che risulterebbero in contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza ed equità sanciti dal CONI e dallo stesso Regolamento AIA, veniva osservato che tutte le fonti normative dell’AIA, sia primarie (il Regolamento dell’AIA) che secondarie (in particolare il Regolamento degli Organi Tecnici) risulterebbero approvate dal Consiglio Federale della FIGC. Le norme contenute nei predetti Regolamenti rivestirebbero pertanto natura di disposizioni predeterminate, ben note e accettate dalla generalità degli associati prima dell’inizio della stagione sportiva, come tali non elidibili da parte del Tribunale Federale, come invero già statuito da precedenti di questo Organo Giudiziario e come riconosciuto, specificamente in relazione alle deliberazioni di dismissione per motivate valutazioni tecniche, dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport.

In ogni caso, con riferimento alle singole doglianze proposte dall’Avv. Lombardi avverso le disposizioni normative del Regolamento OT, la difesa dell’AIA prendeva posizione ed evidenziava quanto segue.

a) L’asserita illegittimità dell’art. 25, comma 4, che travolgerebbe anche la legittimità del precedente comma 3, sarebbe irrilevante nel caso di specie, atteso che soltanto nel caso in cui fosse stata esercitata la facoltà di proporre per la dismissione gli assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza all’organico, vi sarebbe stata la necessità di motivare la scelta discrezionale posta alla base dell’esercizio di tale facoltà.

b) L’asserita illegittimità dell’art. 6 del Regolamento OT, nella parte in cui non sarebbe stato previsto un numero minimo di gare in cui impiegare gli assistenti arbitrali della CAN e un numero minimo di visionature da parte dagli osservatori arbitrali e/o dagli organi tecnici, sarebbe palesemente infondata, atteso che la gestione sia delle designazioni degli arbitri, sia delle valutazioni degli Organi Tecnici sul loro operato rientrerebbe nell’ambito di una pacifica discrezionalità tecnica non sindacabile se non in caso di illegittimità o evidente illogicità. In ogni caso, il ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo per lamentarsi, atteso che la sua valutazione sarebbe scaturita da ben 14 valutazioni eseguite dagli osservatori arbitrali e 6 visionature degli Organi Tecnici nel corso della stagione sportiva, numero assolutamente omogeneo rispetto agli altri assistenti arbitrali in organico e in relazione alle esigenze dell’organo tecnico di un necessario maggiore impiego degli elementi più affidabili e con il miglior rendimento.

Sul punto la difesa dell’AIA evidenziava che tutti gli Assistenti Arbitrali dismessi avrebbero avuto lo stesso numero di valutazioni di Osservatori Arbitrali ed Organi Tecnici e, dall’altro lato, che altri Assistenti Arbitrali con lo stesso numero di valutazioni avrebbero riportato medie più elevate e migliori posizioni nella graduatoria finale di merito, così come medie più elevate e migliori posizioni nella graduatoria finale di merito sarebbero state riportate da altri assistenti arbitrali con un numero addirittura inferiore di valutazioni.

Sul punto veniva infine rimarcato che il ricorrente non avrebbe alcun titolo per dolersi della mancata possibilità di migliorare la propria valutazione in altre gare di campionato, in particolare nella fase finale della stagione sportiva, avuto riguardo al fatto che sarebbe del tutto legittimo che, nella fase decisiva dei massimi campionati italiani, l’Organo Tecnico abbia maggiormente impiegato gli assistenti arbitrali più in forma e con il miglior rendimento stagionale, a discapito di quelli con il rendimento più basso, come l’odierno ricorrente. La tesi prospettata dal ricorrente sarebbe in ultima analisi del tutto infondata, non potendo essere ritenuto ragionevole che l’esigenza di assicurare a tutti gli Assistenti Arbitrali in organico lo stesso numero di valutazioni potesse addirittura prevalere sull’esigenza di assicurare il corretto svolgimento dei massimi campionati di calcio italiani, impedendo agli Organi Tecnici di poter fare maggiore e più frequente utilizzo, soprattutto nelle fasi cruciali e decisive dei detti campionati, degli elementi più in forma e più affidabili.

c) Con riferimento all’eccepita illegittimità dell’art. 14, commi 3 e 4 del Regolamento OT, a mente dei quali il numero definitivo degli avvicendamenti CAN risulterebbe indicativamente pari a 10 unità e fissato entro il 31.3 di ogni anno sulla base delle risultanze tecniche arbitrali emerse a tale data, la difesa AIA rilevava che la norma avrebbe previsto, anche in questa ipotesi, una discrezionalità tecnica, che nel caso di specie sarebbe stata esercitata nel pieno rispetto della norma e nell’ambito di un’azione lineare e priva di illogicità, atteso in particolare che, determinato il numero delle dismissioni, le stesse sarebbero state poi deliberate in base a criteri meramente oggettivi, rappresentati dalle valutazioni tecniche conseguite durante la stagione e dal conseguente posizio am nto nella gradua ori finale di merito.

d) Con riguardo, infine, all’asserita illegittimità dell’art. 6, commi 7 e 11 del Regolamento OT, che consentirebbe l’avvicendamento degli Assistenti Arbitrali anche nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – la media riportata si sia assestata su un punteggio di 8.500 punti, ritenuto di piena idoneità alla categoria secondo le Linee Guida del Settore Tecnico AIA per l’annualità sportiva 2033 2023, veniva evidenziato, in disparte la natura meramente indicativa e non cogente delle direttive del Settore Tecnico, che l’assetto normativo sarebbe invero assolutamente lineare e, nel prevedere gli avvicendamenti in funzione della posizione riportata nella graduatoria di merito, non avrebbe in alcun modo consentito la permanenza automatica nella categoria in presenza un punteggio minimo.

In conclusione, la difesa dell’AIA domandava il rigetto del ricorso proposto dall’Avv. Lombardi. Con vittoria di spese ed onorari di lite.

Con memoria depositata il 23.10.2023, l’Avv. Lombardi confermava le deduzioni, eccezioni e conclusioni già rassegnate in atti ed eccepiva che la memoria di difesa dell’AIA risulterebbe assolutamente intempestiva, in quanto depositata soltanto nel presente giudizio di rinvio. Non essendosi l’AIA costituita originariamente nella prima fase del giudizio, sebbene regolarmente evocata (notificazione del ricorso in data 31.7.2023), ma soltanto in sede di reclamo davanti alla Corte Federale d’Appello, il suo diritto di svolgere difese diverse da quelle rilevabili d’ufficio, sarebbe irrimediabilmente decaduto.

L’inammissibilità delle difese di merito dell’AIA rileverebbe in particolare nell’ambito delle eccezioni svolte in relazione al diritto dell’Avv. Lombardi di mantenere la categoria in ragione del punteggio di piena idoneità alla categoria ottenuto nel corso della stagione sportiva (punti 8.500).

Dopo aver ribadito che la tardiva comunicazione ex art. 6, comma 18 del Regolamento OT non avrebbe in alcun modo sanato i vizi motivazionali del provvedimento impugnato, il ricorrente evidenziava in particolare che nessuna sanatoria motivazionale potrebbe essere ipotizzata nel caso di specie, atteso che il provvedimento con il quale veniva disposto il proprio avvicendamento non poteva ritenersi di natura vincolata, ma la conseguenza dell’esercizio di poteri discrezionali (con particolare riferimento alle valutazioni da compiersi ex art. 25, commi 3 e 4).

Il ricorrente insisteva sia in ordine all’eccepita illegittima applicazione automatica dell’art. 25, comma 3, lettera c) del Regolamento OT sia in ordine all’irragionevolezza della valutazione degli Assistenti Arbitrali fondata su una campionatura disomogenea di valutazioni tecniche (veniva in particolare menzionato il caso dell’Assistente Arbitrale Margani Damiano, il quale si sarebbe collocato in graduatoria in posizione 68 con un punteggio (8.503) di appena 3 millesimi superiore al proprio di 8.500, ma a fronte di 4 gare/visionature in più).

In conclusione, l’Avv. Lombardi insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Il dibattimento

All’udienza del 26 ottobre 2023 sono comparsi il Prof. Avv. Jacopo Tognon per il ricorrente Avv. Michele Lombardi, e l’Avv. Valerio di Stasio per l’AIA. È inoltre comparsa personalmente la parte ricorrente, Avv. Michele Lombardi.

Le parti hanno diffusamente argomentato in merito alle eccezioni e deduzioni avanzate nel corso del procedimento ed hanno concluso in conformità agli atti depositati in giudizio.

Motivi della decisione

1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che con la richiamata decisione CFA n. 41/2023-2024, con la quale veniva disposto il rinvio del giudizio al primo grado in applicazione dell’art.106, comma 2, CGS, veniva altresì previsto che il Tribunale, per il tramite della Segreteria dell’Associazione Italiana Arbitri, provvedesse alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado agli Assistenti Arbitrali controinteressati presenti nella graduatoria finale della stagione 2022 - 2023.

Sulla base della documentazione presente nel fascicolo processuale, in particolare la nota della Segreteria AIA del 9.10.2023 e l’allegato rapportino generato dal sistema informatico “Sinfonia4you”, il Tribunale accerta l’intervenuta regolare integrazione del contraddittorio. Il ricorso introduttivo risulta trasmesso telematicamente a tutti gli Assistenti Arbitrali presenti nella graduatoria di merito, ad eccezione del sig. Giuseppe Marco Macaddino, il quale era stato tuttavia già avvicendato a conclusione della stagione 2022 - 2023 (in quanto classificatosi all’85° posto in graduatoria) e risulta invero dimesso dall’AIA a far data dal 7.8.2023 e non più attivo sulla piattaforma “Sinfonia4you”, come tale non controinteressato all’esito del giudizio.

2. In via parimenti preliminare deve essere vagliata l’eccezione, formulata dalla difesa dell’Avv. Lombardi con la memoria difensiva depositata il 23.10.2023 in vista dell’odierna udienza di trattazione, di inammissibilità delle deduzioni difensive depositate dall’AIA in data 23.10.2023, all’atto della costituzione nel presente giudizio di rinvio. Ad avviso del ricorrente, la mancata tempestiva costituzione all’atto dell’originario incardinamento processuale (notificazione del ricorso in data 31.7.2023; prima udienza dibattimentale in data 22.8.2023) consentirebbe all’AIA di svolgere attività difensive esclusivamente nell’ambito di eventuali questioni rilevabili d’ufficio, ma le sarebbe preclusa ogni altra attività defensionale, in particolare sulle questioni sostanziali oggetto dei motivi del ricorso.

L’eccezione è infondata.

Premesso che non può in alc n modo essere posto in discussione il principio superiore in ragione del quale tutti hann diritto di svolgere le attività difensive della propria sfera giuridica in tutte le sedi giudiziarie, il Tribunale osserva che se è vero che la tardiva costituzione in giudizio può in astratto determinare preclusioni alla formulazione di eccezioni processuali e di merito, è altrettanto vero che tali preclusioni devono necessariamente essere previste puntualmente dalle norme che disciplinano il procedimento. In assenza di tali previsioni deve essere conseguentemente ammesso lo svolgimento dell’attività difensiva. In ogni caso il Tribunale osserva che le difese articolate dall’AIA a seguito della seppur tardiva costituzione in giudizio, non hanno determinato una modificazione dell’assetto documentale sul quale si fonda la ricostruzione dei fatti di causa e si sono concentrate esclusivamente nell’analisi interpretativa degli istituti coinvolti nella controversia, come tale sicuramente ammissibile in ogni stato e grado del procedimento.

3. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

Il ricorso proposto dall’Avv. Lombardi non può trovare accoglimento.

3.1. Con il primo motivo di contestazione, il ricorrente ha eccepito che il provvedimento impugnato, recante la formalizzazione del proprio avvicendamento nei ruoli degli Assistenti Arbitrali per la stagione sportiva 2023 - 2024, non sarebbe stato adeguatamente motivato dall’AIA, avuto riguardo al fatto che non la decisione sarebbe intervenuta in assenza della parallela necessaria rappresentazione esatta della media globale conseguita nelle valutazioni occorse durante l’annualità sportiva sulle proprie prestazioni, della posizione raggiunta nella graduatoria finale di merito e della causale dell’avvicendamento.

Premesso che il motivo di ricorso si fonda sull’asserita violazione dell’art. 6, comma 18 del Regolamento OT (a mente del quale “Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento”), il Tribunale osserva in primo luogo che le rappresentazioni informative di cui alla comunicazione prevista dall’art. 6, comma 18 del Regolamento OT non risultano imposte dall’ordinamento AIA all’atto della formalizzazione degli avvicendamenti arbitrali, ma devono invero formare oggetto di comunicazione “successiva”. In secondo luogo deve essere rilevato che la deliberazione con la quale sono stati formati i ruoli arbitrali per la stagione sportiva 2023 – 2024 e con la quale è stato disposto l’avvicendamento del ricorrente, ha previsto la ragione sostanziale del provvedimento (motivate valutazioni tecniche) e la norma di riferimento (art. 25, comma 3 del Regolamento AIA) in funzione della quale è stata disposto lo scorrimento della graduatoria che ha determinato gli avvicendamenti. Sulla base dei dati già in possesso dell’Avv. Lombardi (segnatamente le risultanze tecniche fornite dall’AIA in data 1.6.2023 dalle quali emergeva un punteggio di 8,500 e il collocamento in posizione n. 70 della graduatoria di merito), le ragioni dell’avvicendamento - basate sull’applicazione dell’art. 25, comma 3 del Regolamento OT (secondo il quale non era consentito inserire tra i soggetti avvicendati gli Assistenti Arbitrali al primo anno di attività) – risultavano ragionevolmente chiare, come invero dimostrato dal fatto che l’Avv. Lombardi ha potuto sviluppare già in sede di proposizione di ricorso, tutti i motivi di censura avverso il provvedimento impugnato. La comunicazione prevista dall’art. 6, comma 18 è stata fornita al ricorrente in data 8.8.2023. In data 4.8.2023 è stata disposta la trasmissione della Copia Integrale della relazione fine stagione sportiva 2022 - 2023. La documentazione trasmessa ha confermato le ragioni dell’avvicendamento, come prospettate nel ricorso.

In ogni caso, il Tribunale osserva che la natura del provvedimento di avvicendamento risultava obiettivamente vincolato, in quanto basato sui dati formali del posizionamento in graduatoria e sull’applicazione dell’art. 25, comma 3 del Regolamento OT, con la conseguenza che, come puntualmente rilevato dalla difesa AIA, l’eventuale carenza motivazionale, in ragione dei principi sanciti dall’ordinamento generale (art. 21 octies, Legge n. 241/90), non potrebbe comunque inficiarne l’esito.

3.2. Con il secondo motivo del ricorso, l’Avv. Lombardi ha contestato il provvedimento di avvicendamento nella parte in cui ha richiamato, ai fini dello scorrimento della graduatoria soltanto l’art. 25, comma 3 del Regolamento OT, senza alcun collegamento sistematico con la successiva previsione dell’art. 25, comma 4.

Le norme richiamate prevedono quanto segue.

Art. 25, comma 3: “Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l’avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali: a. in congedo per maternità; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile; c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma”.

Art. 25, comma 4: “La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione: a. l’avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell’organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali; b. la conferma nell’organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N”.

In sostanza il ricorrente si duole del fatto che nello scorrimento della graduatoria, la previsione del terzo comma in ordine alla circostanza che non possono essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla C.A.N. non sia stata coordinata con la successiva norma secondo la quale è consentito l’avvicendamento degli Assistenti Arbitrali al primo anno di attività qualora essi abbiano dimostrato gravi limiti tecnici, anche in ragione da medie di valutazione altamente negative.

Le norme sono in realtà nettamente distinte ed autonome. Mentre la prima (concretamente applicata nel caso di specie) prevede un meccanismo di scorrimento fisso ed automatico, come tale vincolato, la seconda (non applicata nel caso di specie) prevede l’esercizio di un potere discrezionale eventuale da parte dell’AIA, con la conseguenza che non essendo questo potere stato esercitato e non essendo stata invero allegata alcuna censura in ordine al suo mancato esercizio, nessun vizio procedimentale ovvero provvedimentale risulta obiettivamente rappresentabile.

3.3. Il ricorrente ha domandato al Tribunale di accertare l’asserita illegittimità di alcune norme del Regolamento OT applicate nell’ambito del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, che risulterebbero contrarie al principio di imparzialità rinvenibile nell’art. 33 dello Statuto del CONI e nell’art.1 del Regolamento AIA e, come tali, disapplicabili. Segnatamente l’art. 6, nella parte in cui non prevede che la valutazione tecnica degli Assistenti Arbitrali sia compiuta sulla base di un numero omogeneo di visionature, l’art. 25, commi 3 e 4, nella parte in cui subordina la formazione della graduatoria a criteri collegati a deroghe non sufficientemente chiare e trasparenti, l’art. 14, comma 4, nella parte in cui consente che il numero degli avvicendamenti possa essere stabilito, anche in aumento rispetto al numero predeterminato indicativamente dall’art. 14, comma 3 (per gli Assistenti Arbitrali CAN in numero pari a 10), a soli due mesi dalla conclusione dei campionati, in tal modo vanificando l’esigenza, riconducibile ai principi di trasparenza ed equità, di una dotazione predeterminata delle regole in funzione delle quali disporre gli avvicendamenti e l’art. 6, comma 7, nella parte in cui non prevede che il raggiungimento di un punteggio minimo di idoneità alla categoria – contrariamente a quanto invece stabilito in caso di mancato raggiungimento della soglia minimi di valutazione indicata dal Comitato Nazionale AIA (comma 11) – determini automaticamente il diritto a non essere avvicendati.

Il Tribunale osserva, in generale, che la pretesa di far valere in questa sede le asserite illegittimità di norme contenute nel Regolamento OT AIA non può trovare accoglimento. In disparte il fatto che il Regolamento OT AIA risulta approvato dal Consiglio Federale FIGC, le norme impugnate risultano predeterminate e note a tutti gli associati, come tali accettate nell’ambito dello svolgimento delle attività associative e non criticabili ovvero emendabili in sede giudiziaria sportiva. Tale evidenza, come esattamente rilevato dalla difesa dell’AIA, risulta aver formato oggetto di conferma sia da parte del TFN (Decisione n. 20/2022 – 2023), sia da parte del Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione delle Sez. Unite n. 25/2019, dove – in riforma di una precedente Decisione della CFA, viene evidenziato che “…gli artt. 1 e 2, lett. a), della L. 280/2003 sanciscono l’autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservando al primo le questioni aventi ad oggetto “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”. La delibera di dismissione..…per “motivate valutazioni tecniche” rientra senz’altro tra le questioni riservate all’ordinamento sportivo ed essendo stata assunta in applicazione delle norme di tale ordinamento che disciplinano l’inquadramento e la selezione degli arbitri, ogni controversia sulla correttezza, imparzialità, trasparenza o meno della suddetta delibera va effettuata con riferimento a tali norme…. Ad avviso di questo Collegio, la delibera dell’AIA è stata adottata nel pieno rispetto delle norme dell’ordinamento sportivo. La dismissione è adeguatamente motivata laddove fa “riferimento alle valutazioni tecniche adottate nel corso della stagione sportiva ed alla relativa graduatoria finale”; graduatoria finale del tutto conforme alle procedure e ai criteri predeterminati dalle norme regolamentari (Regolamento AIA e NFOT) ben noti alla generalità degli arbitri….”).

3.4. In ogni caso, con riguardo alle specifiche contestazioni relative all’applicazione delle norme richiamate al punto 3.3., il Tribunale svolge le seguenti considerazioni.

3.4.1. Con riferimento alla contestazione secondo la quale l’Avv. Lombardi sarebbe stato collocato in graduatoria al 70° posto e conseguentemente avvicendato in ragione di una valutazione tecnica fondata su un numero disomogeneo di visionature in merito al proprio operato e senza consentirgli di operare nella parte finale dei campionati di Serie A e serie B, nessuna irragionevolezza procedimentale può invero ipotizzarsi, atteso che le decisioni in ordine alle designazioni e alle conseguenti valutazioni (sia da parte della componente arbitrale, sia da parte degli Organi Tecnici) rivestono stretta natura tecnico - discrezionale e possono invero formare oggetto di sindacato in sede giudiziaria, secondo canoni oltremodo consolidati nell’ordinamento generale, in presenza di condotte irrazionali ovvero contrarie alle norme di riferimento, che non risultano presenti nel caso di specie e che non hanno comunque formato oggetto di positiva dimostrazione. Al pari di tanti suoi colleghi, l’Avv. Lombardi ha ottenuto un numero congruo di visionature, in taluni casi maggiore ovvero minore di altri colleghi e ha ottenuto un punteggio direttamente correlato alla valutazione delle proprie prestazioni. La pretesa di parte ricorrente di ottenere un numero minimo di valutazioni, evidentemente da correlare ad un numero minimo di designazioni, andrebbe ad intaccare il potere discrezionale dell’AIA di selezionare gli Assistenti Arbitrali più indicati per il buon esito della direzione delle gare e ciò risulterebbe, ad avviso del Tribunale, irragionevole.

3.4.2. Con riguardo alle contestazioni concernenti l’applicazione dell’art. 25, commi 3 e 4, si rinvia a quanto rappresentato al punto n. 3.2.

3.4.3. Con riguardo alla contestazione relativa all’applicazione dell’art. 14, comma 4 del Regolamento OT, a mente del quale sarebbe consentito all’AIA di fissare, anche in aumento rispetto alla previsione indicativa contenuta nell’art.14, comma 3, il numero degli avvicendamenti da formalizzare alla fine della stagione sportiva alla data del 31.3 di ciascun anno, si osserva che la norma risulta applicata correttamente dall’AIA nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023. La norma risulta inver del tutto ragionevole e nel rimettere alle valutazioni emergenti nel corso della stagione in corso, in funzione della programmazione della stagione successiva, rimette all’AIA un potere discrezionale che non incide sulla regolarità, imparzialità e trasparenza del distinto procedimento finalizzato alla valutazione tecnica delle prestazioni degli arbitri, che trova autonoma disciplina nell’ambito dell’ordinamento AIA, fondamentalmente legato all’attività di visionatura dell’operato arbitrale.

3.4.4. Con riferimento, infine, alla mancata previsione di un diritto alla permanenza degli Assistenti Arbitrali nella categoria di appartenenza in funzione di un punteggio medio ritenuto congruo (nel caso di specie 8,500), il Tribunale rileva, in primo luogo, che nessuna norma del regolamento OT prevede questa fattispecie (contrariamente all’ipotesi contraria del mancato raggiungimento di un punteggio minimo predeterminato dal Comitato Nazionale – Art. 6, comma 11), in secondo luogo che l’asserito punteggio di idoneità di 8,500 (contenuto in Linee Guida fornite agli osservatori arbitrali) non rileva nell’ambito della valutazione delle prestazioni in funzione degli eventuali avvicendamenti, che risulta invece basato sul ragionevole principio tabellare del posizionamento nella graduatoria di merito.

4. Il ricorso proposto dall’Avv. Lombardi risulta finalizzato ad ottenere l’immediata reintegrazione, anche in sovrannumero, nell’organico CAN degli Assistenti Arbitrali. Con la decisione originariamente assunta dal Tribunale (Decisione n. 42 del 29.8.2023, riformata dalla CFA con rinvio al primo giudice), la domanda era stata dichiarata inammissibile, essendo precluso al Tribunale di imporre all’AIA l’espletamento di un “facere”. La questione non è stata analizzata nel corso del giudizio di secondo grado dal quale è derivato l’incardinamento del presente giudizio, atteso che il rinvio al primo giudice veniva disposto allo scopo di assicurare l’integrazione del contraddittorio.

Premesso che la domanda formulata dall’Avv. Lombardi viene in questa sede rigettata nel merito, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di reintegrazione proposta dal ricorrente.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 6 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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