FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 100/AA del 24/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CILUMBRIELLO COLANGELO FASCIANO D’eredita’ GRAVINA SOC COOP SP DIL ASD MARTINA CALCIO 1947

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 694 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo CILUMBRIELLO, Giovanni COLANGELO, Lorenzo FASCIANO e Anna D’EREDITA’, e delle società GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. e ASD MARTINA CALCIO 1947, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO CILUMBRIELLO, all’epoca dei fatti soggetto tesserato come calciatore per la società A.S.D. Circolo Sport Vultur, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso durante la stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal mese di dicembre 2022, pur non essendo iscritto nell’albo del settore tecnico e pur non tesserato con la società F.C.B. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil., ma tesserato come calciatore con la società A.S.D. Circolo Sport Vultur, svolto la funzione di allenatore dei portieri della squadra schierata dalla società F.C.B. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil, militante nel campionato Juniores Nazionali Under 19;

GIOVANNI COLANGELO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.B. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C.B. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil, consentito e comunque non impedito, che durante la stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal mese di dicembre 2022, il sig. Massimo Cilumbriello, soggetto non iscritto nell’albo del settore tecnico e non tesserato con la società F.C.B. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil., ma tesserato come calciatore con la società A.S.D. Circolo Sport Vultur, svolgesse la funzione di allenatore dei portieri della squadra schierata dalla società F.C.B. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil, militante nel campionato Juniores Nazionali Under 19;

LORENZO FASCIANO, all’epoca dei fatti soggetto tesserato come collaboratore per la società A.S.D. Martina Calcio 1947, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso durante la stagione sportiva 2022-2023, pur non essendo iscritto nell’albo del settore tecnico, svolto la funzione di tecnico - allenatore dei portieri della squadra della società A.S.D. Martina Calcio 1947, militante nel campionato nazionale di Serie “D”;

ANNA D’EREDITA’, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Martina Calcio 1947, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. per avere la stessa quale presidente dotata dei poteri di rappresentanza, consentito e comunque non impedito, che durante la stagione sportiva 2022-2023 il sig. Lorenzo Fasciano, soggetto non iscritto nell’albo del settore tecnico, svolgesse la funzione di tecnico - allenatore dei portieri della squadra della società A.S.D. Martina Calcio 1947, militante nel campionato nazionale di Serie “D” ;

GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato il sig. Giovanni Colangelo ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Massimo Cilumbriello;

ASD MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i Sig.ri Anna D’Eredità e Lorenzo Fasciano;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo CILUMBRIELLO, Giovanni COLANGELO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL., Lorenzo FASCIANO e dalla Sig.ra Anna D’EREDITA’ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MARTINA CALCIO 1947;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Massimo CILUMBRIELLO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni COLANGELO, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Lorenzo FASCIANO, di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Anna D’EREDITA’, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL., e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD MARTINA CALCIO 1947;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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