F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0056/CFA pubblicata il 14 Novembre 2023 (motivazioni) – Procura Federale/sig. Stefano Amirante-SSDARL Città di Varese

Decisione/0056/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0049/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesca Morelli – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0049/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale in data 13.10.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0068/TFTSD-2023-2024 del 9.10.2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Relatore all’udienza dell'08.11.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Francesco Keller per la Procura federale e l’Avv. Giuseppe Rosati per il sig. Stefano Amirante e per la società SSDARL Città di Varese; è presente altresì il sig. Stefano Amirante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con lodo pronunciato in data 25.5.2023 e notificato il 26/5/2023, il Collegio arbitrale L.N.D. condannava la società SSDARL Città di Varese (ora Città di Varese s.r.l.), militante in Serie D, a corrispondere determinate somme al suo ex allenatore sig. Luciano De Paola.

Rilevando che la società non aveva adempiuto all’obbligazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del lodo, come prescritto dall’art. 94 ter NOIF, la Procura federale ha deferito la società stessa e il suo legale rappresentante sig. Stefano Amirante avanti al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, ritenendoli colpevoli della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 31, commi 6, del Codice di giustizia sportiva in relazione appunto all’art. 94 ter delle NOIF.

A seguito di tale addebito gli interessati hanno prodotto a discarico i seguenti documenti:

a) dichiarazione liberatoria con la quale il creditore, sig. Luciano De Paola, in data 30.6.2023 dichiarava di aver percepito quanto a lui dovuto;

b) successiva dichiarazione non datata con la quale il creditore dichiarava “in merito alla liberatoria inerente il lodo n 178/2023 del 26 maggio 2023, datata 30 giugno, precisa che il pagamento da parte della società è stato effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del lodo”.

Nel corso del procedimento il TFN con ordinanza pronunciata in data 5.9.2023 ha chiesto ai deferiti di produrre copia degli atti contabili attestanti il pagamento nei termini.

Per l’effetto la società ha presentato il seguente documento:

c) copia dell’assegno bancario n. 0808037412-00 tratto in data 20.6.2023 dalla società SSDARL Città di Varese su c/c acceso a proprio nome presso la Banca del Piemonte, filiale di Milano.

A fronte di tale produzione documentale il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, ha prosciolto i deferiti ritenendoli non responsabili delle violazioni loro ascritte.

In particolare, nella parte motiva del provvedimento oggetto di gravame, il Tribunale federale nazionale, rilevando che entrambe le prove offerte dai deferiti non sono state contestate dalla Procura federale in relazione alla loro autenticità, ha stabilito che il pagamento era stato effettuato nei termini” e che “anche l'assenza di una prova contabile (pure evocata dalla Procura in giudizio) non cambia la prospettazione delle vicende, in quanto l'effettivo incasso da parte del De Paola della somma in questione, a fronte di un assegno datato – e non contestato – 20 giugno 2023, non rileverebbe ai fini degli obblighi in capo ai deferiti”.

La decisione di primo grado è stata impugnata con il reclamo all’esame dalla Procura federale, la quale ne chiede la riforma con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la società un punto di penalizzazione in classifica;

- per il sig. Stefano Amirante: sei mesi di inibizione.

A sostegno del gravame la Procura osserva che in realtà la società, mediante il deposito dei documenti di cui sopra, ha sì provato l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, ma non ha invece provato che l’adempimento sia avvenuto entro il termine perentorio di trenta giorni. In particolare, ad avviso della reclamante, la mera produzione di fotocopia dell’assegno con il quale è stato saldato il dovuto non prova che l’esecuzione del lodo si sia perfezionata in data utile.

Si sono costituiti in giudizio la società SSDARL Città di Varese (ora Città di Varese s.r.l.) e il sig. Stefano Amirante, i quali domandano la reiezione del gravame, osservando che, come dimostra la documentazione esibita nel giudizio di primo grado, l’obbligazione pecuniaria è stata adempiuta nel termine.

In tal senso, a giudizio dei deferiti, la produzione dell’assegno con il quale è stato saldato quanto dovuto all’allenatore e la dichiarazione liberatoria da questo rilasciata smentiscono ampiamente l’assunto della Procura.

Il sig. Amirante, peraltro, eccepisce ulteriormente di aver lasciato la carica di presidente della società in data 19/6/2023 e nega pertanto che sia a lui addebitabile un asserito inadempimento, in ipotesi perfezionatosi il successivo 26/6/2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

Per quanto rileva nella presente controversia, va ricordato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, e dell’art. 94 ter NOIF, il pagamento della somma dovuta all’allenatore da parte della società doveva avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni (scadente il 26 giugno 2023) dalla comunicazione del relativo lodo arbitrale.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la normativa ora richiamata (là dove impone il pagamento entro il termine di 30 giorni) non si riferisce in senso stretto alla nozione civilistica di estinzione dell’obbligazione pecuniaria ma, estensivamente, alla concludente attività di esecuzione del lodo che la parte debitrice intraprende in buona fede, come qualora il bonifico bancario sia disposto entro il termine, ma la banca renda concretamente disponibile la somma per il creditore successivamente.

In tal senso è stato affermato che "L’interesse sostanziale a presidio del quale l’art. 31 C.G.S. della FIGC, relativo alle violazioni in materia gestionale ed economica, ai commi 6 e 7, commina sanzioni così significative, indipendentemente dalla rilevanza delle somme oggetto del mancato tempestivo pagamento, può dirsi infatti adeguatamente tutelato quando le somme accertate dagli organi previsti dalle citate norme, seppure non ancora entrate nella effettiva disponibilità del beneficiario, siano definitivamente uscite da quella dell’obbligato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94- ter, comma 11, delle NOIF, per effettuare il pagamento." (cfr. Corte federale dec. n. 110/2020-2021).

Nello specifico caso all’esame tale nozione "sostanzialistica" di pagamento non può però essere valorizzata, in primo luogo perché la società non ha provveduto ad adempiere mediante bonifico, ma tramite consegna di un assegno bancario.

Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti chiarito che l’adempimento giuridico di una obbligazione pecuniaria ove non avvenga in contanti ma mediante assegno di conto corrente bancario, non si ha con la consegna del titolo, ma con la riscossione dello stesso, in quanto (diversamente dall’assegno circolare) l’assegno di conto corrente è rilasciato pro solvendo. (cfr. fra le recenti Cass. III sez. 22/1/2019 n. 1572).

In secondo luogo – ciò che maggiormente rileva, a giudizio di questa Corte Federale - manca la prova della data in cui l’assegno è stato consegnato dal debitore al creditore, manca cioè in radice la prova dell’avvenuto “pagamento” anche atecnicamente inteso.

In effetti la società ha esibito in giudizio un assegno datato 20 giugno 2023 ma – come si vedrà meglio in seguito - non ha fornito alcuna prova che lo stesso sia stato consegnato in tempo utile all’allenatore.

In disparte la copia dell’assegno, l’unica prova in teoria conducente sarebbe la liberatoria rilasciata dal creditore in data 30/6/2023 (attestante l’avvenuto pagamento) e successivamente integrata da ulteriore dichiarazione (senza data) attestante che il pagamento sarebbe avvenuto nei termini.

Tuttavia, la prima liberatoria non prova in alcun modo la data del pagamento ed infatti è stata – di necessità – integrata dalla seconda dichiarazione.

Questa, in termini formali, non è una quietanza di ricevuto pagamento indirizzata al debitore ma una dichiarazione latamente confessoria indirizzata ad un terzo, e cioè sostanzialmente agli organi della Federazione.

Tale seconda dichiarazione – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole espressione - costituisce dunque una fonte di prova che non ha valore privilegiato, non esclude la possibilità del ricorso ad ogni altro comune mezzo istruttorio ed è liberamente apprezzata dal giudice, in analogia alla disciplina dettata dall'art. 2735 cod. civ. per la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo. (cfr. SS.UU. 22/9/2014 n. 19888).

Ed infatti il Tribunale, nel corso del procedimento di primo grado, pur trovandosi in possesso delle liberatorie in questione ha – del tutto correttamente a giudizio di questa Corte federale– richiesto l’esibizione di ulteriori elementi probatori, e cioè dei documenti contabili attestanti la data di estinzione dell’obbligazione.

Tuttavia, e diversamente da come poi ritenuto dal Tribunale, tale condivisibile ordine istruttorio non ha in realtà trovato coerente esecuzione da parte del debitore, atteso che – come si è anticipato – la mera produzione di fotocopia dell’assegno effettuata dalla società non ha alcuna concludente valenza probatoria ai fini specifici qui in discussione.

Né costituisce mezzo di prova la “autodichiarazione” della società di avvenuta consegna del titolo, ad esso allegata, trattandosi di atto proveniente dal debitore e privo di quella quietanza di ricevimento dell’assegno stesso a firma del creditore che – di norma e ragionevolmente – il debitore pretende all’atto della consegna del titolo.

In termini piani, la mera predisposizione del titolo, in sé considerata, e la sua autenticità sono irrilevanti nella prospettiva della presente controversia, se non si prova quando lo stesso è stato effettivamente consegnato al creditore, entrando nella disponibilità materiale del medesimo.

Del resto, sempre sul piano della ragionevolezza, non si comprende perché la società – a fronte dell’inequivocabile ordine del giudice di primo grado che le imponeva di presentare i “documenti contabili” – abbia deciso di depositare una copia dell’assegno, auto dichiarandone la tempestiva consegna, e non abbia invece prodotto copia di un estratto di quel pertinente conto bancario che avrebbe eliminato sul nascere ogni contestazione.

Ciò chiarito e venendo all’esame approfondito delle dichiarazioni liberatorie, la prima di esse – rilasciata il 30 giugno 2023, secondo la data apposta in calce – si limita a quietanzare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria e, come si è detto sopra, non offre alcun indizio atto a far ritenere che lo stesso fosse avvenuto nei termini, essendo all’opposto nozione di comune prudenza che la quietanza si rilasci contestualmente al pagamento o alla consegna del titolo di credito.

Quanto alla seconda liberatoria “integrativa”, desta perplessità il fatto che il creditore nel contesto della stessa, invece di specificare la data in cui ha ricevuto l’assegno (come empiricamente sarebbe stato più semplice e immediato in una normale dichiarazione di scienza), abbia invece omesso tale dato essenziale e preferito formulare una sua valutazione circa l’avvenuto rispetto dei termini da parte del suo creditore.

In definitiva, a giudizio di questa Corte federale, l’apparato probatorio offerto dalla società – nonostante la precisa sollecitazione impartita al riguardo dal giudice di primo grado - è del tutto generico e perplesso, e non vale pertanto a dimostrare il rispetto del termine perentorio imposto dall’art. 94 ter NOIF a tutela, oltre che ovviamente degli interessi del creditore, dei valori connessi all’effettività del sistema federale di risoluzione delle controversie relative ai profili economici e gestionali dei rapporti intercorrenti tra le società e i loro tesserati.

Come è stato anche di recente ribadito da questa Corte “al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.” (CFA n. 55/2023-2024).

Per quanto riguarda la società, in conclusione, il reclamo va accolto e alla stessa va pertanto irrogata la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato corrente.

Per quanto riguarda il sig. Stefano Amirante, lo stesso -  come si è anticipato - eccepisce di aver dismesso la carica di Presidente e legale responsabile della società in data 19 giugno 2023 e di non poter essere quindi sanzionato per un inadempimento societario perfezionatosi – secondo l’ipotesi accusatoria – nella data successiva del 26 giugno.

L’eccezione non merita favorevole scrutinio alla luce dei fogli di censimento depositati dalla Procura in primo grado, attestanti che, alla data di riferimento del 26 giugno (e almeno sino al 10 luglio, a quanto è dato evincere dagli atti di primo grado), il sig. Amirante ha mantenuto la carica di Presidente e legale responsabile della società.

In proposito, questa Corte, a sezioni unite, ha da tempo chiarito che nell’ordinamento endofederale i fogli di censimento rappresentano strumenti di prova privilegiata (cfr. CFA n. 33/2020-2021), le cui obiettive risultanze non possono dunque essere revocate in dubbio ex post per effetto di deduzioni generiche o inidonee ad infirmarne la veridicità.  

Il reclamo va pertanto accolto anche con riferimento alla posizione del sig. Stefano Amirante, al quale va pertanto irrogata la sanzione di sei mesi di inibizione, come richiesto dalla Procura.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Stefano Amirante l'inibizione di mesi 6 (sei);

- alla società SSDARL Città di Varese la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione, da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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