F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Parere n. 0002/CFA del 14 Novembre 2023 (motivazioni) –
Parere/0002/CFA-2023-2024
CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONE CONSULTIVA
composta da Sigg.ri:
Giampiero Paolo Cirillo – Presidente
Davide Ponte – Componente
Daniele Maffeis – Componente
Domenico Porpora – Componente
Danilo Del Gaizo - Componente
Diego Sabatino - Componente (relatore)
ha reso il seguente
PARERE
Oggetto: Richiesta di parere interpretativo del Presidente federale in ordine all'applicazione dell'art. 21 dello Statuto FIGC.
PREMESSO E CONSIDERATO
1. Con nota prot. n. 9429/Presidenza del 6 ottobre 2023, il Presidente federale ha richiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 98 comma 2, lett. d) del C.G.S., di esprimere il proprio parere sul quesito proposto dal Presidente della Lega italiana calcio professionistico (di seguito ‘Lega Pro’) avente la stessa data e concernente l’applicazione dell’art. 21 dello Statuto FIGC.
La vicenda ha origine dalla lettera del 3 luglio 2023, prot. 255/SS 23-24, a firma del Segretario generale della FIGC con la quale, in riscontro di una precedente nota del giorno 8 giugno 2023 concernente la sostituzione di un Consigliere decaduto per perdita dei requisiti funzionali mediante elezioni suppletive a sensi dell’art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, così si disponeva: “si autorizza codesta Lega all’indizione di elezioni suppletive nel rispetto delle tempistiche e delle formalità di cui al comma 4 dell’art. 21 dello Statuto Federale”. Nella nota del 6 ottobre 2023, il Presidente della Lega Pro, preso atto di quanto disposto nella lettera del Segretario generale ed evidenziata la necessità di procedere ad elezioni suppletive, al fine del corretto svolgimento di tale procedura, chiedeva al Presidente Federale di sottoporre a questa Corte i seguenti quesiti:
“1) premesso che la F.I.G.C. ha già autorizzato Lega Pro a convocare l’assemblea delle proprie società associate per eleggere un proprio Consigliere Federale in sostituzione di quello decaduto, si richiede, viste le disposizioni di cui all’art. 21 dello Statuto
FIGC e di cui all’art. 16 comma 11 dello Statuto di Lega Pro, se, per la convocazione, vi sia o meno necessità di espressa delega del Presidente Federale o del Consiglio Federale;
2) qualora si ritenga la Lega Pro legittimata a convocare l’assemblea delle associate per eleggere il proprio Consigliere Federale in sostituzione di quello decaduto (cioè per le elezioni suppletive), dovendosi comunque applicare le disposizioni di cui all’art. 21 c. 4 dello Statuto Federale per l’assemblea elettiva, si richiede quali siano gli adempimenti che potrebbe svolgere la Lega Pro su autorizzazione della FIGC e quali invece siano riservati all’esclusiva competenza federale.”
2. Il tema sottoposto a parere riguarda le elezioni di un Consigliere Federale, ossia di un componente di un organo della FIGC, in specie del Consiglio Federale, in sostituzione del precedente componente decaduto. Il Consiglio Federale è composto in maniera da rappresentare tutte le componenti dell’ente associativo che, nel caso in esame, si traduce nell’utilizzo di un criterio di rappresentatività delle singole Leghe. Nel dettaglio, per quanto riguarda la Lega Pro, il criterio derivante dallo Statuto FIGC (art. 26 comma 1), consente l’espressione, tramite elezione, di tre Consiglieri Federali.
Secondo la disciplina generale dettata dall’art. 26 dello Statuto FIGC, l’elezione dei Consiglieri Federali di spettanza delle singole Leghe, avviene in due diverse occasioni: i. quella ordinaria, che si svolge in sede di ‘assemblea federale elettiva’; e ii. quella conseguente a decadenza dalla carica del Consigliere Federale, che avviene tramite ‘elezioni suppletive’ (comma 4).
La disciplina federale è poi replicata nello Statuto della Lega Pro che, all’art. 27, comma 3, nell’evidenziare casi e conseguenze dell’incompatibilità dei Consiglieri Federali dalla stessa eletti, prevede che “La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale”. Sempre lo Statuto di Lega Pro contiene inoltre, all’art. 16 comma 12, una espressa disciplina per l’elezione dei Consiglieri Federali, individuando sia la competenza alla convocazione dell’assemblea (competenza posta in capo alla FIGC) che le modalità di svolgimento delle elezioni.
Il quesito sottoposto alla Corte attiene quindi alla soluzione del contrasto disciplinare tra le indicazioni date dalla lettera del Segretario generale, che individua come disciplina applicabile quella dell’art. 21 comma 4 (che regola l’Assemblea elettiva della FIGC) e la previsione dello Statuto Lega Pro, dove invece si individua la competenza e il procedimento in maniera diversa (art. 16 comma 12 Statuto Lega Pro).
In particolare, dalla lettera del Segretario generale sembra doversi dedurre che, secondo il detto organo, la competenza alla indizione delle elezioni debba radicarsi in capo alla Lega Pro che, nella procedura, dovrebbe attenersi alla disciplina di cui all’art. 21 comma 4 dello Statuto FIGC.
3. Nell’Adunanza del 17 ottobre 2023, la Sezione, rilevato come la documentazione posta a base del quesito apparisse ancora insufficiente per affrontare compiutamente il tema, chiedeva di acquisire: a) presso il Segretariato generale della FIGC: gli atti redatti in preparazione della lettera del 3 luglio 2023, prot. 255/SS 23-24, a firma del Segretario generale della FIGC; almeno uno dei precedenti atti di convocazione dell’Assemblea federale elettiva, di cui all’art. 21 dello Statuto FIGC; eventuali atti di indizione o convocazione delle elezioni suppletive svolte presso altri enti associati; b) presso la Lega Pro: gli atti redatti in preparazione della lettera prot. 1138/23 del 6 ottobre 2023, a firma del Presidente della Lega Pro; almeno uno degli avvisi di convocazione dell’Assemblea di cui all’art. 16 dello Statuto Lega Pro.
Adempiuto a quanto richiesto, rispettivamente in data 19 ottobre da parte del Segretariato della FIGC e in data 8 novembre da parte della Lega Pro, la Corte veniva altresì a conoscenza dell’esistenza di un diverso procedimento relativo alla stessa vicenda dove, con Decisione/0079/TFNSD-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale, era stato respinto il ricorso proposto dal primo degli esclusi nel procedimento per l’elezione a Consigliere Federale, il quale sosteneva il proprio diritto ad essere integrato per scorrimento nella carica senza procedere ad ulteriori elezioni. Nella specie, il ricorso era stato dichiarato improcedibile per carenza in capo al ricorrente del requisito consistente la situazione di tesserato per società appartenenti alla Lega Pro, nonché respinto nel merito in quanto il comma 4 dell’art. 26 dello Statuto FIGC richiede espressamente, a differenza dei casi di cui al comma 6 dello stesso articolo, che la sostituzione del consigliere decaduto avvenga necessariamente tramite elezioni suppletive.
4. Sulla scorta dell’istruttoria svolta e in via preliminare, ritiene questa Sezione di potersi pronunciare sulla vicenda de qua, pur in presenza del contenzioso sopra indicato, non sussistendo la previsione ostativa di cui all’art. 98, comma 2, lett. d) CGS che consente l’interpretazione delle norme statutarie e delle altre norme federali “sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva”. Nel caso in esame, il tema oggetto del contenzioso, ossia la possibilità o meno del reclamante di subentrare nella carica di Consigliere Federale senza doversi dar luogo ad elezioni suppletive, si pone su un piano concettuale diverso da quello sottoposto a questa Sezione consultiva, in quanto riguarda l’an delle elezioni, che non sarebbero indette qualora il reclamo fosse accolto, mentre questa Sezione è tenuta a pronunciarsi sul loro quomodo, ossia sui temi della competenza ad indirle e delle relative modalità procedurali.
5. Venendo al merito della vicenda, va notato che questa Sezione aveva altresì richiesto ai due soggetti interessati di accompagnare la trasmissione dei documenti richiesti con una relazione esplicativa. Di tali relazioni vanno qui ripresi, per completezza di trattazione, i contenuti essenziali che sono i seguenti:
- per il Segretariato generale della FIGC:
“A parere di questa Federazione, infatti, la succitata previsione di cui all’art. 26, comma 4, dello Statuto non comporta, in caso di decadenza dalla carica di un Consigliere federale espresso da una Lega, la necessità che si convochi nuovamente l’Assemblea federale con il solo scopo di far eleggere all’interno dell’Assemblea di Lega Pro un Consigliere della Lega stessa, con la sola partecipazione dei delegati della medesima Lega.
In considerazione di quanto precede, si ritiene, pertanto, che l’Assemblea per l’elezione suppletiva di un Consigliere federale della Lega Pro possa essere convocata e condotta dalla stessa Lega Pro, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 4 dell’art. 21 dello Statuto federale relative alla convocazione dell’Assemblea, nonché alla presentazione e alla pubblicazione delle candidature.”
- per la Lega Pro:
“Per quanto concerne le competenze e le formalità assembleari si rappresenta come, non avendo reperito precedenti in ordine allo svolgimento di “elezioni suppletive”, la Lega Pro, a seguito di autorizzazione federale del 3 luglio 2023, con nota del 7 settembre 2023 (allegata) ha rappresentato quelle che erano le criticità dalla stessa ravvisate.”
Va inoltre osservato come, nella lettera del giorno 8 giugno 2023, acquisita sempre tramite l’istruttoria, la Lega Pro si era dichiarata “sin d’ora disponibile a svolgere gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni federali (regolamento elettorale FIGC e statuto federale) per l’assemblea elettiva, ivi inclusi quelli afferenti alla convocazione e la conduzione della stessa; per quanto concerne le formalità previste dal predetto comma IV dell’art. 21, con particolare riferimento al deposito ed alla pubblicazione della candidature, si ritiene non possano essere oggetto di delega trattandosi di adempimenti (pubblicazione sul sito federale) che, per disposizione statutaria, devono essere svolti dalla Segreteria Federale.”
6. Dalla disamina delle posizioni espresse nei singoli atti e dai contenuti dei due diversi statuti, possono dunque trarsi le seguenti prime osservazioni, propedeutiche all’espressione del parere finale:
a) il Consiglio federale è organo della FIGC e, conseguentemente, la disciplina delle procedure per la nomina a ricoprire l’ufficio di Consigliere federale è attribuita all’ente di cui questi è destinato a fare parte, ossia alla FIGC e quindi allo Statuto federale;
b) coerentemente con questo presupposto, la disciplina generale dettata dall’art. 26 dello Statuto FIGC evidenzia come l’elezione dei Consiglieri Federali di spettanza delle singole Leghe avvenga, in via ordinaria, in sede di ‘assemblea federale elettiva’ mentre quella conseguente a decadenza dalla carica del Consigliere Federale, si attui tramite ‘elezioni suppletive’ (comma 4). Nel rispetto di tale riparto di attribuzioni, l’art. 27 comma 3 dello Statuto della Lega Pro, nell’evidenziare casi e conseguenze dell’incompatibilità dei Consiglieri Federali dalla stessa eletti, prevede che “La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale” e l’art. 16 comma 12 contiene una espressa disciplina per l’elezione dei Consiglieri Federali, individuando sia la competenza alla convocazione dell’assemblea (competenza posta in capo alla FIGC) che le modalità di svolgimento delle elezioni;
c) l’impostazione qui riassunta emerge anche dalle produzioni di parte, atteso che non si discute della disciplina applicabile in concreto all’elezione, individuata sia dal Segretariato generale della FIGC (lettera del 3 luglio 2023) che dalla Lega Pro (lettera del giorno 8 giugno 2023) in due diverse disposizioni dello Statuto federale (art. 26, comma 4 e art. art. 21, comma 4), il che conferma come, in concreto, venga chiesto alla Lega Pro di svolgere funzioni altrimenti spettanti alla FIGC. Ciò che invece è controverso è il modo con cui questo trasferimento di funzioni possa operare e, in concreto: i. se la delega di funzioni possa avvenire tramite una nota del Segretariato generale e ii. con quale ampiezza le funzioni di spettanza della FIGC possano essere svolte dalla Lega Pro.
7. Inquadrata giuridicamente la questione posta nel tema di una delega di funzioni intercorrente tra due soggetti di diritto privato e stante l’autonomia dei due soggetti stessi, la vicenda può essere vagliata facendo perno sulle acquisizioni della giurisprudenza civile ed amministrativa in materia, focalizzandosi poi, secondo il principio della ragione più liquida, sul primo dei profili critici evidenziati dalla Lega Pro nella sua nota del 6 ottobre 2023, ossia la competenza del Segretariato generale della FIGC nel poter delegare a terzi (anche tramite mera accettazione della proposta ricevuta) le funzioni proprie della FIGC.
Occorre infatti rilevare che, il Segretario generale, a norma degli artt. 6 e 28 bis dello Statuto FIGC, ha principalmente il compito della direzione della struttura amministrativa (oltre ad altre attribuzioni minori), mentre spetta al Consiglio Federale, giusta l’art. 27, comma 2 dello Statuto FIGC, tra l’altro, il compito di emanare “le norme organizzative interne” e “le norme per il controllo delle società”, ferma rimanendo poi una competenza residuale in relazione ad “ogni altra norma e linee guida necessarie per l’attuazione del presente Statuto”.
Appare quindi evidente che l’autorizzazione contenuta nella lettera del 3 luglio 2023, prot. 255/SS 23-24, a firma del Segretario generale della FIGC, sia stata data in assenza di alcun potere proprio. Peraltro, proprio a seguito dell’istruttoria svolta, è emerso che a monte di tale atto non vi sia stata alcuna interlocuzione con gli organi della FIGC, sia il Presidente come pure il Consiglio Federale.
Pertanto, sebbene l’ipotesi di una delega di funzioni in capo alla Lega Pro, e da questa parimenti accettata (addirittura sollecitata, come emerge dalla lettera del giorno 8 giugno 2023), possa svolgere una utile funzione di semplificazione delle procedure elettorali, deve rimarcarsi che non spetta al Segretariato generale della FIGC disporre, nemmeno sotto forma di mera autorizzazione o presa d’atto di una proposta proveniente dallo stesso soggetto interessato, che sia la Lega Pro a indire e svolgere le procedure per le elezioni suppletive del Consigliere Federale decaduto.
P.Q.M.
Nei termini suesposti è il parere della Sezione.
Manda alla Segreteria per quanto di competenza.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diego Sabatino Giampiero Paolo Cirillo
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce