F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0058/CFA pubblicata il 23 Novembre 2023 (motivazioni) – PFI-Sig. Davide Vincenzo Esperimento-A.S.D. Sporting Club Ercolanese
Decisione/0058/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0051/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Tommaso Mauceri – Componente
Francesca Morelli - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 051/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 19.10.2023
contro
sig. Davide Vincenzo Esperimento
e nei confronti
A.S.D. Sporting Club Ercolanese
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 6 del 12 ottobre 2023;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza del 16.11.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Francesca Morelli e uditi gli Avv.ti Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale e Priscilla Palombi per il sig. Davide Vincenzo Esperimento; è presente altresì il sig. Davide Vincenzo Esperimento;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, con la decisione impugnata, ha prosciolto la società ASD Sporting Club Ercolanense ed il tesserato sig. Davide Vincenzo Esperimento.
Quest'ultimo era stato chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere, in data 11 marzo 2023, nel corso del secondo tempo della gara Napoli United – Sporting Club Ercolanese valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza, rivolto al sig. Abdoul Diakhaby, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società̀ CSDS Napoli United, la seguente espressione: “negro di m…..”; la società̀ era stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità̀ oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore, così come sopra descritti.
Nel reclamo si denunzia l'erronea valutazione delle evidenze probatorie, laddove, secondo il Collegio di primo grado, non sarebbero emersi indizi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto ed alla sua riferibilità, dando risalto alle deposizioni dell'Ufficiale di gara e del sig. Antonio Gargiulo, Presidente della CSDS Napoli United - i quali avevano riferito di non avere udito la frase contestata- ed invece ingiustificatamente omettendo di considerare le deposizioni dei calciatori Akrapovic Aaron ed Abdoul Diakhaby (persona offesa), che, a giudizio del reclamante, sarebbero prive di contraddizioni o elementi di sorta che possano farle ritenere inattendibili.
Nel reclamo si sottolinea, inoltre, l'esistenza di riscontri alle chiare e precise dichiarazioni della persona offesa, precisamente:
- le affermazioni del compagno di squadra Akrapovic, secondo cui alla fine del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio d'angolo, vi sarebbe stato un battibecco fra il compagno di squadra Diakhaby ed il giocatore della squadra avversaria Davide Vincenzo Esperimento a seguito del quale venivano entrambi ammoniti;
- il referto di gara che dà conto delle due ammonizioni proprio al trentasettesimo minuto del secondo tempo;
- i numerosi reportages, comparsi sulla stampa e sui social, che danno risalto agli insulti razzisti rivolti al calciatore Diakhaby dal giocatore avversario Esperimento.
Si denunzia altresì l'illogicità della motivazione della decisione impugnata là dove svilisce il valore probatorio della deposizione della persona offesa in quanto non trasmessa a mezzo pec.
Si insiste, quindi, perché vengano irrogate le sanzioni già richieste nel corso del procedimento di primo grado ed in particolare: al sig. Davide Vincenzo Esperimento la sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica; alla società A.S.D. Sporting Club Ercolanese la sanzione dell’ammenda di Euro 700,00 (settecento).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La motivazione della decisione impugnata è, per il vero, piuttosto scarna e si articola in tre punti essenziali:
- il Presidente della Società Napoli United, sig. Gargiulo, ha dichiarato di non avere udito nulla, così pure il Direttore di gara;
- il capitano della squadra, sig. Akrapovic, ha reso dichiarazioni non precise sia agli inquirenti che al Direttore di gara, al momento del fatto, non essendo stato in grado di riferire con esattezza le frasi pronunciate;
- vi è incertezza sulla provenienza della mail contenente le dichiarazioni della persona offesa, non essendo state trasmesse via pec e, comunque, tali dichiarazioni non sono suffragate da altri elementi di prova.
A giudizio di questa Corte federale, le risultanze probatorie sono state ingiustamente svalutate.
La persona offesa, per il tramite del suo Presidente ha fatto pervenire una mail, inviata dal suo indirizzo personale di posta elettronica ed accompagnata dalla copia del proprio documento di identità, nella quale ha precisato di essersi trasferito in Francia, di non essere intenzionato a rientrare in Italia, di essere stato insultato con la frase “nero di m…..” dal giocatore avversario, Davide Vincenzo Esperimento, durante il secondo tempo di gioco.
Non vi è motivo di eliminare tale dichiarazione dal compendio indiziario, posto che, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (v. Cass. 11606/2018) e che la semplice generica contestazione del documento non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 CC, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019; Cass. 5141/2019 e n. 1/CFA/2019-2020/A sull'analogo tema dell'utilizzazione e valore probatorio dei messaggi whatsapp).
Se ne deve quindi trarre la piena utilizzabilità della dichiarazione della persona offesa trasmessa agli inquirenti via mail, posto che la provenienza dall'account personale del giocatore e il contestuale invio di copia del documento di identità costituiscono sufficienti garanzie circa il mittente e che né la decisione impugnata né la difesa dell'incolpato hanno addotto alcun elemento concreto per indurre a dubitare della paternità di tale dichiarazione.
Quanto alla regola di giudizio valida nell'ambito che qui ci occupa, vale la pena di ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte federale, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto nel processo penale, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito ( a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, n.76/CFA/2021-2022/C).
In tale ambito, vi è stata adesione alla giurisprudenza penale in tema di valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni della persona offesa, nel senso che il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., Sezione 5, 13 febbraio 2020, n. 12920; Sezioni unite, 19 luglio 2012, n. 41461; CFA Sezione IV, n. 66-2019/2020; Sezione I, n. 118-2019/2020) a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto.
Val la pena di sottolineare come, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sia granitica, sino dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 41461/2012 “le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” ripresa, appunto, dalla giurisprudenza di questa Corte Federale “Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto” -(CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021 e più di recente n. 116/CFA/2022-2023/B)
Si può cogliere, nella giurisprudenza sopra citata, il principio per cui la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, essendo lasciato al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto.
Le dichiarazioni della persona offesa devono, in conclusione, ritenersi da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, purché siano valutate con particolare rigore e purchè, dall'esame critico delle risultanze processuali, non emergano elementi in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo.
Si può, allora, ritenere che le dichiarazioni del sig. Diakhaby diano conto con chiarezza dell'insulto pronunciato al suo indirizzo, dell'autore del gesto e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato.
Il contenuto di tali dichiarazioni non è smentito da altre risultanze di indagine e non sono emersi motivi di astio o rancore che avrebbero potuto indurre la parte offesa ad accusare falsamente l'incolpato.
La prova rappresentativa non si esaurisce - anche se potrebbe, secondo la giurisprudenza sopra citata - nelle dichiarazioni della persona offesa, in quanto anche il capitano della squadra, sig. Akrapovic ha riferito agli inquirenti che, nel corso del battibecco fra il giocatore avversario Esperimento ed il suo compagno di squadra Diakhaby, il primo aveva pronunciato una frase razzista all'indirizzo del secondo, precisando di avere udito con chiarezza la frase, pur non ricordando gli esatti epiteti.
Si tratta quindi di un testimone oculare che conferma, nella sostanza, il narrato della persona offesa e la cui parziale imprecisione non ne mina l'attendibilità.
Le ulteriori risultanze di cui si fa menzione nella decisione e nel reclamo, segnatamente le dichiarazioni del Presidente sig. Gargiulo e del Direttore di Gara e le relazioni dei media, potrebbero valere come riscontro positivo o negativo, cioè non hanno diretta efficacia rappresentativa del fatto, così come le prove, ma possono valere a suffragarne o a inficiarne la validità.
Il Presidente, sig. Antonio Gargiulo, ha sì dichiarato di non avere udito nulla di quanto accaduto sul terreno di gioco, poichè si trovava sugli spalti, ma aggiunto che gli era stato immediatamente riferito dell'insulto razzista pronunciato dal giocatore Esperimento all'indirizzo della persona offesa alla fine del secondo tempo e che, in proposito, vi era stata una vivace discussione fra i calciatori.
Non si tratta certamente di una prova del fatto ma di un elemento che rafforza la credibilità della persona offesa e del teste Akrapovic.
In senso contrario non può valere la constatazione che il Direttore di gara non abbia riferito dell'accaduto posto che “il referto arbitrale pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale” (CFA, Sez. I, n. 52/ 2022-2023; n. 77/CFA/2022-2023/E).
La decisione impugnata non ha, quindi, correttamente applicato i principi sopra enunciati in tema di prova e non ha correttamente valutato le risultanze di indagine, sicché deve essere riformata con l'irrogazione delle sanzioni richieste dalla Procura, che si attestano sui minimi edittali ed appaiono congrue nel caso in esame.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Davide Vincenzo Esperimento la sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica;
- alla società A.S.D. Sporting Club Ercolanese la sanzione dell’ammenda di € 700,00 (settecento).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Morelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce