F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0062/CFA pubblicata il 11 Dicembre 2023 (motivazioni) – A.S.D. Team S. Lucia Golosine/Comitato Regionale Veneto L.N.D.-Pol. Pedemonte

Decisione/0062/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0062/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonio Maria Marzocco - Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0062/CFA/2023-2024 proposto dalla A.S.D. Team S. Lucia Golosine in data 24 novembre 2023

contro

il Comitato Regionale Veneto L.N.D.

e nei confronti

della società Pol. Pedemonte

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto, di cui al C.U. n. 48 del 17 novembre 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 1° dicembre 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e uditi gli Avv.ti Andrea Scalco per la società A.S.D. Team S. Lucia Golosine, Arianna Berton, in sostituzione dell’Avv. Gianmaria Daminato, per il Comitato Regionale Veneto, e Andrea Mileto per la società Pol. Pedemonte A.S.D.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il reclamo è stato proposto dalla società A.S.D. Team S. Lucia Golosine (di seguito anche “Golosine”) con sede in Verona, unitamente alla richiesta di abbreviazione dei termini ex art. 103, comma 2, C.G.S. e alle istanze di misura cautelare monocratica e collegiale, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 108 e dell’art. 107 C.G.S., avverso la decisione del Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Veneto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 17 novembre 2023, nella parte in cui ha respinto il ricorso della medesima società Golosine e confermato la qualificazione della società Pedemonte agli ottavi di finale del trofeo Regione Veneto di promozione 2023/2024.

2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

La reclamante odierna ha preso parte al trofeo promozione 2023/2024, venendo inserita nel girone 2 dei 16 previsti. In base al regolamento, dopo le sei gare di sola andata tra le squadre di ciascun girone, sarebbero state ammesse ai sedicesimi di finale le prime di ogni girone. Il regolamento del trofeo prevedeva poi una serie di regole, ponendole in ordine progressivo, per determinare le società abilitate al passaggio al turno successivo: maggior punteggio; scontro diretto tra due società a parità di punteggio; punteggio della classifica avulsa (tra tre o più società a parità di punteggio); differenza reti tra le società coinvolte nella classifica avulsa; maggior numero di reti realizzate, tra le società coinvolte nella classifica avulsa; differenza reti tra tutte le società; maggior numero di reti realizzate tra tutte le società; sorteggio.

A seguito dei risultati conseguiti dalle quattro squadre del girone 2, con C.U. n. 32 del 29 settembre 2023, il Comitato regionale Veneto ammetteva agli ottavi di finale del Trofeo Promozione, per il girone 2, la squadra del Pedemonte e pubblicava il C.U. n. 33 del 4 ottobre 2023, allegando la classifica avulsa relativa ai gironi del trofeo Veneto di promozione, ove l’odierna reclamante risultava posizionata seconda nella classifica del girone 2, dietro al Pedemonte.

Il Golosine presentava quindi ricorso al Tribunale federale territoriale del Veneto avverso i predetti CC.UU. nn. 32 e 33 del Comitato regionale Veneto, sostenendo che l’ammissione della società Pedemonte agli ottavi di finale derivasse da una errata applicazione del Regolamento e che, al contrario, la società legittimata ad avanzare nella competizione dovesse essere proprio il Golosine.

Con C.U. n. 34 del 6 ottobre 2023 il Comitato regionale Veneto deliberava il rinvio a data da destinarsi della partita degli ottavi di finale tra le squadre del Castelnuovo D.G. e del Pedemonte.

Con decisione del 10 ottobre 2023 di cui al C.U. n. 35 dell’11 ottobre 2023, il Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Veneto ha ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso da parte della società Team S. Lucia Golosine avrebbe dovuto essere comunicato anche alla società controinteressata Pedemonte e ha dichiarato inammissibile il ricorso della società A.S.D. Team S. Lucia Golosine.

A seguito della decisione del Tribunale federale territoriale, con C.U. n. 37 del 18 ottobre 2023, il Comitato regionale Veneto ha calendarizzato il recupero della gara Castelnuovo D.G. – Pedemonte per il giorno 1° novembre 2023.

Il Golosine ha quindi proposto reclamo dinanzi alla Corte federale di appello della FIGC che, con decisione n. 50/CFA/2023-2024 del 27 ottobre 2023, lo ha accolto e, per l’effetto, ha rimesso gli atti al Giudice di primo grado per l’esame del merito.

Con C.U. n. 39 del 20 ottobre 2023, il Comitato regionale Veneto deliberava il rinvio a data da destinarsi della partita tra Castelnuovo D.G. e Pedemonte.

Il Tribunale federale territoriale Veneto, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del Comitato regionale Veneto del 17 novembre 2023, pronunciandosi sul merito, ha quindi respinto il ricorso, aderendo a quanto sostenuto dai resistenti in giudizio, la società Pedemonte e il Comitato regionale Veneto.

In particolare, con la decisione impugnata, il Tribunale territoriale:

- ha riconosciuto che sussiste una differenza, quanto al modo di determinare la squadra titolata ad accedere agli ottavi di finale del Trofeo Regione Veneto Promozione, tra la norma contenuta nel regolamento della manifestazione e quella contenuta nelle Norme organizzative interne della F.I.G.C. (NOIF), all’art. 51, comma 6, atteso che in base alla prima norma dovrebbe essere ammessa agli ottavi di finale la società Golosine, mentre applicando la seconda dovrebbe essere ammessa la società Pedemonte;

- ha altresì riconosciuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comitato regionale Veneto e dalla società Pedemonte nel corso del giudizio, non esiste nel regolamento del trofeo un richiamo all’articolo 51 delle NOIF e ne ha dedotto che la questione della prevalenza delle norme deve essere affrontata facendo riferimento ai principi generali del diritto;

- ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, sussiste una gerarchia strutturale o formale, posto che il combinato disposto degli articoli 48, 49, lettera c), e 51, comma 6, delle NOIF demanda ai comitati regionali l’organizzazione della manifestazione in parola e si stabiliscono come debba essere formata la classifica;

- ha pertanto ritenuto che la norma del Trofeo regionale Veneto Promozione, riproducendo erroneamente la modalità di redazione della classifica stabilita dall’articolo 51, comma 6, delle NOIF, abbia dettato una disciplina della stessa in contrasto con la norma cogente;

- ha sottolineato - sulla scorta di precedenti tratti dalla giurisprudenza del giudice amministrativo e del Collegio di garanzia del CONI - che al giudice sportivo è attribuito il potere di disapplicare i regolamenti, anche se non ritualmente impugnati, in caso di contrasto tra norme di rango diverso ma simultaneamente abilitate a intervenire direttamente sulla stessa fattispecie concreta, al fine di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore;

- in conclusione ha respinto il ricorso della società Golosine, confermando la qualificazione della società Pedemonte agli ottavi di finale del Trofeo Regione Veneto di Promozione 2023/2024.

3. La società A.S.D. Team S. Lucia Golosine ha quindi proposto reclamo dinanzi a questa Corte federale di appello.

3.1. Il reclamo è affidato ai seguenti tre motivi:

3.1.1. Il primo motivo riguarda la classifica avulsa ai sensi del Regolamento Trofeo Regione Veneto Promozione 2023/2024 di cui al C.U. n. 18 del 23 agosto 2023. In particolare, il Regolamento del trofeo differirebbe, come sostenuto dalla stessa decisione reclamata, dalle norme NOIF.

Ai sensi di tale Regolamento, in caso di parità tra squadre si deve procedere prima con il calcolo della differenza reti tra le società coinvolte nella classifica avulsa e, in caso di ulteriore parità, deve essere considerato il maggior numero di reti realizzate tra le società coinvolte nella classifica avulsa. Sarebbe in base a quest’ultima regola che il Golosine sarebbe risultato primo in classifica nel girone.

3.1.2. Il secondo motivo riguarda l’applicazione del Regolamento del trofeo Regione Veneto Promozione - 2023/2024.

E infatti, in primo luogo, il reclamo contesta l’inapplicabilità del Regolamento del Trofeo, sostenuta dalla decisione del Tribunale territoriale, in quanto:

a) per espressa previsione nell’incipit di tale Regolamento, sarebbe applicabile al caso di specie unicamente il medesimo Regolamento del 23 agosto 2023;

b) l’art. 51, comma 6, NOIF sarebbe inapplicabile e inconferente rispetto al caso di specie dal momento che esso riguarderebbe solamente i campionati organizzati dalla Lega nazionale dilettanti e tratterebbe l’ipotesi della parità tra tre o più squadre per determinare le squadre ammesse a giocare lo spareggio, ai fini dell’assegnazione del titolo sportivo. Viceversa, il caso oggetto della presente controversia riguarderebbe un torneo (il Trofeo Promozione Regione Veneto), organizzato dal Comitato regionale Veneto. Argomentare diversamente significherebbe privare di qualsivoglia valenza ogni regolamento territoriale in quanto inapplicabile. Sarebbero quindi inconferenti i richiami giurisprudenziali effettuati dal Tribunale federale territoriale in quanto la fonte regolamentare del caso oggetto di giudizio non derogherebbe né modificherebbe quanto previsto dalle NOIF bensì regolerebbe una fattispecie da esse non prevista. Sarebbero diverse le conclusioni qualora la fonte gerarchicamente sovraordinata contenesse delle precise e specifiche disposizioni anche per la determinazione della classifica avulsa nei tornei organizzati dalle componenti territoriali;

c) non sarebbe possibile estendere la portata dell’art. 51, comma 6, NOIF a tutte le competizioni dilettantistiche di ogni genere e grado, in quanto il legislatore sportivo avrebbe inteso limitare la portata della norma ai soli casi in essa tassativamente previsti, lasciando la facoltà alle varie componenti federali di regolare autonomamente le ulteriori casistiche in essa non previste;

d) in attuazione del principio di sussidiarietà, il Comitato regionale Veneto, nel Regolamento del trofeo di promozione del 23 agosto 2023, prevedeva che lo stesso si applicasse per tutto quanto in esso previsto e, al contrario, rinviava in via residuale alle NOIF unicamente per quanto non disciplinato. Ne deriverebbe che la casistica della c.d. “classifica avulsa” sarebbe pienamente ed esclusivamente disciplinata dal Regolamento in questione quale unica norma regolatrice di siffatto trofeo;

e) nessuna delle parti oggetto del giudizio né alcuna delle società partecipanti al Trofeo Promozione Regione Veneto, nonostante le censure mosse al regolamento, lo ha impugnato. Esso quindi sarebbe stato conosciuto ed accettato in tutte le sue parti.

3.1.3. Il terzo motivo del reclamo concerne il legittimo affidamento della società A.S.D. Team S. Lucia Golosine. In particolare, sulle società, secondo la logica cui avrebbe aderito il giudice di primo grado, graverebbe un onere interpretativo per giungere alla conclusione che il regolamento del trofeo non poteva trovare applicazione. Inoltre, l’affidamento sulle regole effettive del trofeo, avrebbe orientato diversamente la reclamante nella disputa del medesimo, ad esempio l’avrebbe indotta a segnare più reti possibili nel corso dell’ultimo incontro.

3.2. La reclamante ha inoltre presentato istanza di misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 108 C.G.S., nonché istanza di misura cautelare collegiale ai sensi dell’art. 107 C.G.S. e richiesta di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 103, comma 2, C.G.S.

4. Il Presidente della I Sezione della Corte federale di appello, con proprio decreto n. 0004/CFA-2023-2024 del 24 novembre 2023, ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie e ha disposto l’abbreviazione a due giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS, fissando la trattazione del reclamo al 1° dicembre 2023, con facoltà del Collegio di decidere il reclamo medesimo anche nel merito.

Ha infine fissato al 29 novembre 2023 il termine per il deposito delle memorie.

5. Si sono costituiti in giudizio, depositando proprie memorie con cui resistono al reclamo, il Comitato regionale Veneto presso la Lega nazionale dilettanti (memoria del 28 novembre 2023) e la società Pedemonte (memoria del 29 novembre 2023).

6. All’udienza del 1° dicembre 2023: la reclamante ha rinunciato a coltivare l'istanza cautelare, considerato che il Comitato regionale Veneto ha comunque ritenuto di non fare disputare la gara, rinviandone lo svolgimento; la reclamante ha altresì insistito per l’accoglimento del reclamo; il Comitato regionale Veneto e la Pol. Pedemonte A.S.D hanno confermato la richiesta di reiezione del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il Collegio, considerata la rinuncia da parte della reclamante all’istanza cautelare, ritiene di dovere decidere nel merito sul reclamo, che va respinto per le ragioni di seguito esposte.

8. La controversia investe le disposizioni di riferimento per stabilire quale sia la squadra classificata prima nel girone 2 del Trofeo Regione Veneto di promozione 2023/2024 e quindi da ammettere agli ottavi di finale.

Non è oggetto di contestazione da parte della reclamante quanto riconosciuto dalla stessa decisione reclamata ovverosia che il regolamento del trofeo preveda regole diverse e incompatibili con quanto stabilito dalle NOIF.

Il regolamento del trofeo, nel caso – come quello in esame – di ricorso al criterio della classifica avulsa che tenga conto degli scontri diretti, nella sequenza progressiva di regole volte a sbloccare la parità degli esiti, prevede, dopo la differenza reti della classifica avulsa, il criterio del maggior numero di reti segnate delle squadre comprese dalla medesima classifica avulsa. In base a tale ultimo criterio – applicabile dopo che era risultata la parità in base ai criteri precedenti - sarebbe risultato qualificato il Golosine.

Infatti, il regolamento del torneo di promozione Veneto 2023/2024, allegato al C.U. n. 18 del 23 agosto 2023 del Comitato regionale Veneto, stabilisce che, per le gare di qualificazione (primo turno di gare), le 64 formazioni in lizza, suddivise in 16 gironi quadrangolari si debbano incontrare, con gare di sola andata e si qualifichino agli ottavi di finale le prime classificate nei gironi quadrangolari (totale 16 squadre). Prevede poi che, al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti che passeranno al turno successivo – debbano essere stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine:

- del punteggio acquisito (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 punti alla sconfitta);

- dello scontro diretto (tra due società a parità di punteggio);

- del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più società a parità di punteggio);

- della differenza reti (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa);

- del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa);

- della differenza reti (tra tutte le Società);

- del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società);

- in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio.

Invece, in base all’art. 51, comma 6, NOIF: “6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;

- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente”.

Quindi, dopo il criterio della differenza reti nella classifica avulsa, le disposizioni NOIF prevedono il criterio della differenza reti segnate e subite nell’intero campionato.

In base a tale ultimo criterio – applicabile dopo che era risultata la parità in base ai criteri precedenti – sarebbe risultata qualificata la squadra del Pedemonte.

Se, da un lato, non è oggetto di contestazione il contrasto – invero palese – nei termini appena indicati tra il regolamento del trofeo e le corrispondenti disposizioni NOIF, è dall’altro lato contestata con il reclamo la possibilità che venga data applicazione a tali disposizioni NOIF e che, pertanto, vengano disapplicate in parte qua le disposizioni del regolamento del trofeo, come è stato fatto dalla decisione oggetto di reclamo.

9. E’ dunque necessario, ad avviso del Collegio, per potere decidere sull’odierno reclamo, svolgere nell’ordine una triplice operazione logica: a) verificare i caratteri propri della disapplicazione giudiziale di disposizioni di natura regolamentare; b) valutarne la riferibilità in astratto all’ordinamento federale; c) accertarne la sussistenza dei presupposti nel caso concreto in esame.

9.1. Il primo profilo (i caratteri propri della disapplicazione giudiziale) è sinteticamente evocato dalla decisione reclamata la quale, dopo avere precisato che non esiste nel Regolamento del trofeo un richiamo all’articolo 51 delle NOIF, rileva che la questione della prevalenza delle norme deve essere affrontata facendo riferimento ai principi generali del diritto. La decisione richiama poi la struttura gerarchica propria di ogni ordinamento giuridico per poi soffermarsi sul caso di specie e pervenire alla disapplicazione del regolamento del trofeo per contrasto con le sovraordinate disposizioni NOIF.

La decisione di primo grado ha così sinteticamente aderito all’ormai consolidato filone giurisprudenziale che ha ammesso la possibilità di disapplicazione dei regolamenti. Tale filone è maturato con specifico riguardo ai poteri del giudice amministrativo.

Con riguardo ai rapporti tra giurisdizione e amministrazione, come noto, il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi è espressamente riconosciuto al giudice ordinario dall’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (legge di abolizione del contenzioso amministrativo), con la finalità di contemperare le esigenze di tutela del cittadino avverso l’amministrazione con la separazione dei poteri (v. ora, nel processo tributario, anche l’art. 7 del d. lgs. n. 546/1992).

Al giudice amministrativo non è espressamente riconosciuto dalla legge analogo potere se non altro perché tale giudice è, dal 1889, titolare del più penetrante potere generale di annullamento degli atti direttamente lesivi, ove impugnati nei termini di decadenza previsti. Una risalente e tradizionale tesi contraria al riconoscimento del potere di disapplicazione in capo al giudice amministrativo si è fondata, oltre che sul silenzio del legislatore, sulla necessità di osservare i termini perentori decadenziali per l’impugnazione degli atti amministrativi – cui i regolamenti sono ricondotti – nonché sui principi generali della domanda (che impedirebbe al giudice di procedere d’ufficio alla verifica della legittimità del regolamento in assenza di specifiche censure) e della certezza del diritto (che non ammetterebbe atti illegittimi ancora efficaci dopo la loro disapplicazione nel caso concreto).

Ha poi prevalso in giurisprudenza la tesi, opposta alla prima, secondo la quale per i regolamenti debbono trovare applicazione principi di carattere generale quali il principio iura novit curia (obbligo per il giudice di accertare la legittimità di un regolamento) e la gerarchia delle fonti (che comporta l’obbligo di dare applicazione alla fonte gerarchicamente sovraordinata e di disapplicare la fonte sotto-ordinata successiva contrastante con la prima; nell’ipotesi di regolamento pre-esistente alla norma primaria si tratterebbe, invece, di abrogazione del regolamento a opera della legge successiva). Circa il principio della domanda, inoltre, la disapplicazione avrebbe luogo con riguardo ai vizi dell’atto denunciati con il ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6657 del 2002).

E peraltro, stante la natura di fonte normativa del regolamento, in generale sarebbe impossibile individuare a priori i suoi destinatari al momento dell’esercizio della potestà regolamentare, per cui l’interesse ad agire, ed ancor prima la stessa posizione dell’interesse legittimo, si profila solo in un momento successivo, all’atto dell’adozione del provvedimento applicativo.

Ulteriore slancio all’ammissione della disapplicazione degli atti regolamentari è derivato dall’obbligo di disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto comunitario (oggi europeo) (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 2750 del 2003).

L’orientamento giurisprudenziale di segno negativo, a lungo prevalente, è stato progressivamente ribaltato a partire dagli anni ’90 del secolo scorso allorché è stata ammessa la possibilità per il g.a. di disapplicare i regolamenti presupposti illegittimi, anche nell’ipotesi in cui non siano impugnati, in una controversia avente a oggetto diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva del g.a.). Segnatamente, la svolta è ricondotta a Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992, su una fattispecie di contrasto tra regolamento illegittimo e atto applicativo conforme a legge. Successivamente, Cons. Stato, Sez. V, n. 799 del 1993, ha esteso la possibilità di disapplicazione del regolamento al caso in cui il provvedimento sia conforme al presupposto regolamento (c.d. simpatia tra atto e regolamento).

Si è ritenuto che “ogni ordinamento non può non prevedere un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano e urtino contro precetti poziori dell'ordinamento medesimo" (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992): la conseguenza, per le fonti subordinate alla legge, è la "disapplicazione" da parte del giudice, ordinario o amministrativo, chiamato ad applicare tali norme. Pertanto "al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversia" (Cons. Stato, Sez. V, n. 154 del 1992).

L’enunciazione in termini generali del principio ha condotto poi la giurisprudenza a estendere gli stessi argomenti alla giurisdizione di legittimità e alla tutela degli interessi legittimi a fronte di atti autoritativi (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, n. 222 del 1996; Sez. VI, n. 2183 del 2000; Sez. V, n. 6293 del 2002; Sez. VI, n. 6657 del 2002; Sez. V, n. 35 del 2003; Sez. V, n. 367 del 2004; Sez. V, n. 155 del 2005; Sez.  VI, n. 2034 del 2005; Sez. IV, n. 2631 del 2005; Sez. IV, n. 3955 del 2005; Sez. IV, n. 2142 del 2006; Sez. V, n. 5625 del 2006; Sez. VI, n. 5098 del 2007; Sez. VI, n. 1169 del 2009; Sez. I, n. 1224 del 2020).

In sintesi, come efficacemente sintetizzato da Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2009, n.1169, il potere di disapplicazione «è ammesso nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi (sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art.5 L. n. 2245/1865 all. E), nonché nei riguardi di regolamenti illegittimi, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento (…) sia quando sia conforme al presupposto atto normativo (…) e, in ogni caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi».

L’esigenza di garantire l’osservanza della gerarchia delle fonti ha reso indifferente la situazione soggettiva di riferimento (diritto soggettivo o interesse legittimo) rispetto all’ipotesi di disapplicazione del regolamento. E’ del pari evidente che costituisce questione solo semantica il riferimento alla disapplicazione (del regolamento) o all’applicazione diretta (della legge, che prevale sul regolamento), dato che i due profili risultano essere due facce della stessa medaglia. Detto altrimenti, la disapplicazione dei regolamenti è espressione della risoluzione delle antinomie tra le fonti.

Ci si è poi interrogati circa la possibilità di estendere il perimetro della disapplicazione anche alle circolari e agli atti amministrativi generali (es. piani regolatori generali, bandi di gara o di concorso). L’orientamento ormai prevalente del g.a. tende verso la possibilità di disapplicazione delle circolari (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6299 del 2000; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2284 del 2018 e giur. ivi citata).

In definitiva, tirando le somme degli approdi giurisprudenziali, può affermarsi che l’elemento dirimente e consolidato nella giurisprudenza amministrativa per la disapplicazione dei regolamenti è la sussistenza di una gerarchia tra le fonti (il regolamento e la norma sovraordinata) e di un contrasto tra di esse. Con la disapplicazione del regolamento, il giudice è quindi chiamato a porre a confronto il provvedimento impugnato con la legge e a valutare di conseguenza la legittimità del primo. E’ inoltre evidente che il tema della disapplicazione dei regolamenti sottende un’ulteriore esigenza: garantire l’effettività della tutela quando non sia possibile procedere con l’annullamento (o la nullità) della norma regolamentare.

Il principio di atipicità delle forme di tutela e quello di effettività della tutela, resi manifesti dal codice del processo amministrativo, hanno rafforzato ulteriormente il ricorso alla disapplicazione dei regolamenti (beninteso: di quelli che non siano direttamente lesivi), concentrando l’attenzione sul rapporto anziché sugli atti.

Si tratta pur sempre – al fine della disapplicazione quale decisione che prescinde dall’impugnazione congiunta del regolamento e, quindi, che è adottata anche in mancanza di richiesta delle parti – di una opzione che opera nel “caso di macroscopico contrasto con la norma primaria” (Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013).

E’ quindi a queste conclusioni che deve intendersi essersi richiamata la decisione reclamata. E’ alla luce di tali conclusioni che deve essere svolto il secondo ordine di considerazioni (la riferibilità all’ordinamento sportivo federale).

9.2. Quanto alla riferibilità in astratto all’ordinamento sportivo federale delle predette conclusioni relative alla disapplicazione dei regolamenti, il Collegio non vede ragioni per discostarsi da esse. Anche l’ordinamento sportivo non conosce una disposizione espressa relativa alla disapplicazione. Peraltro, l’obiettivo dell’effettività della tutela non può essere certamente disconosciuto dal processo sportivo, quale principio di ordine generale. Esso è d’altronde sotteso al suo stesso impianto complessivo e viene espressamente evocato con riguardo all’apparato sanzionatorio (v. art. 44, comma 4, CGS).

Il Collegio di garanzia del CONI (Sez. I, n. 25 del 2018) ha confermato questo assunto, traendo spunto dall’ordinamento giuridico generale e sottolineando che la “Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2014, ha individuato nell’art. 24 della Costituzione, non solo il diritto al “giusto processo”, ma anche il diritto, tratto dal coordinamento degli artt. 2 e 3 Cost., a una tutela sostanziale effettiva, e la Suprema Corte, con sentenza n. 21255 del 2013, ha qualificato il principio di effettività come regola cardine dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto a “un rimedio adeguato” in una logica di equilibrio e di coerenza”.

In termini espliciti, il Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 41/2023 del 5 aprile / 9 maggio 2023) ha puntualizzato che: “Costituisce parametro condiviso quello per cui «Il generale principio di gerarchia delle fonti normative … non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né può modificarle o abrogarle» (cfr. Collegio di Garanzia, decisioni nn. 76/2019 e 30/2022); così ragionando, è stato ritenuto congruo disapplicare incidenter tantum la norma sportiva in contrasto con una di rango superiore o comunque di disporre un adeguamento alla fonte primaria, ad esempio, con la decisione Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 51/2018: «Come nel processo amministrativo, anche in quello sportivo il giudice può disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, una norma secondaria di regolamento in contrasto con il disposto legislativo primario».

Analogamente, il Collegio di Garanzia ha ricollegato all’esistenza di una gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale, con riferimento all’art. 2, comma 6, dello Statuto FIGC la prevalenza della norma sovraordinata rispetto a un regolamento della Lega nazionale dilettanti, che non può derogare la normativa del Codice di giustizia sportiva (Collegio di garanzia, Sez. I, n. 25 del 2018).

La disapplicazione quale rimedio delle antinomie tra atti normativi di rango diverso, nei termini ricostruiti dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce un corollario della gerarchia delle fonti anche nell’ordinamento sportivo e, per quanto qui rileva, nell’ordinamento della FIGC.

9.3. Occorre adesso verificare se, nel caso concreto oggetto del reclamo, ricorrano effettivamente i presupposti per la disapplicazione del regolamento del Trofeo promozione del Veneto 2023/2024, secondo quanto è stato stabilito dalla decisione oggetto del reclamo.

Lo Statuto FIGC – che costituisce la Carta fondativa dell’ordinamento sportivo federale – è inequivoco, là dove (art. 2, comma 6) stabilisce che le fonti dell’ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Non vi sono pertanto dubbi circa la sovraordinazione delle NOIF ai regolamenti delle Leghe.

Nel caso di specie si è quindi riprodotta una sovrapposizione tra le disposizioni delle NOIF (come si è visto, l’art. 51, comma 6) e le disposizioni del regolamento del trofeo, entrambe costituenti regole preposte allo svolgimento del trofeo di promozione Veneto.

I provvedimenti del Comitato regionale Veneto impugnati dal Golosine, di cui al C.U. n. 32 del 29 settembre 2023 (ammissione del Pedemonte agli ottavi di finale) e al C.U. n. 33 del 4 ottobre 2023 (pubblicazione della classifica avulsa relativa ai gironi del trofeo Veneto di promozione, ove il Golosine risultava posizionata seconda nella classifica del girone 2, dietro al Pedemonte) si pongono dunque in relazione di c.d. simpatia con il regolamento del trofeo adottato dal Comitato regionale e di contrasto con le NOIF. Per potere fare valere il principio gerarchico tra le norme non restava quindi che disapplicare quelle sotto-ordinate.

E’ inoltre soddisfatto nella fattispecie in esame l’ulteriore requisito, volto a rendere eccezionale e residuale il ricorso alla disapplicazione, ovverosia il “caso di macroscopico contrasto con la norma primaria” (Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013). Come si è visto, sia la decisione reclamata sia lo stesso reclamo convergono nel riconoscere tale insanabile contrasto tra le disposizioni NOIF e quelle del regolamento del trofeo.

La natura degli atti interessati (le disposizioni NOIF e il regolamento del trofeo) non comportano alterazioni di sorta circa l’applicabilità alla fattispecie in esame dei principi in tema di disapplicazione del regolamento gerarchicamente inferiore.

10. Dalla riferibilità al caso concreto dei presupposti per la disapplicazione del regolamento del trofeo deriva l’infondatezza di tutti i motivi dedotti con il reclamo.

10.1. Il primo motivo non fa altro che ribadire l’applicazione del Regolamento del trofeo in luogo delle regole NOIF (l’art. 51, comma 6). Al contrario, per le ragioni già esposte il regolamento del trofeo non può trovare applicazione là dove differisce dalle sovraordinate regole NOIF.

10.2. Quanto al secondo motivo del reclamo, non è certo sufficiente l’espressa previsione nell’incipit del Regolamento del trofeo, in base a cui sarebbe applicabile al caso di specie unicamente il medesimo regolamento del 23 agosto 2023, per sanare l’evidente contrasto con le disposizioni NOIF.

Né può essere accolto il rilievo della reclamante secondo cui l’art. 51, comma 6, NOIF sarebbe inapplicabile e inconferente rispetto al caso di specie dal momento che esso riguarderebbe solamente i campionati organizzati dalla Lega nazionale dilettanti e tratterebbe l’ipotesi della parità tra tre o più squadre per determinare le squadre ammesse a giocare lo spareggio, ai fini dell’assegnazione del titolo sportivo. Viceversa, il caso oggetto della presente controversia riguarderebbe un torneo (il Trofeo Promozione Regione Veneto), organizzato dal Comitato regionale Veneto.

Il richiamo alla lettera dell’art. 51, comma 6, si fonda su un riscontro formale che impedirebbe l’assimilazione del trofeo al campionato, consentendo un potere derogatorio potenzialmente illimitato al Comitato regionale con riferimento alle regole del primo.

Al riguardo assumono carattere assorbente due considerazioni.

In primo luogo, le NOIF (v. artt. 48 e 49) assegnano ai Comitati regionali esclusivamente l’organizzazione dei campionati e non anche la determinazione delle regole. In secondo luogo – e ad adiuvandum - lo stesso Comitato regionale ha sciolto ogni dubbio residuo circa l’assimilazione dei trofei ai campionati con il C.U. n. del 3 luglio 2023 (non prodotto dalle parti del presente giudizio ma attingibile direttamente dal Collegio in ragione della natura dell’atto in questione). Il C.U. (pag. 17), in attuazione dell’art. 49, punto 1, lettera c), NOIF (oltre che dell’art. 30 della L.N.D., qualifica come attività ufficiale (cfr. art. 48, comma 1, NOIF) anche il trofeo Regione Veneto.

L’insieme delle disposizioni dello Statuto FIGC e del regolamento LND convergono ulteriormente nel delimitare il perimetro delle deleghe di FIGC alla LND e alle sue articolazioni territoriali (v. artt. 9, commi 3 e 6, Statuto FIGC; gli artt. 1, comma 1, 16 e 30 del regolamento LND).

Il Comitato regionale non può arrogarsi compiti che le fonti sovraordinate non gli riconoscono.

Ne deriva, ulteriormente, che risulta confutato anche l’altro argomento proposto dalla reclamante, secondo cui la fonte regolamentare del caso oggetto di giudizio non derogherebbe né modificherebbe quanto previsto dalle NOIF bensì regolerebbe una fattispecie da esse non prevista.

Stessa sorte è riservata alla tesi della reclamante secondo cui il legislatore sportivo avrebbe inteso limitare la portata della norma ai soli casi in essa tassativamente previsti, lasciando la facoltà alle varie componenti federali di regolare autonomamente le ulteriori casistiche in essa non previste.

Lo stesso argomento secondo cui il Regolamento del trofeo di promozione del 23 agosto 2023 prevedeva che lo stesso si applicasse per tutto quanto in esso previsto e, al contrario, rinviava in via residuale alle NOIF unicamente per quanto non disciplinato, costituisce a ben vedere un ribaltamento dei rapporti tra le fonti gerarchicamente distinte, relegando le NOIF a una funzione ancillare rispetto al regolamento del trofeo, in palese contrasto, ancora una volta, con la gerarchia delle fonti federali.

Prova infine troppo l’ulteriore argomento speso dalla reclamante, secondo cui nessuna delle parti oggetto del giudizio né alcuna delle società partecipanti al Trofeo Promozione Regione Veneto, nonostante le censure mosse al regolamento, lo ha impugnato. Esso quindi sarebbe stato conosciuto ed accettato in tutte le sue parti. Tali rilievi non sono in grado di sanare il vizio proprio del regolamento del trofeo: la sua incompatibilità con le disposizioni NOIF.

10.3. Il terzo motivo del reclamo, relativo al legittimo affidamento della società A.S.D. Team S. Lucia Golosine e agli oneri interpretativi implicati a carico della società, è in realtà comune a ogni fattispecie in cui venga in evidenza la disapplicazione in esame. Spetterà alla società valutare l’an e il quomodo per fare eventualmente valere la lesione dell’asserito affidamento riposto nelle regole del trofeo stabilite dal Comitato regionale.

11. Per le ragioni esposte il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Claudio Tucciarelli                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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