F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0064/CFA pubblicata il 18 Dicembre 2023 (motivazioni) – A.S.D. Città di Lenola/A.S.D. F.C. Montenero
Decisione/0064/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0057/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Fabrizio D'Alessandri - Componente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0057/CFA/2023-2024 proposto dalla società A.S.D. Città di Lenola in data 10.11.2023;
contro
la società A.S.D. F.C. Montenero per la riforma della decisione della Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio n. 130 del 3.11.2023;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 06.12.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi gli Avv.ti Francesco Carroccia per la società A.S.D. Città di Lenola e Matteo Sperduti per la società A.S.D. F.C. Montenero; è presente altresì il sig. Attilio Pietrosanto;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD F.C. Montenero, in questa sede avente veste di resistente, ricorreva al Giudice sportivo presso il C.R. Lazio chiedendo la vittoria della partita disputata il 4.09.2023 e terminata 2-2 tra l’ASD FC Montenero e l’ASD Città di Lenola, per aver schierato quest’ultima 5 giocatori squalificati nella stagione precedente durante la Coppa Latina juniores valevole per l’accesso ai ripescaggi per il campionato regionale juniores “B” stagione 2023/24;
- che il Giudice sportivo, con decisione pubblicata nel C.U. n. 93 dell’11.10.23, respingeva il ricorso presentato dalla società Montenero, omologando il risultato acquisito sul campo;
- che avverso tale decisione l’ASD F.C. Montenero proponeva ricorso avanti la Corte sportiva di appello territoriale presso il C.R. Lazio;
- che il collegio giudicante accoglieva il ricorso con C.U. n. 117 del 27.10.23 come da motivazioni esposte nel C.U. n. 130 del 03.11.23, assegnando il 3-0 alla società ASD F.C. Montenero per l’irregolarità della posizione del calciatore Rizzi Andrea.
Ritenendo illegittima ed infondata tale ultima decisione, la società ASD Città di Lenola, in seguito anche denominata la reclamante, propone reclamo in ulteriore appello deducendo il seguente motivo:
- Errata applicazione dell’art. 19 comma 4, e del principio di omogeneità.
Motivo ulteriormente declinato sub a) errata interpretazione normativa; b) errata applicazione giurisprudenziale del principio di omogeneità, c) mancata considerazione nella decisione dei regolamenti del Comitato regionale Lazio per la stagione 2022/2023.
La società sportiva ASD FC Montenero si è costituita in giudizio, con memoria di replica, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del reclamo, in quanto l’art. 98 CGS, effettuando un mero richiamo alla normativa del Codice di giustizia di riferimento che, però, non può essere applicato al caso di specie, non rientrando quel giudizio in alcuna delle ipotesi di cui all’invocato art. 98 CGS.
Nel merito ha contrastato il motivo di reclamo e ha chiesto rigettarsi il ricorso presentato da controparte in quanto infondato in fatto e diritto e, per l’effetto, di confermare la decisione presa dalla Corte sportiva di appello presso il C.R. Lazio.
Con memoria integrativa depositata nei termini, la reclamante ASD Città di Lenola contrasta l’eccezione di inammissibilità del reclamo dedotta dalla controparte, sostenendo che, pur essendo vero che il ricorso riporta la menzione dell’art. 98 C.G.S., trattandosi della norma che disciplina le modalità di svolgimento dell’azione processuale avanti alla Corte federale d’appello, occorre considerare che quella stessa norma, alla lettera a), punto 2, prevede testualmente che essa, tra gli altri, “giudica nei procedimenti per revisione e revocazione”, assumendo che il giudizio instaurato non postula altro se non una revisione del provvedimento reclamato.
Nel merito ribadisce i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
All'udienza del 6 dicembre 2023, celebrata on line, le parti hanno brevemente discusso la causa e questa è stata introitata per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come esposto in fatto, la società sportiva A.S.D. FC Montenero si è costituita con memoria di replica eccependo preliminarmente l’inammissibilità del reclamo in quanto proposto ai sensi dell’art. 98 CGS; tale articolo, effettuando un mero richiamo alla normativa del Codice di giustizia sportiva, non può essere applicato al caso di specie, non rientrando quel giudizio in alcuna delle ipotesi ivi previste.
Con memoria integrativa depositata nei termini, la reclamante ha contrastato l’eccezione di inammissibilità del reclamo, dedotta dalla controparte, sostenendo che pur essendo vero che il ricorso riporta la menzione dell’art. 98 C.G.S., trattandosi della norma che disciplina le modalità di svolgimento dell’azione processuale avanti alla Corte federale d’appello, occorre considerare che quella stessa norma, alla lettera a), punto 2, prevede testualmente che essa Corte, tra gli altri casi, “giudica nei procedimenti per revisione e revocazione”, assumendo che il giudizio instaurato non postula altro se non una revisione o revocazione del provvedimento reclamato.
Al Collegio non resta quindi che accertare se l’odierno giudizio sia stato correttamente introdotto e altrettanto formalmente e sostanzialmente qualificato dalla parte reclamante, che vigorosamente lo ascrive alla tipologia dei ricorsi per revisione e revocazione previsti dall’art. 63 del CGS intitolato “Revocazione e revisione”.
Orbene, al riguardo, giova premettere che nella revisione e nella revocazione il giudizio è articolato in due distinti fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una rescissoria, successiva, di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Segue da ciò che la revocazione e la revisione costituiscono un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022).
Inoltre vige il principio della specificità dei motivi di impugnazione. Pertanto non è sufficiente la mera istanza di revocazione o revisione, essendo necessario formulare specifiche richieste in ordine alla decisione di merito onde il reclamo è da ritenersi inammissibile se la parte abbia omesso di indicare con doverosa puntualità il motivo e/o i motivi che dovrebbero indurre il Collegio ad annullare le decisioni impugnate e a sostituirle con altre decisioni di merito. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020)
Ne consegue che richiamare in un reclamo introdotto genericamente l’art. 98, che contempla diverse tipologie di giudizio, tra cui il giudizio di revocazione e revisione, senza indicare, neanche in rubrica, il collegamento di detta norma con le diverse ipotesi di giudizio speciale rientranti nell’art. 63 CGS, equivale a presentare un ricorso che non è né formalmente né sostanzialmente correttamente qualificato e in quanto tale è inammissibile.
E non occorre certamente esplicitare ulteriormente questo concetto, perché non è compito né del giudice adito né delle controparti svolgere indagini per comprendere a quale, tra tutte le possibili tipologie di giudizio, ha inteso riferirsi il reclamante.
In ogni caso, ammesso e non concesso che competa al giudice genericamente adito interpretare le intenzioni inesplicitate del reclamante, è del tutto evidente che il reclamo presentato dalla A.S.D. Città di Lenola, difetta di qualsivoglia elemento che consenta di riferirlo alla categoria dei ricorsi ex art. 63 CGS, trattandosi di un reclamo ordinario di legittimità incentrato su un supposto vizio di violazione ovvero di errata interpretazione e applicazione di norme sportive.
Ad ogni modo, se anche il reclamante avesse voluto riferirsi all’art. 63, comma 1, lett. e), CGS, occorre rilevare che – com’è noto – non è errore di fatto quello che consista in una falsa percezione di norme, risolvendosi nella violazione o nella falsa applicazione delle norme stesse. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022).
Per queste ragioni l’eccezione di inammissibilità del reclamo va accolta e per l’effetto il reclamo va dichiarato inammissibile, non rientrando lo stesso, per tipologia, nella competenza di questa Corte federale d’appello.
Il nuovo Codice di giustizia sportiva, difatti, ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi. (CFA, Sez. IV, n. 42/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 51/2020-2021)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce