F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0100/TFN – SD del 22 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 4707/966pf 22-23/GC/SA/mg, depositato il 24 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri Marinucci Palermo Giorgio, Cagnazzo Massimiliano e della società ASD Vastese Calcio 1902 – Reg. Prot. 40/TFN-SD

Decisione/0100/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0040/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 14 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4707/966pf 2223/GC/SA/mg, depositato il 24 agosto 2023, nei confronti dei sigg.ri Giorgio Marinucci Palermo e Massimiliano Cagnazzo, nonché nei confronti della società ASD Vastese Calcio 1902,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Questura di Chieti, con atto del 13 aprile 2023, a firma del Questore, informava la Procura Federale che in data 2 aprile 2023, presso lo Stadio Aragona di Vasto, nel momento del deflusso del pubblico presente alla gara Vastese – Montegiorgio, valevole per il Campionato Serie D girone F, agenti del locale Commissariato di P.S. avevano individuato all’interno degli spogliatoi dell’impianto sportivo, nascosto in un locale situato tra l’area docce e la lavanderia, tale Massimiliano Cagnazzo, che era noto agli agenti stessi per essere colpito da DASPO della durata di anni tre a partire dal 12 maggio 2021, con la prescrizione dell’obbligo di firma presso detto Commissariato quindici minuti dopo l’inizio e quindi minuti prima della fine di ogni partita della società Vastese.

La nota della Questura precisava che, mentre il Cagnazzo era stato invitato a seguire gli agenti, interveniva il sig. Giorgio Marinucci Palermo, il quale, dopo essersi qualificatosi direttore sportivo della società Vastese, giustificava la presenza del Cagnazzo dichiarando che era stato lui stesso ad invitarlo nell’impianto sportivo affinché consegnasse un mazzo di chiavi, che era rimasto in suo possesso; definiva il Cagnazzo utile alla società Vastese in quanto gestiva la tifoseria nei momenti di malcontento della stessa e di urto con i giocatori.

La nota concludeva che era evidente una diretta responsabilità della dirigenza della società per aver consentito e tollerato la presenza del Cagnazzo all’interno degli spogliatoi, al fine di eludere i controlli delle forze di polizia.

La Procura Federale, aperto il fascicolo ed esperite le conseguenti indagini, in data 22 agosto 2023 deferiva a questo Tribunale il sig. Giorgio Palermo Marinucci, direttore sportivo della società ASD Vastese Calcio 1902 ed il sig. Massimiliano Cagnazzo, quale soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2 comma 2 CGS all’interno e nell’interesse della suddetta società, ai quali contestava, al Marinucci, la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS “per aver consentito e tollerato la presenza negli spogliatoi della Società di un soggetto sottoposto a provvedimento di DASPO in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato nazionale dilettanti girone F Vastese -  Montegiorgio del 02.04.2023 disputata a Vasto (CH)”, ed al Cagnazzo “per essersi introdotto negli spogliatoi della Società nonostante fosse sottoposto a provvedimento di D.A.SPO, in occasione dell’incontro di calcio” di cui sopra.

Veniva altresì deferita la società ASD Vastese Calcio 1902 “ a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti indicati, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase predibattimentale

Raggiunti dalla comunicazione di conclusione delle indagini 4 luglio 2023, il Marinucci e la società Vastese facevano pervenire memorie a difesa, con le quali contestavano a vario titolo la fondatezza del deferimento ed istavano per il proscioglimento.

Il Cagnazzo né chiedeva di essere sentito, né produceva scritti difensivi.

Il Marinucci, a mezzo del proprio difensore avv. Luigi Toppetta (memoria del 15 settembre 2023) eccepiva in via preliminare l’assoluta indeterminatezza della incolpazione e, nel merito, l’insussistenza di responsabilità del deferito; rilevava la mancanza di valore probatorio della informativa della Questura di Chieti, in quanto era sottoscritta dal Questore che non aveva assistito ai fatti e non conteneva la relazione di servizio degli agenti operatori con allegato l’eventuale verbale delle dichiarazioni rese dal Marinucci e da quest’ultimo sottoscritte; aggiungeva che la mancanza della relazione di servizio non consentiva di conoscere la effettiva realtà dei fatti, di guisa che la detta informativa non poteva assumere alcuna connotazione di prova; articolava mezzi istruttori con indicazione di testi e depositava tabulati telefonici riferiti all’utenza del Marinucci, dai quali non risultava l’esistenza di contatti tra lui ed il Cagnazzo.

La società Vastese, in persona del Presidente sig.ra Adriana Cinquina, a mezzo del proprio difensore avv. Flavia Tortorella (memoria del 18 settembre 2023) eccepiva la violazione e/o falsa applicazione tanto dell’art. 125 comma 2 CGS, causa della improcedibilità del deferimento per perenzione del termine utile alla proposizione dell’azione disciplinare, quanto dell’art. 6 comma 2 CGS per mancanza degli elementi necessari alla integrazione della fattispecie  ad essa contestata; formulava istanza istruttoria per l’escussione in dibattimento della Cinquina.

Il dibattimento

Alla udienza del 14 novembre 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, di rinvio dalla udienza del 21 settembre 2023, disposta da questo Tribunale con ordinanza di pari data in quanto l’atto di deferimento e l’avviso di fissazione d’udienza risultavano disponibili per il Cagnazzo in date non compatibili con il rispetto del termine di comparizione, con conseguente necessità di ripetere le notificazioni, attualmente andate a buon fine, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per il Marinucci, di mesi 12 (dodici) per il Cagnazzo e dell’ammenda di 1.000,00 (mille/00) per la società ASD Vastese Calcio 1902.

Si sono altresì collegati, per il Marinucci, l’avv. Luigi Toppetta e per la società Vastese l’avv. Annalisa Roseti, in sostituzione dell’avv. Tortorella, i quali si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

La informativa della Questura di Chieti è priva della verbalizzazione della dichiarazione resa dal Marinucci agli agenti operatori; tuttavia, se anche tale verbalizzazione fosse stata presente in quanto allegata alla informativa, il contenuto di essa non avrebbe potuto costituire prova piena della responsabilità dell’indagato, perché rimasta priva di ulteriori elementi probatori suscettibili di confermarla ed in quanto respinta dallo stesso indagato in sede di audizione innanzi la Procura Federale.

Il Marinucci, infatti, ha dichiarato di aver appreso che il Cagnazzo era presente allo stadio quando era stato materialmente trovato dalle forze dell’ordine all’interno dello spogliatoio, di talché egli, sino a quel momento, non era a conoscenza che lui fosse li; ha aggiunto di aver visto il Cagnazzo nello spogliatoio quando è stato trovato dagli agenti al termine della gara; in questo frangente, il Cagnazzo gli aveva riferito alla presenza degli agenti che si trovava nello spogliatoio perché doveva restituire un mazzo di chiavi all’altro magazziniere; ha precisato che non aveva chiamato telefonicamente o invitato in nessun modo il Cagnazzo presso i locali spogliatoio e che non aveva fatto altro che riferire alle forze dell’ordine quanto già sostenuto dal Cagnazzo e che quest’ultimo lavorava per la Vastese da qualche anno con le mansioni di magazziniere durante la settimana.

Pertanto e per quel che qui interessa, la sussistenza delle due circostanze, consistenti nei limiti della informativa della Questura e nel contenuto delle dichiarazioni del Marinucci, verbalizzate dall’organo inquirente e sottoscritte dall’indagato, comportano il proscioglimento del Marinucci dalla imputazione contestatagli.

Appare di contro inequivocabile che il Cagnazzo, al momento del fatto, svolgeva - per ammissione dello stesso Marinucci l’attività di magazziniere a servizio della società; tali mansioni lo qualificano come persona rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2 comma 2 CGS, e come tale sottoposto alla disciplina del CGS.

Altrettanto inequivocabile che il Cagnazzo, in quanto sottoposto a DASPO, altra circostanza non contestata, non poteva accedere negli spogliatoi della società Vastese, impegnata in una gara ufficiale di campionato, stante il divieto su di lui incombente di accedere alle manifestazioni sportive.

Risulta così accertata la responsabilità del deferito nella produzione della violazione che gli è stata ascritta e che è tale da comportare la sanzione per lui richiesta.

La società ASD Vastese Calcio 1902 deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva del colpevole comportamento ascritto al Cagnazzo.

Le eccezioni sollevate dalla deferita con la memoria difensiva sopra richiamata non hanno pregio.

Risulta dagli atti del procedimento che l’avviso di conclusione delle indagini era stato notificato alla indagata il 4 luglio 2023; ai sensi dell’art. 123 comma 1 CGS, da tale data decorreva il termine di gg. 15 utile all’indagata per richiedere di essere sentita o per presentare una memoria.

Non avendo l’indagata esercitata tale facoltà, il deferimento le veniva notificato il 14 agosto 2023, entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto, nel pieno rispetto dell’art. 125 comma 2 CGS.

L’accertata responsabilità del Cagnazzo comporta inevitabilmente la sussistenza della responsabilità della società, ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS, a nulla rilevando che essa, come dedotto in memoria, fosse del tutto estranea ai fatti.

Tuttavia, il fatto in sé di ridotto impatto disciplinare, in uno al proscioglimento del Marinucci, inducono questo Tribunale ad irrogare alla Società una sanzione ridotta rispetto al chiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Giorgio Marinucci Palermo.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Massimiliano Cagnazzo, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per la società ASD Vastese Calcio 1902, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 22 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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