F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0106/TFN – SD del 28 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 7767/780pf 22-23/GC/SA/mg del 22 settembre 2023, nei confronti del sig. Vincenzo Esposito e della società ASD Leoni Futsal Club Acerra – Reg. Prot. 67/TFN-SD

Decisione/0106/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0067/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 novembre 2023, sul deferimento del Procuratore Federale n. 7767/780pf 2223/GC/SA/mg del 22 settembre 2023, nei confronti del sig. Vincenzo Esposito e della società ASD Leoni Futsal Club Acerra,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 7767/780pf 22-23/GC/SA/mg del 22.9.2023, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Vincenzo Esposito, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore per la società ASD Leoni Futsal Club Acerra, per rispondere delle seguenti violazioni:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver telefonato, in data antecedente all’incontro Leoni Futsal Club Acerra – Junior Domitia, valevole per il campionato di Calcio a 5 Serie B - Girone F, che si sarebbe disputata il 14.01.2023, al Presidente Luigi Lauritano, domandandogli, con fare minaccioso, che intenzioni avesse riguardo alla gara, e per aver, durante l’incontro del 14.01.2023, minacciato il Presidente ed i giocatori, aizzando il pubblico sugli spalti e creando un clima di tensione tale da richiedere l’intervento della DIGOS;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver, unitamente ad altri tesserati della società ASD Leoni Futsal Club Acerra, allo stato non identificati, creato un clima di timore facendo sì che la società Casagiove non prendesse parte all’incontro dell’11 marzo 2023 contro i Leoni Acerra, presentando otto esiti positivi al tampone Covid-19 ed ottenendo così il rinvio dell’incontro al giorno 29 marzo 2023, data in cui il Casagiove perdeva l’incontro con il risultato di 4 a 2, non schierando i propri giocatori più rappresentativi, tra i quali il sig. Ciro Della Corte che nella stessa sera pubblicava sui social un post nel quale scriveva di non aver partecipato all’incontro perché non si sentiva tutelato;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver minacciato, unitamente al capitano Salvatore Spasiano, i giocatori ed i componenti della squadra Real Dem in occasione dell’incontro Real Dem - Leoni Acerra valevole per il campionato Calcio a 5 Serie B - Girone F, disputato in data 21/01/2023;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver, in occasione dell’incontro Real Dem – Casagiove, valevole per il campionato di Calcio a 5 Serie B - Girone F, disputato in data 12/11/2022 a San Giuseppe Vesuviano, unitamente al sig. Gennaro Ricciardi, dirigente del Casagiove, minacciato il sig. Enea D’Alonzo, Allenatore dell’ASD REAL DEM, colpendolo con uno schiaffo dietro la nuca e dicendogli che “avrebbero dovuto perdere la gara se avessero voluto uscire vivi dal campo”;

2. la società ASD Leoni Futsal Club Acerra, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Esposito, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto il “regolare svolgimento del campionato di calcio a 5 Serie B Girone F”, trae origine da un esposto presentato dal signor Luigi Lauritano, Presidente della società Junior Domitia, pervenuto alla Procura Federale per il tramite della Divisione Calcio a 5, nel quale venivano lamentati alcuni episodi che avrebbero influito sulla regolarità del campionato.

Nel corso delle indagini preliminari, veniva audito l’autore dell’esposto il quale confermava quanto riferito e forniva dettagli in merito a specifiche gare. Venivano altresì sentiti tesserati delle compagini coinvolte nei fatti denunciati, nonché acquisita la documentazione di rito della società Leoni Acerra.

Notificata ritualmente la comunicazione di conclusione indagini, nessuno degli indagati ha depositato memorie o chiesto di essere sentito.

Veniva quindi emesso il deferimento nei confronti degli odierni incolpati.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, nessuno dei deferiti si è formalmente costituito per la prima udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 19.10.2023, tenutasi in modalità videoconferenza, compariva per la Procura Federale l’avv. Francesco Keller, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale, dato atto della trasmissione, da parte della società, di una certificazione medica relativa al signor Esposito, rinviava il procedimento all’udienza del 25.10.2023, con salvezza dei diritti di prima udienza.

In tale sede, in modalità videoconferenza, sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Francesco Keller e personalmente il sig. Esposito che ha preliminarmente richiesto un rinvio dell’udienza. Nessuno è comparso per la società.

Il Tribunale, in accoglimento dell’istanza del deferito, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 21.11.2023 con sospensione dei termini.

In data 17.11.2023 il deferito Esposito faceva pervenire una memoria difensiva, contestando gli addebiti. Non si costituiva invece la società Leoni Futsal Club Acerra.

All’udienza del 21.11.2023, è comparso per la Procura Federale l’avv. Francesco Keller il quale, riportandosi all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale d’udienza. La difesa del signor Esposito si è riportata alla memoria in atti e alle relative conclusioni.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità dei deferiti nei limiti di seguito specificati.

Come sopra richiamato, il presente procedimento trae origine dall’esposto presentato in data 8.3.2023 dal Presidente della società Junior Domitia, sig. Lauritano, il quale segnalava una serie di comportamenti di rilievo disciplinare nell’ambito del campionato di competenza. Secondo l’autore dell’esposto, successivamente audito a conferma e precisazione dalla Procura Federale, in occasione di una pluralità di gare, l’Esposito (in alcuni casi unitamente a soggetti non identificati) avrebbe adottato un atteggiamento minaccioso al fine di ottenere un risultato utile per la propria squadra, intimidendo ovvero, quantomeno in un caso, percuotendo rappresentanti delle compagini avversarie. Secondo il denunciante detti episodi sarebbero avvenuti, in alcuni casi, sotto la diretta percezione del Presidente Lauritano, mentre altri gli sarebbero stati riferiti da terzi.

Ritiene al riguardo il Tribunale che la verifica circa la sussistenza delle condotte contestate e del conseguente giudizio di responsabilità dei deferiti debba sottostare a un diverso criterio di valutazione della prova, dovendosi distinguere tra episodi di diretta percezione del Presidente Lauritano, per i quali si impone la verifica di attendibilità del portato dichiarativo, ed episodi costituenti un de relato, per i quali invece occorre verificare se la dichiarazione sia o meno assistito dalla relativa testimonianza diretta.

Rileva il Tribunale che, avuto riguardo alla complessiva attività istruttoria condotta dalla Procura Federale, che ha consentito di accertare un numero di episodi più ampio di quello oggetto dell’odierno deferimento, ancorché in alcuni casi non specificamente riconducibili a soggetti determinati almeno allo stato, il portato dichiarativo del Lauritano di cui all’esposto e alle informazioni successivamente riferite, debba ritenersi del tutto attendibile quanto a tutti gli episodi ai quali lo stesso abbia personalmente assistito, non sussistendo contraddizioni con fatti o dichiarazioni altrui, né ragioni evidenti a sostegno di una volontà mistificatoria. Del resto, come più volte affermato dalla giurisprudenza sportiva, “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA SS.UU., n.2/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021)” (così, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 53 SS23-24B).

Ebbene, tale livello di certezza può dirsi senza subbio raggiunto per quanto attiene al primo degli episodi oggetto di contestazione relativo alla telefonata effettuata, in concomitanza della gara Leoni Acerra – Junior Domitia, dal deferito al Presidente Lauritano, che ne ha direttamente percepito il tono minaccioso, e alla successiva condotta di incitamento del pubblico nel corso della gara medesima. Nessun elemento contrario, del resto, è stato offerto dal deferito Esposito o dalla società a confutazione della ricostruzione in atti, limitandosi invero la memoria difensiva ad una diversa lettura delle fonti di prova.

Sussiste inoltre per il Tribunale la prova della terza condotta contestata al deferito Esposito, relativa alle minacce operate, unitamente al capitano della propria squadra, ai danni di giocatori ed altri esponenti della società Real Dem in occasione della gara del 21.1.2023 tra quest’ultima società e la deferita. Nel caso specifico, quanto oggetto delle dichiarazioni del Presidente Lauritano, ha trovato perfetto riscontro in quanto riferito dal Presidente Zaffiri e dell’allenatore D’Alonzo (cfr. dich. Zaffiri e D’Alonzo del 7.6.2023 in atti).

Diversamente, ad avviso del Tribunale, non risulta raggiunta la prova della seconda condotta oggetto del deferimento, consistente nelle minacce profferite nei riguardi della società Casagiove, nel successivo asserito rinvio per positività al Covid-19 della gara e nella mancata partecipazione alla gara di alcuni calciatori quale conseguenza delle minacce. Negli atti, infatti, non si rinvengono accertamenti in merito al rinvio della gara ovvero approfondimenti circa le ragioni della mancata partecipazione di alcuni calciatori titolari da parte del Casagiove, mentre quanto riferito dall’arbitro, pure audito nella fase delle indagini, non consente di ritenere sussistente, nei termini contestati – afferenti una fase per così dire prodromica alla disputa della gara – la condotta per come oggetto di riferimento. Né, da ultimo, appare dirimente il messaggio del calciatore del Casagiove acquisito agli atti, facendo quest’ultimo generico riferimento ad una assenza di tutela, senza alcun cenno ad eventuali minacce subite ovvero ai soggetti ai quali attribuire tale carenza di tutela.

Quanto all’ultima condotta contestata all’odierno deferito, consistente nella minaccia, con violenza, ai danni del signor D’Alonzo, allenatore della Real Dem, in occasione della gara tra quest’ultima e la società Casagiove, evento da ritenersi effettivamente verificatosi, non risulta raggiunta la prova dell’attribuibilità della stessa all’Esposto. Le dichiarazioni del D’Alonzo non precisano infatti chi tra i soggetti menzionati sia stato l’autore dell’aggressione subita  (cfr. dich. del 7.6.2023 in atti).

In relazione a tali due ultime incolpazioni il deferito e la Società vanno in conclusione prosciolti.

Quanto alle condotte per le quali è stata raggiunta la prova, deve rispondere il deferito Esposito, da tutti indicato senza dubbio come l’autore dei comportamenti intimidatori per cui si procede. Dalla responsabilità del tesserato discende quella oggettiva della società di appartenenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Tribunale che le condotte poste in essere dal deferito siano particolarmente gravi essendo, oltre che reiterate, dirette ad influire sulla libera determinazione dei soggetti che ne sono risultati vittime e, più in generale, sulla serenità delle gare dagli stessi disputate. Anche in considerazione della pluralità degli addebiti e del precedente analogo già riportato, il Collegio ritiene equa la sanzione di mesi 7 di inibizione.

Quanto alla società, che ha beneficiato dell’effetto della condotta intimidatoria del proprio dirigente, ritiene il Tribunale equa la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00 e la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vincenzo Esposito, mesi 7 (sette) di inibizione;

- per la società ASD Leoni Futsal Club Acerra, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 28 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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