F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0107/TFN – SD del 28 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 10915/36pf23-24/GC/CAMS/ep del 23 ottobre 2023, depositato il 30 ottobre 2023, nei confronti della sig.ra Adriana Cinquina e della società ASD Vastese Calcio 1902 – Reg. Prot. 94/TFN-SD

Decisione/0107/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0094/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 novembre 2023, sul deferimento del Procuratore Federale n. 10915/36pf2324/GC/CAMS/ep del 23 ottobre 2023, depositato il 30 ottobre 2023, nei confronti della sig.ra Adriana Cinquina e della società ASD Vastese Calcio 1902, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Collegio arbitrale FIGC– LND per le controversie tra allenatori e società della LND, con due distinte decisioni, rispettivamente rubricate ai nn. 179 e 207/2023, rese entrambe il 25 maggio 2023 e pubblicate sul C.U. n. 3/2023, accoglieva i ricorsi promossi dai sigg.ri Simone Masciarelli e Giuseppe Ferazzoli contro la società ASD Vastese Calcio 1902, partecipante al Campionato Serie D ss 2023 – 2024 e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo di detta società a corrispondere al Masciarelli 701,00 ed al Ferazzoli 6.255,20, in entrambi i casi a titolo di premio di tesseramento in virtù degli accordi economici che i ricorrenti avevano sottoscritto con la società.

Le decisioni erano state comunicate alla società il 26 maggio 2023, unitamente all’invito a pagare ai due allenatori le somme loro liquidate entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione ed a trasmettere l’attestazione dell’avvenuto adempimento, la cd. liberatoria dei due creditori soddisfatti, alla competente articolazione della LND ed allo stesso Collegio arbitrale.

La società non adempiva le proprie obbligazioni, sicché la Procura Federale, informata del fatto dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale del 27 giugno 2023, aperto il fascicolo con prot. n. 31511/11-22/23 e svolte le relative indagini, con atto del 23 ottobre 2023, depositato il successivo 30 ottobre, prot. n. 10915/36pf 23-24/GC/CAMS/ep, deferiva a questo Tribunale la sig.ra Adriana Cinquina, Presidente e legale rappresentante della società ASD Vastese Calcio 1902, alla quale imputava la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 CGS, “per non aver pagato agli allenatori sig.ri Masciarelli Simone e Ferazzoli Giuseppe le somme accertate dal Collegio arbitrale della LND con decisioni del 25.5.2023 emesse a seguito delle vertenze nn. 179/23 e 207/23 promosse rispettivamente dai tecnici sig.ri Masciarelli Simone e Ferazzoli Giuseppe, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle stesse”.

Veniva altresì deferita la società ASD Vastese Calcio 1902 “ a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Cinquina Adriana, in qualità di presidente dotata dei poteri di rappresentanza legale come descritti nel precedente capo di imputazione”.

La fase predibattimentale

La parte indagata, notificata della Comunicazioni di conclusioni indagini (CCI) del 19 settembre 2023, non chiedeva di essere sentita, né depositava memorie difensive; faceva però pervenire alla Segreteria di questo Tribunale la nomina del difensore di fiducia, nella persona dell’avv. Flavia Tortorella.

Il dibattimento

All’udienza del 21 novembre 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Boscarino, il quale si è riportato al deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per la sig.ra Adriana Cinquina e per la società ASD Vastese Calcio 1902 punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva e l’ammenda di 600,00 (seicento). Per la parte deferita si è collegata  l’avv. Flavia Tortorella, la quale ha dichiarato che i pagamenti erano stati eseguiti ma con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine dei trenta giorni e che, trattandosi di un’obbligazione comunque adempiuta, soccorrevano i presupposti per il proscioglimento dei deferiti, ovvero, in estremo subordine, per la loro condanna ad una sanzione di modeste proporzioni, inferiori al domandato.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Ai sensi dell’art. 31 comma 6 CGS, decorso il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione alla società del lodo arbitrale, senza che la decisione, non appellata, sia stata adempiuta, alla società inadempiente si applica la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Nel caso in esame, il mancato pagamento della società ai due allenatori, nei termini previsti dalla norma, è stato ammesso dalla stessa società nel corso dell’udienza dibattimentale, sicché appare sufficiente l’acquisizione di tale dato per affermarsi la responsabilità della parte deferita, a nulla rilevando che l’obbligazione sia stata, pur se tardivamente, adempiuta.

Deve pertanto applicarsi a carico della società, nella misura richiesta, la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, che, nei limiti edittali, non è commutabile con pene di altra natura.

Va di contro respinta la richiesta di sanzione dell’ammenda, in quanto essa non è prevista dalla norma sopra richiamata.

In tale contesto risulta provata la violazione addebitata alla sig.ra Adriana Cinquina, la quale, in relazione alla carica ricoperta, avrebbe dovuto provvedere al pagamento dei due allenatori nei termine perentorio di cui si è detto. La sanzione che è stata per lei richiesta e che è assumibile in quanto equa, rientra nella disciplina dell’art. 9 comma 1 inciso h) CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Adriana Cinquina, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Vastese Calcio 1902, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2023.

         

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 28 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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