F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0108/TFN – SD del 28 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 10571/20pf23-24/GC/CAMS/ep, del 19 ottobre 2023, depositato il 23 ottobre 2023, nei confronti del sig. Tommaso Regina – Reg. Prot. 91/TFN-SD

Decisione/0108/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0091/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 novembre 2023, sul deferimento del Procuratore Federale n. 10571/20pf23-24/GC/CAMS/ep del 19 ottobre 2023, depositato il 23 ottobre 2023, nei confronti del sig. Tommaso Regina,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 19 ottobre 2023, depositato il successivo 23 ottobre 2023, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Tommaso REGINA, associato AIA già componente del CRA Puglia, per rispondere della violazione dell’art 42 del Regolamento AIA per aver, nel corso della Assemblea ordinaria della sezione AIA di Molfetta tenutasi il 31 maggio 2023, posto in essere comportamenti connotati da frasi ingiuriose e minacciose rivolte ad alcuni degli associati della sezione AIA, unitamente ad un’ulteriore condotta riprovevole costituita dall’aver effettuato all’interno dei locali della Sezione, mediante l’uso di un telefono cellulare, continue ed invasive riprese video non autorizzate.

La fase istruttoria

In data 4 luglio 2023 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenutale in data 9.06.2023 dalla Segreteria dell’AIA, con la quale si trasmetteva copia della nota in pari data del Presidente della Sezione AIA di Molfetta che lamentava comportamenti non conformi all’etica associativa tenuti nel corso dell’Assemblea Ordinaria della Sezione del 31.05.2023 e allegava documentazione in proposito, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 24pf23-24 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine agli episodi verificatisi in occasione dell'assemblea ordinaria della sezione AIA di Molfetta tenutasi il 31 maggio 2023”.

In particolare, nella nota anzidetta, si evidenziava il comportamento poco corretto tenuto da alcuni associati AIA prima e durante lo svolgimento dell’Assemblea, segnalando con maggior precisione quello tenuto dal sig. Tommaso REGINA che sostava in prossimità del tavolo degli accrediti minacciando i portatori di deleghe di deferirli, apostrofandoli con insulti e minacce, per poi filmare, con il proprio telefonino, gli accadimenti all’interno della sala e tutti gli spostamenti del Presidente seguendolo anche nella propria stanza, impedendo la chiusura della porta, e fino alla soglia del bagno. Seguivano ulteriori invii documentali relativi a vari accadimenti e a comportamenti di altri associati. Veniva anche inviato alla Procura Federale una sorta di esposto a firma dell’Avv. Nicola Favia, già Presidente del CRA Puglia, con il quale si evidenziavano alcuni comportamenti del Presidente Sezionale ritenuti oltre i limiti della correttezza nella gestione amministrativa della Sezione.

Nonostante la segnalazione investisse più associati e fosse stata arricchita da ulteriori esposti circa comportamenti ritenuti poco consoni alla classe arbitrale, l’attività istruttoria della Procura Federale, sviluppatasi con acquisizioni documentali quale il verbale dell’Assemblea in esame, le relazioni tecnico-associative e amministrativo-finanziaria e le schede anagrafiche del sig. Tommaso REGINA e del sig. Nicola GISONDI (altro soggetto cui il Presidente di Sezione imputava comportamenti scorretti, n.d.r.) e con l’escussione di quattro associati, si concentrava esclusivamente sulla posizione del sig. REGINA cui notificava, in data 19.09.2023, la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava allo stesso le violazioni delle norme dianzi indicate.

L’avvisato, per il tramite dell’Avv. Nicola Favia, formulava istanza di acquisizione di copia degli atti del fascicolo e chiedeva di essere audito. Nel contempo l’Avv. Nicola Favia, autore dell’esposto di cui si è detto in precedenza, chiedeva alla Procura Federale di avere notizie circa quanto dallo stesso denunciato senza, però, ricevere riscontro. In data 5.10.2023 il sig. Regina veniva audito dalla Procura Federale e in quell’occasione depositava agli atti del procedimento una memoria difensiva, sottoscritta anche dall’Avv. Nicola Favia, con la quale, oltre a dichiararsi estraneo a quanto addebitatogli, ribadiva molte delle accuse alla gestione della Sezione, già tema del più volte citato esposto dell’Avv. Favia. L’Ufficio requirente, ritenute le difese svolte dal REGINA non idonee a scagionarlo da quanto emerso in sede di indagine e privi di interesse disciplinare, per quel che consta in questa sede, gli esposti del Favia e del REGINA, si determinava, con atto del giorno 19.10.2023, a deferire il primo innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 21.11.2023.

Il deferito, per il tramite dell’Avv. Nicola Favia del Foro di Bari, provvedeva a depositare memoria con la quale offriva la propria ricostruzione dei fatti contestatigli, introduceva ulteriori elementi circa i temi emersi in occasione dell’Assemblea in questione, chiedendo la rimessione degli atti alla Procura Federale per un supplemento di indagini sugli aspetti sollevati e precedentemente ignorati, l’acquisizione di altri documenti e concludeva per il proscioglimento allegando anche dieci dichiarazioni testimoniali di altrettanti colleghi che avevano preso parte all’Assemblea del 31.05.2023

Il dibattimento

All’udienza del 21 Novembre 2023, tenuta in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Keller in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’Avv. Nicola Favia per il deferito sig. Tommaso REGINA, presente anche personalmente. L’Avv. Keller si riportava agli atti del procedimento opponendosi all’acquisizione documentale richiesta dal deferito nella memoria depositata e alle altre istanze ivi formulate e concludeva per l’irrogazione, al deferito, della sanzione della sospensione per 12 mesi.

Il Presidente dava quindi la parola all’Avv. Favia il quale illustrava ampiamente il contenuto della propria memoria insistendo in tutte le istanze colà contenute, concludendo per il proscioglimento del proprio rappresentato.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento, essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – LND in considerazione del fatto che il sig. Tommaso REGINA è un associato AIA che svolge attività a livello territoriale.

Il tema del riparto delle competenze a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e quelli di livello territoriale, successivamente all’approvazione dell’ultimo Regolamento dell’AIA, è stato già ripetutamente affrontato sia dal Tribunale Federale che dalla Corte Federale di Appello. Il contrasto interpretativo attiene, in particolare, al criterio da adottare per risolvere l’antinomia, venutasi a creare a seguito del cennato Regolamento AIA, tra l’art. 62 di detto Regolamento, che prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale, e gli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale Nazionale e Tribunale Territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Questo Tribunale, pur avendo attentamente considerato la giurisprudenza della Corte Federale di Appello medio tempore intervenuta, continua a ritenere che la suddetta antinomia debba essere risolta facendo ricorso al criterio gerarchico delle fonti, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 2, comma 6, dello Statuto Federale che pone il Regolamento dell’AIA al terzo livello, laddove il Codice di Giustizia Sportiva è posto al secondo, non rilevando in contrario, altrimenti alterandosi l’ordine Statutario di rilevanza, che quel Regolamento sia stato approvato dal Consiglio Federale. Invero, l’articolo 2, comma 6, dello Statuto pone, quale fonte di secondo livello (al pari delle Norme organizzative interne federali e il Codice di Giustizia Sportiva) “le altre disposizioni emanate (enfasi aggiunta) dal Consiglio Federale”, quali specificamente elencate nell’articolo 27, comma 2 prima parte, dello Statuto Federale; laddove la funzione approvativa (non, dunque, di emanazione) del Regolamento dell’AIA è attribuita al Consiglio Federale dalla seconda parte, lettera m, del medesimo articolo 27, comma 2. Né è certamente neppure ipotizzabile che lo Statuto Federale abbia voluto utilizzare le due espressioni verbali (emanare e approvare) indistintamente. Ciò posto, c’è comunque un rilievo, contenuto nella decisione di questo Tribunale n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, sul quale il Tribunale medesimo non ha trovato considerazione diversa in sede di decisione di secondo grado.

Si fa riferimento all’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale che statuisce che “ Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI”. La disposizione statutaria, ad avviso di questo Collegio, non lascia spazio in detta materia a fonti di rango inferiore rispetto a quelle dalla stessa espressamente individuate, dovendosi quindi escludere che fonti regolamentari (nella specie l’art. 62 del Regolamento AIA) possano prevalere ridisegnando la competenza degli organi di giustizia sportiva come disciplinata dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva (artt. 84 e 92). Diversamente opinando, risulterebbe evidente la violazione del principio Statutario; così come evidente è tale violazione insita nel citato articolo 62 del Regolamento AIA, il quale, in conseguenza di tale palese violazione, non può che essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, non può che essere disapplicato dall’Organo Giudicante.

Pertanto, in continuità con quanto ampiamente argomentato nei propri precedenti giurisprudenziali (Decisioni n. 57 – TFN-SD del 21.9.2023, n. 58 – TFN-SD del 25.9.2023, n. 103 – TFN-SD del 24.11.2023 e n. 105 – TFN-SD del 24.11.2023), questo Tribunale ritiene che l’applicabilità degli artt. 84 e 92 CGS, unica fonte dell’Ordinamento Federale statutariamente legittimata a stabilire le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva, comporti la propria declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – LND, essendo contestata la responsabilità disciplinare di un arbitro che, nella fattispecie di procedimento,  ha esercitato la propria attività a livello territoriale pugliese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 28 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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