F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFNT del 20 Novembre 2023 (motivazioni) – Xhensildo Sufka / ASD Futsal Ostuni / Comitato Regionale Puglia – Reg. Prot. 9/TFN-ST

Decisione/0012/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0009/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Filippo Crocè – Componente

Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 novembre 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Xhensildo Sufka (20.11.1996 - matr. 4968047), nei confronti della società ASD Futsal Ostuni (matr. 953026) e del Comitato Regionale Puglia, al fine di richiedere lo svincolo per decadenza ex art. 32 bis NOIF,

 la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) Codice di Giustizia Sportiva, ritualmente notificato a mezzo pec al CR Puglia – LND e alla ASD Futsal Ostuni e depositato in data 13.10.2023, il signor Sufka Xhensildo, nato in Albania (EE) il 20.11.1996, adiva l’intestato Tribunale al fine di vedersi dichiarare lo svincolo per decadenza, ex art. 32 bis NOIF, del proprio tesseramento con la società ASD Futsal Ostuni.

A sostegno della propria domanda, il ricorrente rappresentava di essere tesserato in qualità di calciatore per la ASD Futsal Ostuni per la stagione sportiva 2022/2023, militante nel campionato di Serie C2 di Calcio a 5, e di aver provveduto ad inviare, in data 13.07.2023, a mezzo raccomandata, richiesta di svincolo ai sensi dell’art. 32 bis Noif, al Comitato Regionale Puglia – LND e contestualmente alla ASD Futsal Ostuni , senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte del predetto Comitato Regionale sull’esito di tale richiesta di svincolo, tanto meno mediante la doverosa pubblicazione con Comunicato Ufficiale.

Precisa che, trascorsi tre mesi dalla formulata richiesta di svincolo, e stante la mancata pubblicazione su Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia – LND dell’esito di tale istanza, soltanto in data 8.10.2023 si avvedeva della impossibilità di potersi tesserare per la stagione 2023-2024 con altra società, in quanto la “piattaforma telematica” all’uopo dedicata per le operazioni di tesseramento non consentiva di poter procedere ad alcuna modifica in relazione alla propria situazione di tesseramento.

Pertanto, all’esito della impossibilità di procedere telematicamente alla definizione di un nuovo tesseramento presso altra società, ritenendo, comunque, formato un atto implicito di rigetto della propria istanza di svincolo ex art. 32 bis NOIF, presentava l’odierno ricorso.

Il Comitato Regionale Puglia – LND, non si è costituito in giudizio, ma ha depositato la documentazione inerente alla domanda di svincolo in argomento, tra cui la nota raccomandata del 19.07.2023 prot. n. 23000046 a firma del Presidente del C.R. Puglia-LND indirizzata al calciatore, che risulta notificata per compiuta giacenza alla data del 31.08.2023, contenente il rigetto della formulata richiesta di svincolo ex art. 32 bis Noif sul presupposto della omessa allegazione della “attestazione di invio alla Società di appartenenza” alla predetta istanza di svincolo.

A seguito del deposito della suddetta nota, il calciatore Sufka Xhensildo, a mezzo del proprio procuratore, presentava in data 8.11.2023 memoria difensiva con la quale contestava l’errato indirizzo di spedizione e l’illegittimità della motivazione del presunto diniego di svincolo.

All'udienza del 9 Novembre 2023 compariva per il ricorrente l’Avv. Giulio Destratis, il quale si riportava al ricorso e agli scritti difensivi depositati in atti, e concludeva per l’accoglimento della istanza di svincolo per decadenza ex art. 32 bis NOIF nei confronti della società Futsal Ostuni con decorrenza dal 13.07.2023.

Decisione

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.

Preliminarmente, deve osservarsi come l’art. 32 bis della NOIF, nel disciplinare la durata del vincolo di tesseramento  e lo svincolo per decadenza per i calciatori e le calciatrici che entro il termine della stagione sportiva in corso abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, prevede espressamente al secondo comma che “…Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez.

 

Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva”.

In ragione di tale espressa previsione regolamentare, la pubblicazione su Comunicato Ufficiale del Comitato e/o Divisione di appartenenza del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo costituisce condicio sine qua non per proporre il reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti, non solo quale condizione sostanziale ma anche quale presupposto processuale ai fini del computo del termine di decadenza per proporre il relativo reclamo.

Nel caso che qui ci occupa, dalla documentazione acquisita in atti, vi è evidenza di come il Comitato Regionale Puglia – LND non abbia mai pubblicato sul proprio Comunicato Ufficiale gli esiti conclusivi in ordine alla istanza di svincolo per decadenza presentata a mezzo raccomandata in data 13.07.2023 dal calciatore Sufka Xhensildo; di conseguenza non è applicabile al proposto ricorso il termine decadenziale di cui all’art. 32 bis, comma 2, delle NOIF, ma bensì il termine ordinario di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, ovverosia 30 giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare, nella specie avvenuta 8.10.2023, seppure implicitamente.

Una diversa interpretazione delle suddette norme comporterebbe di fatto la privazione di ogni forma di tutela del calciatore il cui status a fronte di una istanza di svincolo per decadenza, rimarrebbe cristallizzato e privo di tutela, nella ipotesi in cui il competente Comitato Regionale non provveda alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del proprio provvedimento che definisca tale procedimento.

Inoltre, deve osservarsi come risulti priva di ogni effetto giuridico la comunicazione del 19.07.2023 prot. N. 23000046 resa dal Presidente del C.R. Puglia-LND, sia perché sul piano sostanziale il provvedimento di accoglimento e/o rigetto della istanza di svincolo per decadenza proposta dal calciatore deve trovare evidenza esclusivamente a mezzo di “pubblicazione sul Comunicato Ufficiale”, sia perché la predetta comunicazione non è stata effettuata secondo le modalità previste dall’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva, bensì a mezzo raccomandata risultata notificata per compiuta giacenza alla data del 31.08.2023, peraltro ad un indirizzo diverso da quello di residenza del citato calciatore per come indicato nella anagrafica dello stesso.

Nel merito, la istanza di svincolo per decadenza presentata in data 13.07.2023 dal calciatore Sufka Xhensildo – contrariamente a quanto affermato dal Presidente del C.R. Puglia-LND nella nota del 19.7.2023 – risulta perfettamente coerente con le previsioni dell’art. 32 bis NOIF, sia per quanto attiene al possesso dei requisiti sostanziali, sia con riferimento alle condizioni di procedibilità della stessa.

In particolare, va evidenziato che non solo l’art. 32 bis, comma 2, NOIF non impone al calciatore di trasmettere al C.R. Puglia, unitamente alla istanza di svincolo, la prova della avvenuta contestuale comunicazione della predetta istanza alla società di appartenenza, ma nel caso di specie vi è prova in atti come il calciatore Sufka Xhensildo abbia correttamente inoltrato la istanza di svincolo per decadenza sia al C.R. Puglia, sia alla propria società di appartenenza Futsal Ostuni (racc.ta 20069637271-6 del 13.07.2023, ricevuta in data 18.07.2023).

In ragione di quanto sopra, va accolta la domanda di svincolo per decadenza presentata dal calciatore Sufka Xhensildo nei confronti della società Futsal Ostuni a decorrere dal 13.07.2023, data di inoltro della istanza ai sensi ed in conformità all’art. 32 bis delle NOIF.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della particolare questione esaminata dal Collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Xhensildo Sufka e, per l’effetto, dichiara lo svincolo per decadenza ex art. 32 bis NOIF a decorrere dal 13 luglio 2023, data di presentazione della domanda di svincolo. Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                              Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 20 novembre 2023.

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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