F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFNT del 16 Dicembre 2023 (motivazioni) – Città di Cagliari SSDARL / SCD Ligorna 1922 / Cara Francesco, Pintore Luigi Nicolò, Sollai Nicolò, Vacca Francesco, Pilleri Roberto, Sau Daniele, Murru Gabriele, Milia Enrico e Spanu Gabriel / Divisione Calcio a 5 – Reg. Prot. 11/TFN-ST
Decisione/0013/TFNST-2023-2024
Registro procedimenti n. 0011/TFNST/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Nicola Grasso – Componente
Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore)
ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 dicembre 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Città di Cagliari SSDARL (m.931293) al fine di accettare il tesseramento dei calciatori Cara Francesco (8.9.2001 - m. 5625567), Pintore Luigi Nicolò (9.10.2003 - m. 6691102), Sollai Nicolò (27.7.2002 - m. 5871557), Vacca Francesco (29.11.2001 - m. 6752883), Pilleri Roberto (21.9.2002 - m. 2362264), Sau Daniele (15.9.2003 - m. 5768995), Murru Gabriele (11.9.1988 - m. m. 4232738), Milia Enrico (7.11.2003 - m. 5829594) e Spanu Gabriele (29.9.2004 - m. 6920295), previo annullamento o revoca del "provvedimento" di respingimento/revoca,
la seguente
DECISIONE
Il ricorso
La Città di Cagliari SSD A R.L. (matr. 931293) ha proposto dinanzi a questa Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, per mezzo PEC all’indirizzo: tfn.tesseramenti@pec.figc.it, datata 10.11.2023, un ricorso ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a), CGS, ritualmente notificato a mezzo pec in pari data ai calciatori Cara Francesco, Pintore Luigi Nicolò, Sollai Nicolò, Vacca Francesco, Pilleri Roberto, Sau Daniele, Murru Gabriele, Milia Enrico e Spanu Gabriele, presso l'indirizzo pec della società in cui sono stati tesserati, ed all'Ufficio Tesseramento Calciatori della Figc all'indirizzo PEC tesseramento.dil@pec.figc.it, per sentir “... accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via cautelare: sospendere il respingimento/revoca del tesseramento dei giocatori; 2) Nel merito: previo annullamento o revoca del "provvedimento" di respingimento/revoca, accettare il tesseramento dei giocatori Cara Francesco, Pintore Luigi Nicolò, Sollai Nicolò, Vacca Francesco, Pilleri Roberto, Sau Daniele, Murru Gabriele, Milia Enrico e Spanu Gabriele....”.
A sostegno della propria domanda, la società ricorrente rappresentava di militare nel campionato FIGC di Serie B girone E della Divisione Calcio a 5 e di aver provveduto, entro i termini di regolamento, ad inviare la richiesta di tesseramento dei giocatori Cara Francesco, Pintore Luigi Nicolò, Sollai Nicolò, Vacca Francesco, Pilleri Roberto, Sau Daniele, Murru Gabriele, Milia Enrico e Spanu Gabriele, così come identificati dai documenti prodotti col ricorso, tramite piattaforma telematica, allegando tutta la documentazione necessaria.
Durante la procedura di allegazione dei documenti, la piattaforma telematica andava in blocco mentre veniva caricata la documentazione riguardante i contratti di lavoro sportivo di quasi tutti i sopra menzionati giocatori (tranne Milia Enrico), senza dare la possibilità al legale rappresentante della ricorrente di capire se l’allegazione fosse andata a buon fine.
Sempre secondo la società ricorrente, per quanto riguarda Milia Enrico il sistema non permetteva al tempo, né ha mai permesso fino ad oggi, di allegare il contratto sportivo.
Avendo ricevuto comunicazione di malfunzionamento del sito, nonché della necessità di caricare i documenti per via telematica quando ciò fosse stato possibile, per sicurezza la società ricorrente provvedeva a ricaricare i contratti di lavoro sportivo in data 21.9.2023, ad eccezione di quello di Milia Enrico, sempre impossibile da caricare e, fino alla data del 14.10.2023, il portale indicava i medesimi giocatori come tesserati della ricorrente.
Successivamente, in data 17.10.2023, il sig. Alessandro Agus, legale rappresentante della ricorrente, accedendo alla posizione personale della società, visionava il respingimento del tesseramento dei predetti giocatori, per mancata integrazione della documentazione, così come da schermata depositata in atti e, nei giorni seguenti, contattava la sezione tesseramenti della Divisione Calcio a 5 rappresentando il disservizio e, stante la mancata pubblicazione su Comunicato Ufficiale, chiedeva di visionare il provvedimento di respingimento dei tesseramenti al fine di impugnarlo.
Detta richiesta, tuttavia, rimanendo senza alcun riscontro e non pervenendo alcun ulteriore provvedimento o comunicazione in merito ai detti tesseramenti da parte degli uffici federali competenti, tanto meno mediante la doverosa pubblicazione con Comunicato Ufficiale, presentava l’odierno ricorso.
La Divisione Calcio a 5 ed i calciatori Cara Francesco, Pintore Luigi Nicolò, Sollai Nicolò, Vacca Francesco, Pilleri Roberto, Sau Daniele, Murru Gabriele, Milia Enrico e Spanu Gabriele non si sono costituiti in giudizio.
L'udienza
All'udienza del 6 dicembre 2023 compariva, per la società ricorrente, l’avv. Marco Sannais, in rappresentanza della società Città di Cagliari SSDARL, il quale preliminarmente si riservava il deposito di ulteriore documentazione sulla piattaforma del Processo Sportivo Telematico, al termine dell’udienza, inerente alle posizioni dei sigg.ri Francesco Cara e Nicolò Sollai e, nel merito, si riportava integralmente al ricorso proposto e alle conclusioni ivi rassegnate. Nessuno compariva, invece, per la difesa di controparte.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito spiegate. Preliminarmente, deve osservarsi come l’art. 89 CGS nel disciplinare il “Procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale” prevede espressamente al primo comma che “Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare;...”
In ragione di tale espressa previsione regolamentare, la pubblicazione su Comunicato Ufficiale del Comitato e/o Divisione del provvedimento di accettazione o di respingimento/revoca del tesseramento costituisce 'condicio sine qua non' per proporre il ricorso innanzi al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti, non solo quale condizione sostanziale, ma anche quale presupposto processuale ai fini del computo del termine di decadenza per proporre il relativo ricorso.
Nel caso che qui ci occupa, dalla documentazione acquisita in atti, vi è evidenza di come l'Ufficio Tesseramento della Divisione Calcio a 5 non abbia mai pubblicato sul Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5 gli esiti conclusivi in ordine alla richiesta di tesseramento dei giocatori Cara Francesco, Pintore Luigi Nicolò, Sollai Nicolò, Vacca Francesco, Pilleri Roberto, Sau Daniele, Murru Gabriele, Milia Enrico e Spanu Gabriele, che la società ricorrente provvedeva ad inviare tramite piattaforma telematica, allegando tutta la documentazione necessaria, per cui Questo Collegio ritiene applicabile al proposto ricorso il termine ordinario di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, ovverosia 30 giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare, avvenuta nella specie, seppure implicitamente, il 17.10.2023.
Una diversa interpretazione delle suddette norme comporterebbe, di fatto, la privazione di ogni forma di tutela dei soggetti interessati (società e calciatori) la cui richiesta di tesseramento rimarrebbe cristallizzata e priva di tutela, nella ipotesi in cui l'Ufficio Tesseramento competente non provveda alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del proprio provvedimento che definisca tale procedimento.
La società ricorrente, infatti, non ha mai avuto comunicazione del respingimento, né dei motivi ufficiali dello stesso, ed ha fatto affidamento sul buon esito della procedura telematica.
In ogni caso, si evidenzia come la mancata allegazione della documentazione non sia imputabile alla ricorrente, ma al malfunzionamento del sistema informatico riguardante i trasferimenti, che per stessa ammissione della Divisione Calcio a 5, comunicata in data 11.09.2023, stava impedendo al sistema di acquisire la documentazione.
In ragione di quanto sopra, va accolta la richiesta di tesseramento dei giocatori Cara Francesco, Pintore Luigi Nicolò, Sollai Nicolò, Vacca Francesco, Pilleri Roberto, Sau Daniele, Murru Gabriele, Milia Enrico e Spanu Gabriele, così come identificati dai documenti prodotti col ricorso, presentata dalla società ricorrente tramite piattaforma telematica, a decorrere dal 13.09.2023, data di inoltro della richiesta.
Quanto alla richiesta preliminare di deposito di ulteriore documentazione sulla piattaforma del Processo Sportivo Telematico, al termine dell’udienza, inerente alle posizioni dei sigg.ri Francesco Cara e Nicolò Sollai, formulata dal difensore della società ricorrente, la stessa non può essere accolta, sia perché detto deposito sarebbe da ritenersi, comunque, tardivo, sia perché il ricorso è stato proposto in forma cumulativa e non è ammissibile pertanto la valutazione distinta delle singole posizioni dei calciatori, soprattutto nel momento in cui si chiede di riconoscere validità a richieste di tesseramento, tramite piattaforma telematica, proposte nello stesso momento, con le stesse modalità e nelle stesse particolari circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara perfezionato il tesseramento per la società Città di Cagliari SSDARL dei calciatori Cara Francesco, Pintore Luigi Nicolò, Sollai Nicolò, Vacca Francesco, Pilleri Roberto, Sau Daniele, Murru Gabriele, Milia Enrico e Spanu Gabriele, a far data dal 13 settembre 2023.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Pasquale Perta Gioacchino Tornatore
Depositato in data 15 dicembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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