F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFN-SVE del 13 Dicembre 2023 (motivazioni) – FC Scandicci 1908 SSDARL / ASD Academy Crotone – Reg. Prot. 4/TFN-SVE
Decisione/0014/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0004/TFNSVE/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carmine Fabio La Torre – Componente
Marco Scarpati – Componente
Lorenzo Sodero – Componente (Relatore)
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 dicembre 2023, sul reclamo ex art. 90 comma 2 lett. a), CGS proposto dalla società FC Scandicci 1908 SSDARL (750407) contro la società ASD Academy Crotone (920171), avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 3/E del 26 ottobre 2023 (premio di preparazione del calciatore Stasi Francesco 6.2.2007 - matr. 2754025 - ric. 209),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso n. 209 del 29 marzo 2023, la società ASD Academy Crotone adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società FC Scandicci 1908 (matr. FIGC 750407) al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF a seguito del tesseramento con vincolo pluriennale effettuato da quest’ultima per la stagione sportiva 2022/2023, riguardante il calciatore Stasi Francesco (nato a Crotone il 06/02/2007 – matricola FIGC n. 2754025), tesserato per l’ASD Academy Crotone nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 3/E del 26 ottobre 2023, la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la società FC Scandicci 1908 al pagamento della somma di € 1.686,00, di cui € 1.348,80 alla società ASD Academy Crotone e € 337,20 alla FIGC a titolo di penale.
Avverso tale delibera, con atto del 6 novembre 2023, la società FC Scandicci 1908, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.
Sostiene la reclamante l’insussistenza del diritto al premio di preparazione per erronea e/o falsa applicazione dell’art. 96 delle NOIF, oltreché la violazione dell’art. 51 comma 1 CGS.
In particolare, la società FC Scandicci 1908 afferma che la ASD Academy Crotone non avrebbe diritto al premio di preparazione perché quest’ultima società era una società di puro settore giovanile al tempo del tesseramento del calciatore Stasi Francesco nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, come emergerebbe dallo storico del suddetto calciatore (doc. 2 allegato al reclamo della FC Scandicci). Chiede pertanto l’annullamento della delibera della Commissione Premi impugnata, con vittoria di spese e onorari di causa.
L’ASD Academy Crotone inviava controdeduzioni in data 6 dicembre 2023, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
La vertenza veniva decisa nella riunione del 6 dicembre 2023 ove tra l’altro l’Avv. Fabio Giotti per la società FC Scandicci 1908 preliminarmente chiedeva che le controdeduzioni della società Academy Crotone, trasmesse in pari data, venissero dichiarate inammissibili poiché tardivamente depositate. Nessuno compariva per la ASD Academy Crotone.
Il reclamo della società FC Scandicci 1908 SSDARL è fondato e va, quindi, accolto.
In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le controdeduzioni inviate dalla ASD Academy Crotone solo in data 6 dicembre 2023, in quanto tardivamente depositate in violazione dell’art. 91 comma 5 del CGS.
Nel merito, la versione dell’art. 96 delle NOIF applicabile al caso di specie è, ratione temporis, quella successiva alla riforma del 1 luglio 2019 e precedente all’ultima in vigore dal 1 luglio 2023, per la quale “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo, nei limiti di quanto segue”.
La società ASD Academy Crotone, nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, non risultava iscritta in alcuna delle Leghe legittimate alla richiesta del premio, ma risultava essere società di puro settore giovanile. Infatti, dallo storico del calciatore, la società ASD Academy Crotone si è affiliata alla LND Puro calcio a 5 femminile solo nella stagione sportiva 2020/2021 e tale circostanza, essendo successiva alle annualità per le quali richiede il pagamento del premio di preparazione, non rileva ai presenti fini come da giurisprudenza di questo Tribunale (decisione n. 65/TFNSVE – 2019 - 2020 confermata dal Collegio di Garanzia del Coni con decisione n. 65 anno 2020).
E’ chiaro, dunque, come la società ASD Academy Crotone, per le motivazioni suesposte, non possa vantare alcun diritto all’ottenimento del premio di preparazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo presentato dalla società FC Scandicci 1908 SSDARL e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Condanna la società ASD Academy Crotone al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Giuseppe Lepore
Depositato in data 13 dicembre 2023
IL SEGRETARIO
Marco Lai