F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN-SVE del 13 Dicembre 2023 (motivazioni) – Venezia FC / Liventina Opitergina Nextg SSDARL – Reg. Prot. 5/TFN-SVE
Decisione/0015/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0005/TFNSVE/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore)
Marco Scarpati – Componente
Lorenzo Sodero – Componente
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 dicembre 2023, sul reclamo ex art. 90 comma 2 lett. a) CGS proposto dalla società Venezia FC (943476) contro la società Liventina Opitergina Nextg SSDARL (913868) avverso le decisioni della Commissione Premi pubblicate sul CU n. 3/E del 26 ottobre 2023 (premi di preparazione dei calciatori Federico Favaro - 10.1.2008 - matr. 2361423 – ric. 181; Andrea Vendraminetto 9.3.2008 - matr. 2305564 - ric. 214; Thomas Moino 4.8.2008 - matr. 2385832 - ric. 191),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 2 marzo 2023 la Liventina Opitergina Nextg SSDARL adiva la Commissione Premi per chiedere la condanna della società Venezia FC SpA al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo ai tesserati Favaro Federico (Ric. n. 181), Vendraminetto Andrea (Ric. 214) e Moino Thomas (Ric. 191) per le stagioni sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. Con delibere del 26 ottobre 2023, pubblicate nel CU. n. 3/E, la Commissione Premi, accertata la regolarità e la legittimità della documentazione depositata, accoglieva i ricorsi e condannava la società Venezia FC SpA a corrispondere, in favore della Liventina Opitergina Nextg SSDARL, il premio per tre cartellini relativi alle stagioni sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.
In particolare:
- per il calciatore Favaro Federico riconosceva l’importo di € 16.362,00, di cui € 10.908,00 a titolo di premio alla società ed € 5.454,00 a titolo di penale in favore della FIGC;
- per il calciatore Vendraminetto Andrea riconosceva l’importo di € 16.362,00, di cui € 10.908,00 a titolo di premio alla società ed € 5.454,00 a titolo di penale in favore della FIGC;
- per il calciatore Moino Thomas riconosceva l’importo di € 16.362,00, di cui € 10.908,00 a titolo di premio alla società ed € 5.454,00 a titolo di penale in favore della FIGC.
In data 7 novembre 023 la società Venezia FC SpA chiedeva alla Commissione Premi di procedere all’annullamento in autotutela. In pari data, la Commissione Premi invitava il sodalizio a presentare reclamo dinanzi al Tribunale. Ne consegue che, in data 8 novembre 2023, la società Venezia FC SpA, con un unico atto, impugnava cumulativamente le decisioni pubblicate nel C.U. n. 3/E del 26. ottobre 2023 evidenziando, quale unico motivo di gravame, l’estinzione dell’obbligazione per intervenuto accordo, così come risulta dalle liberatorie depositate, solo in data 6 novembre 2023, dalla Liventina Opitergina Nextg SSDARL presso la Delegazione Provinciale della FIGC.
La Liventina Opitergina Nextg SSDARL, seppur tempestivamente notiziata del ricorso, non depositava controdeduzioni.
La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 6 dicembre 2023, con la partecipazione del solo difensore della società Venezia FC SpA, il quale ribadiva che la tardività del reclamo era dipesa dalla comunicazione della Commissione Premi.
Il reclamo è inammissibile poiché tardivamente proposto.
L’art. 91, comma 4, CGS FIGC stabilisce che “il reclamo deve essere proposto entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata”.
Essendo la delibera della Commissione Premi comunicata in data 30. ottobre 2023, il reclamo andava proposto entro il termine del 7 novembre 2023.
Invero, risulta dalla documentazione in atti, che la delibera della Commissione Premi è stata comunicata alla società reclamante in data 31 ottobre 2023, mentre il ricorso risulta proposto solo in data 8 novembre 2023 e, quindi, oltre il termine dei sette giorni, così come espressamente previsto dall’art. 91, comma 4, CGS FIGC.
Ciò impedisce, pertanto, l’esame del merito, fermo restando, comunque, il principio di carattere generale per cui l’accordo transattivo raggiunto, sebbene idoneo a produrre effetti tra le parti che lo hanno sottoscritto, non influisce sulla penale, che, in ogni caso, risulta dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del reclamo.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carmine Fabio La Torre Giuseppe Lepore
Depositato in data 13 dicembre 2023
IL SEGRETARIO
Marco Lai