F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0070/CFA pubblicata il 27 Dicembre 2023 (motivazioni) – ASD M.M. Club Sport-Sig. Molinari Mario/Procura federale

Decisione/0070/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0067/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Massimo Galli – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0067/CFA/2023-2024 proposto dalla società ASD M.M. Club Sport e dal Sig. Molinari Mario in data 28.11.2023

contro

Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria n. 68 del 22 novembre 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 21.12.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi gli Avv.ti Francesco Pignataro per la società ASD M.M. Club Sport e per il Sig. Molinari Mario; Alessandro Avagliano per la Procura Federale Interregionale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto che ha dato origine alla presente vicenda contenziosa il Procuratore federale interregionale ha deferito avanti al Tribunale sportivo territoriale:

- il sig. Mario Molinari, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport con i seguenti capi di incolpazione: a) violazione dell’art. 4, c. 1, Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, c.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport, consentito e comunque non impedito che i calciatori Matteo Burlato e Matteo Malagrinò, sebbene tesserati per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 entrambe valevoli per il campionato under 17 provinciale, utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport; b) violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport, attestando in tal modo in maniera non veridica la rispondenza dei nominativi indicati nella stessa ai calciatori schierati in occasione delle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27.05.2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale, mentre i calciatori Matteo Burlato e Matteo Malagrinò hanno preso parte a tali incontri utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport;

- Matteo Burlato, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, incolpandolo della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D. MM Club Sport, alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 e MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di un calciatore tesserato per la A.S.D. MM Club Sport, nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021;

- Matteo Malagrinò, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021 per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D. MM Club Sport, alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di un calciatore tesserato per la A.S.D. MM Club Sport, nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021;

- la società A.S.D. MM Club Sport incolpandola a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Mario Molinari, Matteo Burlato e Matteo Malagrinò così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All’esito del dibattimento, il Tribunale territoriale – ritenendo provati gli illeciti - ha sostanzialmente accolto la richiesta formulata dal Procuratore ed ha pertanto inflitto ai deferiti le seguenti sanzioni:

- Molinari Mario, quattro mesi di inibizione;

- Matteo Burlato e Matteo Malagrinò: quattro giornate di squalifica ciascuno da scontarsi nel campionato di competenza;

- A.S.D. MM Club Sport: 150 euro di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza.

La decisione di primo grado è stata impugnata con l’atto di reclamo all’esame dal sig. Molinari Mario e dalla A.S.D. MM Club Sport che ne hanno chiesto l’integrale riforma, deducendo a tal fine in rito la nullità della sentenza per carenza totale di motivazione e nel merito la totale erroneità della stessa.

Si è costituita in resistenza la Procura federale.

I reclamanti hanno depositato successiva memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 21 dicembre 2023, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato nel merito e va pertanto respinto.

Con il primo motivo di impugnazione i reclamanti rilevano che la decisione di primo grado è viziata per carenza assoluta di motivazione e chiedono che questa Corte ne dichiari la nullità, con conseguente rinvio al primo giudice.

Dal punto di vista sostanziale, a giudizio di questa Corte federale, il rilievo coglie nel segno in quanto la decisione impugnata – pur dopo aver svolto una accuratissima ed analitica ricostruzione dei fatti di causa – ha finito per accogliere le richieste della Procura in modo sostanzialmente apodittico, e cioè senza fornire alcuna e benché minimale indicazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il primo Giudice a ritenere fondati i capi di incolpazione.

Certamente, le esigenze di particolare celerità nella definizione delle controversie che (oltre ad essere oggi avvertite in ogni ambito dell’ordinamento processuale generale) governano specificamente e incisivamente il processo sportivo impongono al Giudice federale di adottare provvedimenti sintetici e chiari (cfr. art. 44, comma 4, Codice di giustizia sportiva) evitando quindi ogni appesantimento dell’esposizione, a causa di divagazioni non indispensabili o obiter dicta non essenziali, per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.

I valori della sinteticità vanno però bilanciati con l’esigenza che le decisioni del Giudice sportivo siano comunque motivate (cfr. il principio generale fissato dall’art. 44, comma 3, CGS) al fine di consentire ai destinatari delle stesse in chiave precettiva e alla comunità federale in chiave conformativa di ricostruire i tratti essenziali dell’iter logico seguito dal giudicante per addivenire a quelle conclusioni.

Ove tale iter logico non sia ricostruibile nemmeno nei punti essenziali, si è in presenza di un difetto assoluto di motivazione che costituisce - come è stato chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sua più autorevole espressione - un’ipotesi di nullità della sentenza.

Come appunto incisivamente affermato “ Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost.” (Cons. Stato, Ad. plen., nn. 10 e 11/2018).

Applicando le coordinate interpretative sopra richiamate, ritiene questa Corte che certamente, secondo le indicazioni desumibili dall’art. 51, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, nel caso in cui le questioni dibattute siano di mero diritto, il richiamo ad un precedente giurisprudenziale può essere sufficiente a indicare con chiarezza quale tesi interpretativa il giudice abbia inteso valorizzare.

Analogamente è da dirsi quando le questioni trattate siano di facile e pronta soluzione (art. 51, citato).

Ma nei casi – come quello all’esame – in cui le problematiche da dirimere abbiano natura prevalentemente fattuale e il quadro probatorio si presenti come non totalmente univoco, il giudicante deve almeno indicare i capisaldi dell’iter logico in base al quale è giunto a valorizzare determinate emergenze probatorie e a svalutare la portata di altre.

Qualora ciò non avvenga, la motivazione – come nel caso all’esame – finisce per essere meramente assertiva ( accolgo perché accolgo), ponendosi al di sotto di ogni ragionevole standard argomentativo.

Tanto chiarito, le conseguenze del riscontro di tali profili vizianti nella decisione di primo grado non possono però condurre all’accoglimento della richiesta di annullamento con rinvio al primo giudice, formulata dai reclamanti, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo – e il rilievo sarebbe già di per sé assorbente – l’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva valorizza espressamente il profilo rinnovatorio del secondo grado di giudizio, affermando a chiare lettere che, se la decisione di primo grado risulta immotivata, la Corte d’appello decide nel merito.

In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che le ipotesi di rinvio al primo giudice sono del tutto eccezionali e derogatorie nel processo sportivo, improntato come è noto a particolari esigenze di celerità nella definizione dei giudizi.

In tal senso le Sezioni riunite di questa Corte hanno chiarito che “Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 CGS. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest’ultima “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non vi stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio” (cfr. n. 9/CFA/2023-2024).

Ne consegue che, pur dandosi atto del vizio motivazionale che inficia la decisione di primo grado, la vicenda contenziosa va integralmente rivalutata e decisa in questa sede di appello, senza alcun rinvio al primo giudice.

Con il secondo e centrale motivo i reclamanti affrontano il merito della questione deducendo – in sostanza - la genericità e inconcludenza degli elementi di prova addotti a loro carico dalla Procura.

Il rilievo non può essere condiviso, in quanto il materiale probatorio allegato dalla Procura all’atto di deferimento presenta, a giudizio di questa Corte, connotati gravi, precisi e concordanti che depongono nel far ritenere effettivamente perpetrato l’illecito disciplinare per cui è controversia.

Ricostruendo la vicenda nei suoi snodi essenziali, deve ricordarsi che inizialmente è stato proprio un dirigente della MM Club Sport ad informare un omologo della Virtus Corigliano (sig. Salvatore Spina) circa l’avvenuto utilizzo – per decisione del presidente Molinari - da parte della squadra incolpata di due giovani atleti tesserati per la Virtus Corigliano.

Ricevuta tale informazione, la presidente della Virtus ha convocato i due giocatori i quali, accompagnati dai genitori e alla presenza del consiglio direttivo della squadra, hanno confermato la veridicità degli episodi, chiarendo di aver voluto aiutare compagni in difficoltà.

Successivamente, il dirigente della Virtus Corigliano sig. Antonio Algieri è stato telefonicamente contattato dal presidente Molinari il quale nel confermare l’accaduto si è detto dispiaciuto del clamore destato dalla sua scelta ed ha – in sostanza- invitato la Virtus a non dar seguito all’episodio.

Nell’occasione il Presidente Molinari ha chiarito che tale improvvido utilizzo di atleti non tesserati sarebbe stato attuato al solo fine di rinforzare la sua squadra, avvilita da risultati agonistici sin lì troppo mortificanti.

Come si vede, il quadro probatorio a carico degli incolpati si presenta, come si è anticipato, chiaro e univocamente orientato: con le testimonianze de relato – di per sé non risolutive perché indirette – concorrono infatti altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, ai fini del convincimento del giudice.

In tal senso appare centrale la spontanea confessione degli stessi giovani atleti i quali – trovandosi in un contesto protetto perché accompagnati dai genitori – hanno concordemente riconosciuto la veridicità degli episodi ed hanno addirittura esplicitato le ragioni del loro incauto comportamento.

Di talché – a fronte di un quadro ripetesi così preciso e concordante - appare facilmente spiegabile e pertanto non significativa la successiva ritrattazione in sede di audizione dei due giovani atleti avanti alla Procura.

Quanto alle distinte dei giocatori partecipanti consegnate dal sig. Molinari agli arbitri delle due gare incriminate, esse sono sì controfirmate dai direttori di gara ma risultano compilate in modo così sommario e generico (mancando ad esempio pressoché totalmente l’indicazione degli estremi dei documenti sportivi degli atleti) da rendere impossibile l’attribuzione alle distinte stesse di ogni pur minimo carattere di fidefacienza.

Tanto chiarito in fatto, questa Corte ribadisce – in linea con costanti precedenti giurisprudenziali – che “ nell’analisi del materiale probatorio, occorre rammentare che, nell’ambito della giustizia sportiva, lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell’ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell’ambito del processo penale: per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, in ambito di giustizia sportiva “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (cfr. da ultimo dec. n. 66/CFA – 2023-2024).

Da quanto sopra discende il rigetto nel merito del reclamo.

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, le sanzioni irrogate dal Tribunale non risultano adeguatamente afflittive, in quanto non tengono conto della gravità dell’illecito disciplinare, oltre tutto perpetrato con l’aggravante del coinvolgimento di atleti di giovanissima età, spinti a violare le regole basilari e fondanti della leale convivenza in seno alla comunità sportiva federale.

L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone infatti di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

In concreto, dunque, a giudizio di questa Corte, le sanzioni irrogate non rispettano i parametri di massima enucleati dalla giurisprudenza d’appello in tema di sanzioni inerenti l’utilizzo da parte di squadre di giocatori in posizione irregolare.

In particolare, in varie decisioni inerenti l’impiego di calciatori in posizione irregolare questa Corte ha chiarito che la sanzione minima irrogabile ai Presidenti responsabili non dovrebbe essere inferiore a 6 mesi di inibizione (cfr. per tutte dec. n. 23/CFA – 2023-2024 inerente l’utilizzo di calciatori non muniti di certificato di idoneità sanitaria). Conseguentemente anche la sanzione a carico della Società va incrementata.

Pertanto, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 2, Codice di giustizia sportiva, questa Corte, considerata la gravità dell’illecito disciplinare posto in essere dagli incolpati con riprovevoli artifici volti ad alterare irrimediabilmente i risultati agonistici del campionato provinciale under 17, ritiene congruo irrogare le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Mario Molinari: inibizione di mesi 6 (sei);

- alla società A.S.D. MM Club Sport: ammenda di 200,00 (duecento/00) e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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