F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0071/CFA pubblicata il 27 Dicembre 2023 (motivazioni) – A.S.D. Cittanova Calcio-Sig. Guido Contestabile/Procura federale

Decisione/0071/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0068/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0069/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Tommaso Mauceri – Componente

Carlo Saltelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero 0068/CFA/2023-2024 proposto dalla società A.S.D. Cittanova Calcio in data 28.11.2023 e numero 0069/CFA/2023-2024 proposto dal Sig. Guido Contestabile in data 28.11.2023

contro

Procura federale

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare - n. 0099/TFNSD-2023-2024 del 21 novembre 2023;

Visti i reclami ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 18.12.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e udito l'Avv. Piero Perri per la società A.S.D. Cittanova Calcio e per il sig. Guido Contestabile e l'Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.All’esito della rituale attività d’indagine relativa al mancato pagamento da parte della società A.S.D. Cittanova Calcio delle somme dovute all’allenatore Angelo Galfano nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica dei lodi emessi dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. rispettivamente in data 20 aprile 2023 (vertenza n. 121.23) e in data 25 maggio 2023 (vertenza n. 195.23) la Procura federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:

a) il sig. Contestabile Guido, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cittanova Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, C.G.S., per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Angelo Galfano, le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. con lodo del 20 aprile 2023 (vertenza n. 121.23, pubblicato con C.U. n. 2/2023) e con lodo del 25 maggio 2023 (vertenza n. 195.23 – 121 bis, pubblicato con C.U. n. 3/2023), comunicati alla predetta società con notifiche perfezionatesi a mezzo pec rispettivamente in data 26 aprile 2023 e 26 maggio 0223, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

b) la Società A.S.D. Cittanova Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S., per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza.

2. Il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare – con la decisione n. 0099/TFNSD-2023-2024 del 15 novembre 2023 ha ritenuto i soggetti deferiti responsabili delle violazioni ascritte loro, irrogando al sig. Guido Contestabile 9 (nove) mesi di inibizione e alla società A.S.D. Cittanova Calcio la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Secondo il Tribunale infatti le violazioni addebitate ai deferiti sussistevano, non risultando prova dell’avvenuto pagamento delle somme indicate nei lodi arbitrali pronunciati dal Collegio arbitrale della L.N.D., né avendo i deferiti, pur ritualmente avvisati, prodotto alcuna documentazione a loro discolpa.

3. Avverso tale decisione ha proposto reclamo ex art. 101 ss C.G.S. (proc. N. 68/CFA/2023/2024) la A.S.D. Cittanova Calcio, articolando due motivi di censura, con il primo dei quali ha dedotto “Difetto di motivazione in ordine all’univocità del rapporto economico alla base delle due vertenze e riconoscimento dell’unicità della violazione seppur frazionata in due momenti incidente sulla commisurazione della sanzione”, mentre con il secondo ha lamentato “Riconoscimento in via equitativa delle attenuanti atipiche/generiche ex art. 13 comma 2 CGS ai fini della riduzione e/o commutazione di parte della sanzione in ammenda pecuniaria”.

In sintesi, ad avviso della società reclamante, il Tribunale non avrebbe affatto motivato in ordine alla sanzione irrogata, non avendo tenuto conto che, seppure il pagamento delle somme riconosciute dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. come dovute all’allenatore della squadra, sig. Angelo Galfano, era stato effettivamente tardivo e seppure detto tardivo pagamento riguardava formalmente due lodi arbitrali e due vertenze, in realtà una sola ne era la genesi costituita dall’accordo economico intercorso tra la società e l’allenatore professionista: la duplicità degli inadempimenti era dovuta esclusivamente all’iniziativa del predetto allenatore della squadra, sig. Angelo Galfano, che aveva frazionato il credito discendente dall’unico accordo economico (che prevedeva un compenso complessivo, senza indicare alcun cadenza), proponendo due domande innanzi al Collegio arbitrale presso la L.N.D.

A tanto, ad avviso dell’appellante, avrebbe dovuto conseguire la sanzione di un solo punto di penalizzazione, stante la sostanziale unicità della violazione commessa, tanto più che il pagamento era comunque stato eseguito nei termini per la successiva iscrizione al campionato.

Tali circostanze peraltro, sempre secondo la prospettazione della reclamante, avrebbero potuto essere valutate dal Tribunale quali attenuanti generiche ex art. 13, comma 2, avendo ingenerato il convincimento dell’assoggettamento ad un solo punto di penalizzazione.

La A.S.D. Cittanova Calcio ha concluso chiedendo in via principale la riduzione della sanzione comminata ad un punto di penalizzazione ed in via subordinata la rideterminazione della sanzione in un punto di penalizzazione con commutazione dell’altro punto in ammenda pecuniaria, comunque commisurata equitativamente alle piccole dimensioni della società e/o al campionato regionale di riferimento.

4. Anche il sig. Guido Contestabile, quale Presidente della A.S.D. Cittanova Calcio, ha proposto reclamo ex art. 101 e ss. C.G.S. avverso la decisione segnata in epigrafe, lamentando “Eccesso di afflittività della sanzione in relazione a quanto contemplato ne paragrafi sub. A e sub. B”.

Richiamate le deduzioni svolte nel reclamo proposto dalla società A.S.D. Cittanova Calcio, l’appellante ha dedotto innanzitutto l’eccessività della sanzione irrogatagli ed in particolare il mancato riconoscimento in via equitativa delle attenuanti atipiche ex art. 13, comma 2, C.G.S., giacché in definitiva il mancato tempestivo pagamento delle somme di cui ai predetti lodi arbitrali sarebbe da addebitare esclusivamente ai suoi gravosi ed intensi impegni professionali (par. A); ha poi aggiunto che, in applicazione dell’istituto processuale della continuazione, la pena da irrogargli (sulla base dei due tardivi pagamenti contestati) avrebbe dovuto essere determinata non già come avvenuto, de plano, in 9 mesi di inibizione, bensì in 8 mesi (6 mesi per la pena base con aumento di 1/3 della stessa, pari ad altri due mesi) (par. B).

Ha quindi concluso in via principale per la riduzione della sanzione della inibizione per 6 mesi e in via subordinata per la riduzione della stessa a 8 mesi.

5. I due procedimenti sono stati riuniti d’ufficio con decreto del Presidente della Corte federale d’appello.

6. All’udienza del 18 dicembre 2023, tenuta da remoto, il difensore dei reclamanti, avv. Perri, ha illustrato le proprie tesi difensive, insistendo per il loro accoglimento.

E’ comparso per la Procura federale l’avv. Avagliano, il quale, per converso, ha sostenuto l’infondatezza dei reclami, concludendo per il loro rigetto e per la conferma della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. I reclami, riuniti, sono ammissibili e fondati alla stregua delle considerazioni che seguono.

8. In punto di ammissibilità (profilo che si esamina d’ufficio, ancorché non sia stata sollevata al riguardo alcuna eccezione da parte della Procura federale) si osserva che i reclamanti hanno censurato la decisione del Tribunale nazionale federale – Sezione disciplinare esclusivamente in relazione alle sanzioni irrogate, di cui hanno lamentato l’eccessività e l’irragionevolezza e chiesto la riduzione, anche in via equitativa, in applicazione delle circostanze attenuanti atipiche o generiche di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S. ovvero della continuazione (per quanto attiene in particolare il reclamante sig. Guido Contestabile).

La circostanza che i reclamanti non abbiano contestato la propria responsabilità (an) per gli addebiti contestati e ritenuti fondati dalla decisione reclamata non può ragionevolmente escludere l’ammissibilità dei ricordati motivi di reclamo che riguardano solo il quantum delle sanzioni: del resto l’esame di tali motivi di reclamo implica l’apprezzamento e la valutazione non solo degli stessi fatti che hanno dato luogo alle accertate responsabilità dei reclamanti (peraltro in via meramente incidentale e senza alcun effetto sull’accertamento della responsabilità), ma si estende necessariamente anche ad altre circostanze, logicamente, cronologicamente e finalisticamente collegate ai primi e che ne costituiscono l’imprescindibile substrato materiale (ai soli fini della corretta individuazione della giusta sanzione).

Per tali ragioni i reclami sono ammissibili.

9. Passando all’esame del merito dei reclami, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro sostanziale identità di fondo, occorre rilevare in punto di fatto quanto segue.

9.1. In data 27 settembre 2022, la A.S.D. Cittanova Calcio e il sig. Angelo Galfano hanno stipulato un accordo economico, per effetto del quale il secondo si è impegnato, quale allenatore UEFA PRO, a prestare la sua attività di responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2023 (art. 1), mentre la seconda si è impegnata a corrispondere al predetto allenatore per la stagione sportiva 2022/2023 l’importo globale lordo di . 18.000 (art. 2).

L’articolo 3 del predetto accordo economico non conteneva alcuna previsione circa le modalità di corresponsione (rateale) del compenso, stabilendo solo che esso doveva essere “…riconosciuto in caso di esonero dell’Allenatore a meno che lo stesso, esonerato prima dell’inizio del campionato, venga tesserato per altra Società. In tale ipotesi, l’accordo economico decade dal momento del tesseramento con altra Società. Nell’ipotesi di dimissioni volontarie dell’Allenatore, l’accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse. L’importo globale annuo di cui all’art. 2 non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle Carte Federali e, in particolare, dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quali si fa espresso richiamo, nonché a quelle che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti. Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato, da parte della Società, presso la residenza o il domicilio dichiarato dall’Allenatore”.

L’art. 6 dell’accordo economico precisava che con esso le parti non intendevano costituire alcun rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, e che la risoluzione delle eventuali controversie sarebbe stata deferita esclusivamente al Collegio arbitrale presso la L.N.D., il cui giudizio sarebbe stato inappellabile.

9.2. Risulta dagli atti (in particolare decisioni del Collegio arbitrale presso L.N.D.) che il sig. Angelo Galfano è stato esonerato il 26 ottobre 2022.

9.3. E’ poi pacifico che questi in relazione all’accordo economico de quo ha chiesto al Collegio arbitrale presso la L.N.D.:

a) con ricorso depositato a mezzo pec in data 7 febbraio 2023 il pagamento della somma di . 6.200 a saldo del corrispettivo dovuto per i ratei maturati al 31 gennaio 2023 (vertenza n. 121.23);

b) con ricorso notificato depositato a mezzo pec in data 26 aprile 2023 la somma di . 6.000 a saldo del corrispettivo dovuto per i ratei maturati dal 1° febbraio 2023 al 26 aprile 2023 (vertenza n. 195.23 – 121.bis).

Il Collegio arbitrale ha accolto le domande avanzate rispettivamente con ricorso sub a) con il lodo del 23 aprile 2023 e con ricorso sub b) con il lodo del 25 maggio 2023.

9.4. E’ altrettanto pacifico che la A.S.D. Cittanova Calcio non ha provveduto al pagamento in favore del sig. Angelo Galfano di quanto stabilito nei due predetti lodi nel termine di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F..

9.5. Ciò posto, sotto un primo profilo, non è revocabile in dubbio che, come dedotto espressamente dalla società A.S.D. Cittanova Calcio e dal sig. Guido Contestabile – quest’ultimo attraverso il richiamo alle argomentazioni svolte dalla suddetta società – le due pronunce arbitrali, non adempiute tempestivamente cioè nei termini espressamente stabiliti dall’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., trovano origine nell’unico accordo economico stipulato il 27 settembre 2022 tra la predetta società A.S.D. Cittanova Calcio ed il sig. Angelo Galfano (sub. par. 9.1.).

Ugualmente non può sottacersi che quest’ultimo sia stato esonerato sin dal 26 ottobre 2022 e che, non essendo stato del resto provato e neppure dedotto che egli fosse stato tesserato per la stessa stagione sportiva (2022/2023) per altra società, che la A.S.D. Cittanova Calcio fosse obbligata a corrispondergli il compenso pattuito (. 18.000) e che a tanto non abbia provveduto, dando con ciò stesso luogo alle domande arbitrali.

Sotto altro profilo deve evidenziarsi che, come già accennato in precedenza (cfr. par. 9.1.), l’accordo economico intercorso tra la A.S.D. Cittanova calcio ed il sig. Angelo Galfano taceva sulle modalità di corresponsione del compenso pattuito, non essendo stata espressamente prevista alcuna rateazione dello stesso.

In ragione di ciò, in omaggio al principio quod sine die debetur, statim debetur, deve ritenersi che sin dal momento stesso della stipula dell’accordo ed a maggior ragione almeno dal momento del suo esonero, il sig. Angelo Galfano aveva titolo e diritto di pretendere per intero il compenso pattuito.

Non trova alcun giustificazione logica e giuridica il frazionamento del credito azionato dal sig. Angelo Galfano con le due domande arbitrali, nelle quali, come emerge dalla lettura delle motivazioni delle decisioni arbitrali, si fa riferimento a ratei maturati rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed al 26 aprile 2023: una simile prospettazione invero – come accennato - non trova alcun fondamento positivo, dal momento che l’accordo economico intercorso tra le parti non prevedeva alcuna rateazione del compenso e neppure sono adeguatamente comprensibili le modalità di determinazione del quantum rivendicato con la prima (. 6.200) e con la seconda (. 6.000) domanda arbitrale.

9.6. Deve allora ritenersi che, ferma la responsabilità dei reclamanti per il tardivo adempimento di quanto statuito dalle decisioni arbitrali e fermo altrettanto l’inadempimento della A.S.D. Cittanova Calcio dell’obbligazione di corresponsione del compenso espressamente pattuito al sig. Angelo Galfano, unica era la fonte di quell’obbligazione ed unica di conseguenza è stata la sua sostanziale violazione.

La duplicità delle violazioni ritenute dal Tribunale nazionale federale nella decisione reclamata - e le sanzioni conseguentemente irrogate - sono invece da ricollegare esclusivamente alla disinvolta iniziativa processuale del sig. Angelo Galfano che, abusando del proprio diritto, ha soggettivamente frazionato il credito vantato in due domande arbitrali, facendo riferimento a ratei maturati a determinate date soggettivamente ed unilateralmente ritenute rilevanti e che non trovano alcun riscontro nell’accordo economico a suo tempo stipulato, iniziative astrattamente idonee anche ad aggravare ingiustamente la posizione del debitore sotto il profilo della sopportazione delle spese di resistenza ai giudizi e della richiesta di interessi legali (sotto tale profilo è appena il caso di rilevare che le iniziative giudiziali avanzate neppure esauriscono il credito vantato, coprendone solo all’incirca i 2/3 cioè . 12.200 rispetto al compenso complessivo pattuito di . 18.000).

In conseguenza dell’unicità della causa genetica dell’obbligazione de qua, arbitrariamente duplicata con due domande giudiziali che hanno dato luogo a due decisioni arbitrali (che peraltro ben avrebbero potuto essere riunite stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva ed in applicazione di fondamentali principi immanenti ad ogni ordinamento processuale, ancorché non espressamente richiamati, quali quello di economia processuale e quello finalizzato ad eliminare ogni possibile contrasto di giudicati), deve ritenersi che la violazione commessa dai reclamanti e ragionevolmente punibile sia sostanzialmente una soltanto e non siano state invece due (quali conseguenze delle due decisioni arbitrali tardivamente adempiute).

Invero elementari esigenze di giustizia, non disgiunte dalla necessità di sterilizzare comportamenti non coerenti – se non addirittura contrari – ai fondamentali principi di buona fede nell’esecuzione dei contratti, soprattutto in relazione alle realtà, alle dimensioni e alle finalità dei campionati dilettantistici, inducono a dare rilevanza e prevalenza nel caso di specie alla sostanza piuttosto che alla forma.

10. I reclami in trattazione devono pertanto essere accolti, potendo prescindersi dall’esame degli altri motivi di censura con cui è stata invocata l’applicazione delle attenuanti atipiche o generiche di cui all’art. 13, comma 3, C.G.S., motivi peraltro privi di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto.

Di conseguenza, in riforma della reclamata decisione, alla A.S.D. Cittanova Calcio va irrogata la sanzione di 1 (un punto) di penalizzazione e al sig. Guido Contestabile, in qualità di Presidente della predetta società, va irrogata la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).

P.Q.M.

Accoglie i reclami in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Guido Contestabile: inibizione di mesi 6 (sei);

- alla società A.S.D. Cittanova Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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