F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0067/CFA pubblicata il 22 Dicembre 2023 (motivazioni) – S.S. Brindisi FC S.r.l. – Maria Chiara Rispoli/Procura federale

Decisione/0067/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0070/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Luca De Gennaro – Componente

Francesco Sclafani - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0070/CFA/2023-2024, proposto dalla società S.S. Brindisi FC S.r.l. e dalla sig.ra Maria Chiara Rispoli in data 29.11.2023

contro

la Procura federale

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, n. 0102/TFNSD-2023-2024 del 22.11.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 20 dicembre 2023 tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesco Sclafani e uditi gli Avv.ti Maria Punzi e Lorenzo Keller;

 Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con comunicazione del 26.7.2023 la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi – organizzativi della FIGC riferiva alla Procura federale di aver rilevato l’inosservanza, da parte della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., del termine del 15 giugno 2023 fissato dal Titolo II), Lettera A), punto 4) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 67/A del 9 novembre 2022 – per il deposito della seguente documentazione:

1) l’istanza in deroga a svolgere l’attività sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune. La società avrebbe depositato con un giorno di ritardo, il 16 giugno 2023, l’istanza per l‘utilizzo dello Stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto;

2) la documentazione comprovante la proprietà dell’impianto ovvero il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali della medesima stagione sportiva. La società avrebbe depositato la documentazione richiesta, segnatamente la messa a disposizione dello Stadio “Erasmo lacovone” di Taranto da parte del Sindaco del Comune di Taranto, con un giorno di ritardo, ovvero il 16 giugno 2023;

3) la licenza di cui all’art. 68 TULPS, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024. La società avrebbe depositato la licenza, rilasciata dal Comune di Taranto, in data 19 giugno 2023;

4) le risultanze delle verifiche della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attestanti, ai sensi dell’art. 80 TULPS, la solidità e la sicurezza dell’impianto sportivo. La società avrebbe depositato in data 18 giugno 2023 detta documentazione, segnatamente il verbale della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo relativo al sopralluogo effettuato in data 24 giugno 2021, contenente il parere favorevole all’agibilità dell’impianto sportivo;

5) il nulla osta del prefetto competente. La società avrebbe depositato con un giorno di ritardo, ovvero in data 16 giugno 2023 il predetto nulla osta, rilasciato in pari data dal Prefetto di Taranto.

L’istruttoria veniva espletata tramite l’analisi della documentazione depositata dalla S.S. Brindisi Football Club S.r.l. presso la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi – organizzativi della FIGC e veniva integrata dall’acquisizione del Foglio censimento della società sportiva per la stagione 2023/2024, della documentazione relativa alla nomina dell’organo di controllo monocratico, intervenuta in data 16 giugno 2023 e della visura ordinaria della compagine sociale presso la CCIA di Brindisi.

Dall’istruttoria emergeva una ipotesi di responsabilità in capo alla società sportiva Brindisi Football Club e all’amministratore unico sig.ra Mariachiara Rispoli, in relazione alle suindicate violazioni delle prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punti 1, 2, 3 e 4.

La Procura federale, non condividendo le deduzioni difensive delle parti e non raggiungendosi l’accordo proposto ex art. 126 CGS FIGC, disponeva il deferimento dinanzi al Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare della società sportiva Brindisi e dell’amministratore unico Maria Chiara Rispoli con atto del 20 ottobre 2023, depositato in data 23 ottobre 2023, per rispondere delle seguenti violazioni:

1) la sig.ra Mariachiara Rispoli, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022 per avere la stessa fatto in modo che la società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per la stagione sportiva 2023 – 2024:

(a) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 4) depositando dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024 presso lo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto nonché il nulla osta rilasciato dal Prefetto di Taranto per l’utilizzo ai medesimi fini del predetto impianto sportivo;

(b) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 1) depositando dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Taranto alla Società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024;

(c) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 2) depositando dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, la licenza ex art. 68 TULPS concessa dal Comune di Taranto alla società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024;

(d) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 3) depositando dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, il verbale della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo contenente il parere favorevole all’agibilità dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per la stagione sportiva 2023 – 2024.

2) la società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per quanto ascritto alla sig.ra Mariachiara Rispoli all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società.

Espletato il contraddittorio, il Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare irrogava le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 2 (due) di inibizione;

- alla società SS Brindisi FC S.r.l., euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda.

La S.S. Brindisi F.C. S.r.l. e la sig.ra Mariachiara Rispoli proponevano reclamo avverso la suddetta decisione del Tribunale federale nazionale.

I difensori di entrambe le parti hanno illustrato le loro ragioni all’udienza del 20 dicembre 2023 all’esito della quale il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

l deferimento riguarda la violazione delle seguenti disposizioni di cui al Titolo II, Criteri infrastrutturali, lett. A) nn. 1), 2), 3) e 4) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 67/A del 9 novembre 2022:

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

1. A) Le società devono, entro il termine del 15 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

1. a) la proprietà dell’impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

2. b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2023/2024;

4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero in una regione confinante con la regione in cui ha sede la società.

(…)

L’inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00”.

Il Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare ha ravvisato, in base agli atti, la violazione dei suddetti adempimenti sotto il profilo della tempestività del deposito della documentazione ed ha quindi accertato una pluralità di distinte violazioni per la tardiva osservanza dei singoli adempimenti prescritti nel n. 4 sopra citato (per ciascuno dei quali è prevista un’ammenda non inferiore ad 10.000).

Nel calcolare l’ammontare complessivo della sanzione inflitta alle parti deferite il giudice di primo grado ha fatto applicazione dell’art. 13, comma 2, CGS (secondo il quale gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione del trattamento sanzionatorio). In particolare nella fattispecie ha ritenuto di dover valorizzare come circostanze attenuanti: “1) Le attività che la società sportiva si è trovata a dover fronteggiare per dotarsi di un impianto idoneo giuridicamente e tecnicamente - come tale munito delle prescritte autorizzazioni e licenze – sono risultate obiettivamente complesse, avendo implicato la ricerca sul territorio di un impianto adeguato e l’attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad ottenere i provvedimenti ampliativi prescritti dalla normativa federale. 2) Il tempo a disposizione della società, che è risultata promossa dalla Serie D alla Serie C professionistica, è risultato obiettivamente limitato, anche in considerazione del fatto che la certezza di poter transitare nei ruoli dei campionati professionistici è intervenuta soltanto a seguito di uno “spareggio - promozione” e quindi in data successiva alla conclusione del campionato di Serie D”.

Le parti reclamanti invocano in primo luogo l’assenza di una loro colpevolezza e, in subordine, chiedono una riduzione della sanzione in considerazione delle circostanze attenuanti indicate dal medesimo Tribunale.

Sulla prima richiesta si osserva che non sussistono elementi per negare la colpevolezza delle parti deferite in quanto, a fronte della perentorietà del termine in questione, esse avevano l’obbligo di iniziare con maggiore anticipo le attività necessarie ad adempiere tempestivamente agli obblighi di cui alla lettera A) n. 4 del citato Comunicato Ufficiale pur in assenza della certezza, ma in presenza della seria probabilità, della loro promozione in serie C.

Sulla seconda richiesta la Corte ritiene che alle circostanze attenuanti prese in considerazione dal Tribunale, ne devono essere aggiunte altre due: 1) l’esiguità del ritardo (per la maggior parte degli adempimenti un solo giorno); 2) l’obiettiva difficoltà di trovare un impianto idoneo allo svolgimento del campionato di serie C nel territorio limitrofo.

Pertanto, la Corte – pur sottolineando la perentorietà del termine in questione e l’importanza del suo rispetto ai fini della organizzazione del campionato di serie C - ritiene che sussistano i presupposti per accogliere la richiesta subordina delle parti reclamanti irrogando alle stesse le seguenti minori sanzioni:

- alla sig.ra Mariachiara Rispoli, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione;

- alla società SS Brindisi FC S.r.l., 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Maria Chiara Rispoli, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;

 

- alla società S.S. Brindisi FC S.r.l., 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesco Sclafani                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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