F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0068/CFA pubblicata il 22 Dicembre 2023 (motivazioni) – Procura federale/Francesco Filippo D’Anna

Decisione/0068/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0066/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luca Cestaro - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0066/CFA/2023-2024, proposto dal Procuratore federale in data 28.11.2023

contro

il sig. Francesco Filippo D’Anna

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare, n. 0103 del 24.11.2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Relatore all’udienza del 18.12.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luca Cestaro e udito l’avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale; nessuno è comparso per il sig. Francesco Filippo D’Anna;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento prot. 644/699pf22-23/GC/SA/mg, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale Nazionale (in seguito anche: TFN) di sanzionare D’Anna Francesco Filippo per la seguente violazione: «dell’art. 42, commi, 1, 2 e 3 lettera a), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, anche in relazione alla violazione dell’art. 23, comma 3 lettera r), del suddetto regolamento e degli artt. 5, comma 2, 6 e 6.1, commi 1 e 2, del Codice Etico e di Comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, e in riferimento all’art. 6, punto 13, del Regolamento degli Organi Tecnici dell’Associazione Italiana Arbitri, per non aver utilizzato l’associato Osservatore Arbitrale, sig. Fernando Stazzone, in ambito A.I.A., per l’intera stagione 2021/2022».

All’udienza del 14.11.2023 innanzi al TFN, la Procura chiedeva l’applicazione della sanzione di quattro mesi di inibizione a carico del deferito. Il giudizio era definito con la decisione n. 0103/TFNSD-2023-2024 recante la declaratoria dell’incompetenza del Tribunale federale nazionale in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sicilia.

Avverso tale statuizione insorgeva la Procura proponendo il presente reclamo con cui contestava la declaratoria di incompetenza poiché in frontale contrasto con le sentenze di questa Corte federale di appello n. 9/23 del 17 luglio 2023 e nn. 46-47-48 del 17 ottobre 2023. La reclamante, peraltro, nulla osservava sul merito della contestazione limitandosi a chiedere il rinvio al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Codice di giustizia sportiva (CGS).

All’udienza del 18.12.2023, la Procura federale insisteva per l’accoglimento del reclamo mentre nessuno compariva per il deferito.

La causa era, quindi, trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi.

Torna all’esame delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello la questione relativa alla individuazione del giudice competente (in primo grado) per i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, AIA) per la violazione delle norme del Regolamento AIA, a seguito della novella dell’art. 62 del Regolamento AIA, questione decisa da queste Sezioni unite con la pronuncia n.0009/CFA-2023-2024, il cui orientamento è stato confermato dalle successive pronunce n. 46, 47 e 48/CFA-2023-2024.

Nella decisione gravata il TFN-SD, ribadendo l’orientamento già esaminato e respinto da questa Corte con la pronuncia innanzi richiamata, indica nel criterio della gerarchia delle fonti la regola risolutiva del conflitto ingeneratosi tra la nuova formulazione dell’art.62 del Regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 del Codice di giustizia sportiva, individuando nella disposizione regolamentare il precetto di rango (gerarchico) inferiore e, perciò, cedevole rispetto alla diversa previsione codicistica.

L’orientamento del TFN-SD non convince per le ragioni già esposte nella decisione di queste Sezioni unite e che devono intendersi qui integralmente richiamate e, tra esse, il principale seguente rilievo argomentativo: “accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale”.

Neppure convince l’ulteriore argomentazione spesa a sostegno del proprio indirizzo dal TFN–SD, secondo la quale le nuove disposizioni del Regolamento AIA avrebbero dovuto essere sottoposte all’approvazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in forza della previsione dell’art.7, comma 5, lett. L) dello Statuto CONI (secondo cui la Giunta nazionale di tale organismo: «1) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate»), di tal che, in difetto di detta approvazione, le nuove disposizioni regolamentari AIA dovrebbero considerarsi inefficaci. Può, infatti osservarsi, in contrario, che la disposizione di cui all’art.7, comma 5, dello Statuto CONI non solo, dal punto di vista letterale, non ricomprende i regolamenti di settore, come quello AIA (o del Settore tecnico), ma anche che essa ha il suo corrispondente nella previsione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto FIGC che sottopone all’approvazione della Giunta nazionale del CONI «gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate», non, quindi, i Regolamenti di Settore.

Queste Sezioni unite ribadiscono, pertanto, il proprio orientamento, secondo cui il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra le fonti normative in esame (art.62 Regolamento AIA; artt. 84 e 92 C.G.S.) deve essere individuato in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (lex posterior derogat priori); ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva, cosicché va, conseguenzialmente, affermata la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA.

Così decisa la questione preliminare di competenza, può scrutinarsi il merito della vicenda oggetto del deferimento, non sussistendo i presupposti – per le ragioni esposte nella più volte richiamata decisione n. 0009/CFA-2023-2024 (cui si rinvia anche la citazione dei precedenti in termini) - per rimettere il procedimento al primo giudice, atteso che la fattispecie non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di rinvio di cui all’art.106 C.G.S.

Venendo, quindi, alla fattispecie in esame, e tenuto conto del pieno effetto devolutivo dell’appello nell’ordinamento processuale sportivo (per cui vi è perfetta coincidenza tra l’ambito della cognizione del giudice d’appello e l’ambito della cognizione del giudice di primo grado), occorre ricostruire la vicenda da cui sono originate le condotte oggetto del deferimento.

La contestazione, sopra riportata, è relativa alla mancata designazione di Fernando Stazzone, tesserato della sezione dell’AIA di Barcellona Pozzo di Gotto, quale osservatore arbitrale nel corso della stazione 2021/2022.

Nello specifico, l’art. 23 del regolamento dell’AIA alla lettera r) prevede che il Presidente di Sezione, carica ricoperta dall’incolpato, impieghi «gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina».

In merito, l’art. 6, punto 13, del regolamento degli organi tecnici dell’AIA specifica che « gli O.A. (gli osservatori arbitrali, appunto) devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell’O.T.S., l’attività di TUTOR. Gli OA a disposizione della CON BS devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno cinque visionature per ogni intera stagione sportiva».

L’incolpato, per non aver rispettato tali disposizioni, sarebbe incorso nella violazione dell’art. 42, comma 1, 2 e 3, lett. a), del regolamento dell’AIA - disposizioni che appunto impongono il rispetto delle regole associative - e delle norme del codice etico e di comportamento dell’AIA richiamate nell’atto di deferimento che impongono un comportamento improntato a onestà, lealtà, trasparenza, decoro e rispetto delle regole.

In punto di fatto, se può darsi per acclarato il mancato impiego dello Stazzone quale O.A. nell’intera stagione 2021/2022, occorre verificare se tale omissione non sia stata giustificata da impedimenti oggettivi o da altre circostanze.

Va detto che Fernando Stazzone è stato sanzionato dalla Commissione di disciplina nazionale (delibera n. 30 del 31.01.2023) con la sospensione di mesi cinque per aver ricoperto incarichi federali proprio nella stagione di cui si discute (in particolare, l’incarico di commissario di campo in sette occasioni) senza aver richiesto l’autorizzazione prevista dall’art. 55 del regolamento AIA.

L’addebito a carico del D’Anna scaturisce dalle dichiarazioni del medesimo Stazzone che ha sostenuto di non aver avuto contezza delle ragioni per cui non era stato designato osservatore arbitrale nella stagione 2021/2022 e di essere stupito per tale omissione. È acclarato, peraltro, che, nelle dichiarazioni di cui al 14.11.2022, egli abbia sostenuto che la mancata designazione era riconducibile alla conoscenza, da parte del D’Anna, della sua attività quale commissario di campo (v. la delibera n. 30 del 31.01.2023 della Commissione di disciplina nazionale), mentre, dopo essere stato sanzionato, nell’audizione del 3.5.2023 (in atti), svolta nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del D’Anna, ha, invece, sostenuto che nessuno era a conoscenza dello svolgimento di tale attività ed ha, appunto, manifestato stupore per non essere stato designato.

In presenza della descritta diversità fra versioni fornite da Fernando Stazzone, occorre far riferimento alla documentazione presente in atti che, come meglio si dirà a breve, avvalora la (ulteriormente diversa) versione fornita dall’incolpato.

Questi, infatti, ha sostenuto che il mancato impiego dello Stazzone quale osservatore arbitrale sia dipeso, in un primo momento, da una richiesta del medesimo associato, motivata da ragioni legate alla propria salute e alle precarie condizioni di salute della propria madre. Tali circostanze sono state poste all’attenzione dell’Assemblea della sezione AIA di Barcellona Pozzo di Gotto; nel corso della riunione del 28.10.2021, precedente a tutte le contestazioni, il vice presidente e responsabile delle designazioni, Angelo Camarda, ha dato atto che Fernando Stazzone si era dichiarato indisponibile a svolgere incarichi per avere la madre gravemente ammalata e poiché soffriva di una rara patologia che lo costringeva a lunghi ricoveri presso l’Ospedale di Bergamo, esponendolo a gravi rischi in caso di contagio anche per banali malattie da raffreddamento. All’esito, peraltro, lo stesso Camarda dichiarava che gli osservatori erano in numero più che sufficiente a garantire il giusto numero di visionature (v. il relativo verbale al punto 3, lett. d, in atti).

La versione fornita dal D’Anna, ossia di non avere – in una prima fase della stagione – designato lo Stazzone, su sua richiesta, motivata da ragioni personali connesse alla salute propria e della propria madre, risulta, quindi, senz’altro confermata dalla lettura del verbale della suindicata riunione sezionale. Ulteriori conferme della versione fornita dal D’Anna giungono da altri elementi di fatto quali: le dichiarazioni dello stesso Stazzone relative alle difficili condizioni di salute della madre (v. audizione del 24.03.2023, in atti); il decesso della madre dello Stazzone, avvenuto nel dicembre 2021; la circostanza, pure ammessa dallo stesso Fernando Stazzone, di non aver mai chiesto chiarimenti in merito alle ragioni della propria mancata designazione (v. verbale di audizione del 3.05.2023, in atti).

Risulta, quindi, credibile l’incolpato allorché ha dichiarato che aveva l’intenzione di designare lo Stazzone in un altro momento della stagione, caratterizzato da condizioni climatiche migliori.

Sennonché, in data 23.02.2022, come pure confermato da Stazzone in sede di audizione, il presidente D’Anna veniva a conoscenza dell’indebito svolgimento dell’attività di commissario di campo da parte sua nel corso della gara Mazara – Ragusa e segnalava la circostanza alla Procura arbitrale; conseguentemente, anche per questa ragione, evitava di designarlo quale osservatore arbitrale nel prosieguo della stagione.

All’esito dell’esposizione che precede, può concludersi nel senso che la mancata designazione dello Stazzone, quale osservatore arbitrale, per l’intera stagione 2021/2022 sia stata del tutto giustificata, prima, in relazione alla stessa volontà dello Stazzone che ha invocato un impedimento (ragioni di salute e familiari) al proprio impiego e, dopo - una volta scoperta la condotta poco corretta dello Stazzone – anche per evitare che le funzioni di osservatore arbitrale fossero svolte da un soggetto che, nel medesimo periodo, svolgeva incarichi federali senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

Va, anzi, aggiunto che – come emerge dalla lettura della documentata memoria del 3.7.2023, depositata dal D’Anna presso la Procura Federale – il comportamento dello Stazzone è apparso rivolto a evitare il proprio impiego quale osservatore arbitrale (e quale componente dell’organo di revisione sezionale) onde poter svolgere la diversa funzione di commissario di campo, sebbene a ciò non fosse stato autorizzato (in un’occasione, il 30.04.2022, è stato assente ingiustificato alla riunione dell’organo di revisione svolta contemporaneamente a una partita in cui ha ricoperto le funzioni di commissario di campo). In tal senso, la Sezione AIA di Barcellona Pozzo di Gotto, e per essa il suo Presidente, appare vittima di una condotta decettiva piuttosto che colpevole (in complicità con il medesimo Stazzone) della elusione delle disposizioni regolamentari che regolano l’impiego degli osservatori arbitrali.

Le condotte di cui al deferimento non sono, quindi, suscettibili di comportare l’applicazione di una sanzione risultando giustificate dalle richieste e dal comportamento del soggetto che avrebbe dovuto essere designato.

Conclusivamente, il reclamo deve essere accolto quanto all’affermazione della competenza di questa Corte federale d’appello, mentre va respinta la richiesta della Procura, effettuata solo innanzi al giudice di prime cure, dell’applicazione al D’Anna della sanzione dell’inibizione di 4 mesi, dovendo il medesimo D’Anna essere prosciolto dalle incolpazioni.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo della Procura Federale e, per l'effetto, afferma la competenza in materia del Tribunale Federale Nazionale; nel merito proscioglie il sig. Francesco Filippo D'Anna dalle incolpazioni ascritte.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Luca Cestaro                                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it