LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 del 08.01.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CARROTTA/SS NOLA 1925 ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CARROTTA/SS NOLA 1925 ASD

La C.A.E. riunitasi in data 13.12.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Vincenzo CARROTTA, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 08.08.2023 alla società NOLA 1925 ASD e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato con la società NOLA 1925 ASD, militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 12.100,00 a decorrere dal 12/12/2022;

- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 8.800,00, avendogli questultima corrisposto unicamente limporto di euro 3.300,00;

- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la società NOLA 1925 ASD, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor Vincenzo CARROTTA della somma di euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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