LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 del 08.01.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia OLIVIERI/ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER

RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia OLIVIERI/ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER

La C.A.E. riunitasi in data 13.12.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice Giulia OLIVIERI, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 14.09.2023 alla società ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

- per la stagione sportiva 2022/2023 la ricorrente è stata tesserata con la società ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER, militante nel campionato di serie C, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 10.000,00 oltre la somma di euro 25,00 giornalieri per numero 5 giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di indennità di trasferta, per un totale dovuto di 6.000 euro a decorrere dal 1/8/22 fino al 30/6/23 (tale somma è stata calcolata nel ricorso moltiplicando 5 giorni per 48 settimane comprese nel periodo di riferimento per 25,00 euro);

- la calciatrice risulta creditrice verso la società di euro 2.500,00, avendogli questultima corrisposto unicamente limporto di euro 13.500,00;

- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio della ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la società ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della signora Giulia OLIVIERI della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Femminile Nazionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.  

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it