DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 215 del 13.11.2023 – Delibera – GARA DEL 14/10/2023: ASD UNITED POMEZIA – CITTA’ di CAGLIARI Reclamo proposto da: United Pomezia
GARA DEL 14/10/2023: ASD UNITED POMEZIA – CITTA’ di CAGLIARI
Reclamo proposto da: United Pomezia
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD UNITED POMEZIA C5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe n. 4 calciatori (Cara Francesco, Sau Daniele, Spanu Gabriele e Sollai Nicolò) in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, , unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società convenuta CITTA’ DI GAGLIARI, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che i calciatori Sau Daniele, nato il 15-09-2003, Spanu Gabriele, nato il 29-09-2004 e Sollai Nicolò, nato il 27-07-2002, alla data di disputa dell’incontro non risultavano tesserati per la società convenuta. I predetti calciatori, pertanto, si trovano in posizione irregolare.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N°173 del 19/10/2023 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : CITTA’ DICAGLIARI SSD la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente ricorso.