DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 217 del 13.11.2023 – Delibera – GARA DEL 21/10/2023: RUSSI SRL – ATLANTE GROSSETO Reclamo proposto da: Atlante Grosseto
GARA DEL 21/10/2023: RUSSI SRL – ATLANTE GROSSETO
Reclamo proposto da: Atlante Grosseto
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ATLANTE GROSSETO avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2023 per le gare del campionato di Serie A2. Nel merito sostiene che la Società Russi srl avrebbe presentato all'arbitro una distinta con solo n.9 calciatori formati anziché i n.10 minimi previsti per la categoria. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio C.E.D della F.I.G.C., unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società convenuta RUSSI SRL SSD, si è potuto verificare che la predetta Società ha impiegato nella gara in questione n.10 calciatori formati, rispettando così i limiti di partecipazione dei calciatori previsto dal C.U. 01/2023 per il campionato A2. Ed in particolare è emerso che il calciatore Argnani Andrea risultava non formato solo a livello telematico a causa di un aggiornamento del sistema indotto dal doppio tesseramento del medesimo calciatore per il calcio ad undici, sebbene in realtà lo stesso risultasse tesserato già dall’età di tredici a partire dalla stagione sportiva 2002/2003 e che nella fattispecie non vi era alcun onere da parte della società da dover assolvere in quanto i dati riferiti al tesseramento federale erano già presenti all’interno sistema.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 146 del 25/10/2023 si decide: - di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro RUSSI SRL / ATLANTE GROSSETO 3 – 2; b) – vi sono giusti motivi per non addebitare la tassa di reclamo alla ricorrente.