DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 22.12.2023 – Delibera – Reclamo proposto da: Città di Sestu

 

Reclamo proposto da: Città di Sestu

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società CITTA’ DI SESTU C5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett. a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2023 per le gare del campionato di Serie A2, in forza delle quali è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 10 (dieci) giocatori formati. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società convenuta PGS AVIS ISOLA è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione soltanto n.8 calciatori formati, numero inferiore a quello minimo previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie A2 per il quale “è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 10 (dieci) calciatori formati” Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 275 del 29/12/23 si decide - di accogliere il ricorso comminando alla PGS AVIS ISOLA., la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.

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