DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 28.12.2023 – Delibera – GARA DEL 09/12/2023: ASD ITRIA F.C. – ASD CALCIO A 5 MANFREDONIA Reclamo proposto da: ASD Calcio a 5 Manfredonia

GARA DEL 09/12/2023: ASD ITRIA F.C. – ASD CALCIO A 5 MANFREDONIA

Reclamo proposto da: ASD Calcio a 5 Manfredonia

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD CALCIO A 5 MANFREDONIA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore Araujo Daniel, nato il 12/09/1998, in posizione irregolare di tesseramento. Nel merito la ricorrente sostiene che la società resistente avrebbe inserito in distinta il predetto calciatore, sig. Araujo Daniel, che tuttavia non avrebbe avuto titolo a prendere parte all’incontro in quanto tesserato dalla società convenuta in modo irregolare. Tale convincimento discenderebbe dalla circostanza che – a detta della reclamante - il suddetto atleta sarebbe stato tesserato irregolarmente in quanto a loro dire il periodo di tesseramento attinente al giocatore in questione sarebbe da riferirsi al periodo di trasferimento definito dal C.U. n.234/A del 28/06/2023. Considerato che, nel caso di specie, la verifica circa la posizione irregolare del predetto calciatore presuppone l’accertamento della validità del tesseramento del medesimo calciatore in favore della società ASD ITRIA F.C.; Rilevato che l’art. 88 C.G.S. attribuisce al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, la competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti. Ritenuta preliminare la questione relativa alla regolarità del Suo tesseramento, peraltro funzionale anche all’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 6 lettera a) del C.G.S.;

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.338 del 13/12/2023 decide: di sospendere il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S. e di rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, affinché valuti la regolarità del tesseramento del calciatore Araujo Daniel, nato il 12/09/1998.

 

 

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