F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0102/CSA pubblicata del 03 Gennaio 2024 – Hellas Verona F.C. S.p.A.

Decisione/0102/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0150/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Lorenzo Attolico – Presidente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Michele Messina – Componente

 Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d'urgenza n. 0150/CSA/2023-2024, proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. in data 28.12.2023,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 127 del 24.12.2023;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.12.2023, il Prof. Avv. Andrea Lepore e udito l’Avv. Stefano Fanini, in rappresentanza del reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 28.12.2023, la Società Hellas Verona propone reclamo avverso la delibera del giudice sportivo, pubblicata in C.U. n. 127 del 24.12.2023, relativa alla gara del 23.12.2023 H. Verona-Cagliari, nella quale si afferma che «considerato che al 7° del secondo tempo sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della soc. Cagliari; considerato altresì che i collaboratori della Procura Federale posizionati in varie parti dell’impianto riportavano nella loro relazione che tali cori venivano intonati da circa 1000 dei 1900 sostenitori della soc. Hellas Verona occupanti il settore denominato curva sud inferiore, considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione a norma dell’art 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi, PQM delibera di sanzionare la soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud inferiore” privo di spettatori e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. 246 del 13.6.2023, così come previsto dall’art. 28, comma 7, CGS».

Tramite il suo legale, la società scaligera contesta sia la ricostruzione degli eventi, sia la sanzione.

In particolare, facendo riferimento a quanto riportato nel rapporto dei commissari di campo, afferma esservi stata una errata qualificazione da parte di questi ultimi dell’evento in discussione, definito di mera contestazione e per pochissimi secondi, nei confronti del calciatore della squadra del Cagliari Antoine Makoumbou, mentre abbandonava il terreno di gioco a seguito dell’espulsione comminata dal direttore di gara.

A sostegno delle proprie tesi, evidenzia l’assenza di alcun riferimento a tale comportamento della tifoseria di casa all’interno del referto degli ufficiali di gara e deposita, altresì, relazione del capo di Gabinetto della Questura di Verona, dott. Iaccarino, del 27 dicembre 2023 nella quale si afferma che dalle valutazioni della DIGOS non sono emerse chiare ed inequivocabili evidenze circa espressioni razziste; e, in data 28 dicembre 2023, relazione chiusura indagini a firma del Questore di Verona, dott. Roberto Masucci.

La reclamante chiede, inoltre, che siano valutate le circostanze attenuanti ed esimenti ex art. 29 C.G.S., per aver posto in essere una serie modelli atti a evitare i comportamenti imputati alla propria tifoseria. In tal senso, deposita documentazione a suffragio.

Pertanto, domanda, in via principale, di annullare e revocare la sanzione comminata nei confronti dell’Hellas Verona FC; in via subordinata, di disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione impugnata ed espletare un supplemento di indagine; in via ulteriormente subordinata, riformare la sanzione nella misura ritenuta di giustizia; e, in via, istruttoria l’assunzione di prove testimoniali dei collaboratori della Procura federale e delle Forze dell’ordine.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti accoglimento per i motivi che seguono.

In via preliminare, va respinta l’istanza di sospensione per svolgimento di indagini ulteriori in ragione della cospicua mole di documenti probatori riferibili sia alla Procura federale che alle Forze dell’ordine, più che sufficienti per esprimere un giudizio.

Ciò posto, appare utile svolgere alcune osservazioni.

In primo luogo, è giusto ribadire, anche per il caso che occupa, che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti degli ufficiali o dei commissari di gara sui quali il Giudice sportivo ha fondato la propria, corretta, decisione costituiscono prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento degli incontri (in tale direzione, oltre a giurisprudenza unanime endofederale, tra cui già Corte.

giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sportiva d’appello, 21 luglio 2020, dec. n. 245; Corte sportiva d’appello, 27 luglio 2020, dec. n. 250; Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 3 maggio 2021, dec. n. 172, Corte sportiva d’appello, 13 marzo 2023, dec. n. 165; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

In secondo luogo, altresì, è opportuno sottolineare che questa Corte è ben consapevole della gravità dei comportamenti di matrice razzista nei confronti dei tesserati, assolutamente intollerabili, stigmatizzati con fermezza sia dal legislatore federale, sia da tutti gli Organi di giustizia sportiva, mediante giurisprudenza consolidata.

È noto infatti che in questa prospettiva si è voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di tutela «in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”» (Corte fed. app., 18 giugno 2021, dec. n. 114).

In tale direzione va ricordato altro recente arresto giurisprudenziale, ove si afferma che «l’intero ordinamento sportivo – in questo conformandosi all’ordinamento internazionale, europeo e nazionale – è informato al principio di non discriminazione. In tal senso, come già ricordato da questa Corte federale (Corte federale di appello – Sezioni unite, n. 105 dell’11 maggio 2021), depongono sia l’art. 2 dello Statuto della FIGC, quinto comma, sia l’art. 28 del codice di giustizia sportiva (d’ora innanzi, CGS), dalla cui lettura emerge la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto alla base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, già Corte federale d’appello Sezioni Unite C.U. n. 90/CFA 2017/2018)» (in questi termini, Corte fed. app., Sez. unite, 31 gennaio 2022, n. 64/CFA/2021-2022/D; in precedenza, vedi la citata Corte fed. app., 11 maggio 2021, n. 105/CFA/2020-2021/A; più di recente, Corte sportiva d’appello, 23 marzo 2023, n. 179/CSA/2022-2023).

Simili, granitici, orientamenti e i rapporti dei collaboratori della Procura federale hanno in maniera del tutto condivisibile condotto in primo grado il Giudice sportivo a sanzionare la società veneta.

Tuttavia, tanto premesso, ai fini di una completa e approfondita valutazione delle circostanze oggetto del presente giudizio, va segnalato che nelle more del procedimento in appello sono emerse una serie di documentazioni prodotte dagli Uffici della Questura di Verona a firma di funzionari e massimi dirigenti della Polizia di Stato e depositate dalla reclamante che il Collegio non può non prendere in considerazione, quali: relazione del capo di gabinetto dott. Iaccarino (all. doc. 1), dichiarazioni della dirigente responsabile dell’ordine pubblico dott.ssa Stefani riferite al DGE dott. Andrea Poncato e, infine, relazione a firma del Questore di Verona, dott. Roberto Masucci (all. Doc. I 1 – Chiusura indagini Questore di Verona).

È bene ricordare che, sovente e in piena sinergia con gli Organi di giustizia sportiva, le documentazioni fornite dalle Forze dell’ordine hanno consentito a questa Corte, in molti casi, di verificare in concreto le azioni poste in essere dai sodalizi per limitare simili deplorevoli accadimenti in relazione ai comportamenti dei propri tifosi, sì da affermarne o meno le responsabilità. Relazioni, investigazioni, atti amministrativi che assumono rilievo nei procedimenti sportivi e che costituiscono elementi spesso decisivi ai fini di una dettagliata ricostruzione delle circostanze nelle quali si svolgono le specifiche vicende, stante l’impossibilità della Procura federale di usufruire di strumenti di indagine ad appannaggio esclusivo della Polizia di Stato (sul rilievo degli atti della p.a. nel giudizio sportivo, v., in senso ampio e per i principi esposti, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. un., 7 gennaio 2021, dec. n. 1).

Orbene, con riguardo agli eventi in discussione, tra i documenti citati, assume importante e assorbente rilievo la relazione finale del procedimento investigativo svolto dalla P.S., minuziosamente dettagliata, a firma del Questore di Verona, dott. Roberto Masucci, depositata in atti dalla reclamante.

È opportuno riportarla testualmente e nella sua interezza, in quanto si inserisce nel merito perfino dello specifico coro oggetto del presente giudizio. In essa si legge: «Ad integrazione di quanto riferito ieri con nota Cat. A.4/23- Uf. Gab. (3602) in esito alla Vostra richiesta di accesso agli atti di cui all'oggetto, si rappresenta che nella giornata odierna questa Digos ha ultimato gli accertamenti esperiti sulla vicenda in argomento anche analizzando le immagini registrate dal sistema di audio-video-sorveglianza di cui è dotato il "Bentegodi". Al riguardo, si conferma che non è emerso alcunché di rilevante che possa integrare violazioni procedibili d'ufficio come quelle previste e punite dell'art. 2 del D.I.gs. 01/03/2018, n. 21. In virtù di tali risultati negativi sotto il profilo penalistico, si ritiene possibile ostendere nel dettaglio gli esiti degli accertamenti esperiti. L'ascolto dell'audio registrato dalle telecamere 54 Curva Nord est MIC - 60 Curva Nord - Ovest MIC - 62 Curva Sud - Ovest MIC - 68 Curva Sud - Est MIC, ha permesso di appurare quanto segue.

- Sequenza temporale 19:08:55- 19:09:01; si percepisce una bordata di fischi;

- Sequenza temporale 19:09:28 - 19:09:40; si percepisce una bordata di fischi;

- Sequenza temporale 19:09:57 - 19:10:00;

si percepiscono una bordata di fischi, urla e un "buuu" fragoroso (diverso dal suono "uh-uh-uh" tipico di chi imita il verso della scimmia, ovvero diverso da quella becera espressione di razzismo purtroppo non nuova negli stadi) che, per quanto assai maleducato, non appare connotato da un palese tenore discriminatorio nei confronti di persone di colore.

Si precisa che le predette sequenze sono state rilevate in corrispondenza con il 7° minuto del secondo tempo della partita in parola.Dagli approfondimenti svolti sulla dinamica dei fatti, dunque, si ribadisce che non sono emerse chiare ed inequivocabili evidenze circa espressioni razziste adoperate da un consistente numero di tifosi della Curva Sud. Gli elementi acquisiti orienterebbero invece la valutazione dei citati cori su un piano di mera (sebbene riprovevole) contrapposizione sportiva, essendo stati rivolti contro Antoine Makoumbou perché il menzionato calciatore del Cagliari dapprima aveva effettuato un tackle scomposto contro un avversario (condotta sportivamente punita dal direttore di gara con la seconda ammonizione) e poi aveva avuto una plateale reazione di rabbia nella fase di abbandono del terreno di gioco (aveva scalciato una bottiglietta d'acqua)».

Tali elementi – quali addirittura “l’ascolto dell’audio registrato dalle telecamere” dello Stadio Bentegodi, con riferimento alle specifiche sequenze temporali incriminate, chiaramente nella disponibilità soltanto delle Forze dell’ordine – si mostrano utili a integrare quanto riferito dai collaboratori della Procura federale sul terreno di gioco e conducono questa Corte a ritenere che, nella particolare fattispecie che occupa e vista l’eccezionalità delle evidenze prodotte con estrema solerzia dalla Questura di Verona, non possa essere provato oltre ogni ragionevole dubbio il contenuto discriminatorio dei cori inizialmente imputati alla tifoseria scaligera.

Fermo il granitico principio sancito dal sopra richiamato Art.61, comma 1, C.G.S., infatti, in presenza di evidenze estremamente dettagliate, provenienti da soggetti terzi di particolare affidabilità, i rapporti degli ufficiali e dei commissari di Gara possono essere, come nella specie, integrati ai fini della loro valutazione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Conferma la sospensione comminata con C.U. n. 246 del 13.06.2023, così come previsto dall'art. 28, comma 7, C.G.S.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                        Lorenzo Attolico

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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