F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0075/CFA pubblicata il 18 Gennaio 2024 (motivazioni) – PT/sig. Francesco Garenna
Decisione/0075/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0073/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti – Componente
Antonino Anastasi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0073/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 14.12.2023,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 116 dell’11.12.2023;
visti il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza dell’11.01.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l’avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale; nessuno è comparso per il sig. Francesco Garenna.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’atto che ha dato origine alla presente vicenda contenziosa il Procuratore federale ha deferito avanti al Tribunale federale nazionale– Sezione disciplinare il sig. Francesco Garenna, all'epoca dei fatti associato A.I.A., con la qualifica di Arbitro effettivo, appartenente alla Sezione A.I.A. di Cosenza, per rispondere della violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3, lett. a), b) e c) del Regolamento AIA nonché degli artt. 5, 6.7 e 7.3 del Codice etico e di comportamento AIA, per avere lo stesso leso l’onore, il prestigio e il decoro del Presidente della Sezione AIA di Cosenza, A.B. Francesco Scarcelli, con la seguente dichiarazione trasmessa dallo stesso a mezzo registrazione audio WhatsApp mediante utenza telefonica: “Non perdi occasione per essere un grandissimo cretino; invece di chiamarmi, e di dirmi “senti paga la quota sezionale così da settembre ricominci ad arbitrare”, non mi hai neanche chiamato, perché a te non te ne frega niente delle persone; a te ti interessa solo dei tuoi amici, punto e basta; che perdi un ragazzo, e che un ragazzo esce dall’AIA, a te non te ne frega un…. (omissis), sei stato per l’ennesima volta un grandissimo cretino, speriamo di non rivederci mai più”.
Nel corso del procedimento la Procura ha chiesto l’irrogazione al deferito della sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.
Con la decisione impugnata l’adito Tribunale nazionale ha però declinato la propria competenza, ritenendo la controversia devoluta al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria.
La decisione è stata impugnata con l’atto di reclamo all’esame dalla Procura federale la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, con rinvio al Tribunale nazionale.
Il sig. Garenna Francesco non si è costituito e non ha svolto attività difensiva.
All’udienza dell’11 gennaio 2024, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato assunto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.
Con la decisione impugnata il Tribunale nazionale ha affrontato il problema interpretativo derivante dalla antinomia rilevabile tra l’art. 62 del nuovo regolamento AIA emanato dalla Federazione il 23 dicembre 2022 con C.U. 97/A (il quale prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale) e gli artt. 84 e 92 del Codice di giustizia sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale nazionale e Tribunale territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.
Il Tribunale, confermando il proprio pregresso orientamento giurisprudenziale, ha al riguardo ritenuto di ribadire la prevalenza delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva, per un duplice ordine di motivi.
Da un lato – secondo il Tribunale – il criterio di gerarchia delle fonti porterebbe a privilegiare il Codice di giustizia sportiva come fonte di rango superiore al Regolamento AIA; dall’altro, ai sensi dell’art. 33 comma 7 dello Statuto federale, solo il Codice sarebbe fonte idonea a disegnare le competenze dei vari organi in cui si articola il sistema di giustizia federale.
L’impostazione ermeneutica seguita dal Tribunale non può essere condivisa, per le ragioni di ordine sistematico enunciate dalle Sezioni Unite di questa Corte federale con la decisione n. 0009/CFA/2023-2024, pubblicata il 17.7.2023, (e poi a più riprese ribadite dall’Organo nomofilattico in particolare nelle decisioni nn. 46, 47 e 48 tutte pubblicate in data 17/10/2023 nonché nella decisione n. 68 del 22/12/2023) alle quali il Collegio presta convinta adesione.
In primo luogo infatti, come ben evidenziato nella citata decisione n. 9 del 17/7/2023, “accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale. (dec. citata).
In secondo luogo deve comunque rilevarsi che anche applicando in maniera puntuale il criterio di gerarchia delle fonti gli esiti ermeneutici non cambierebbero.
Come infatti altresì evidenziato dalle citate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, “per individuare tale gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all’art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (Corte sportiva d’appello nazionale, SS.UU., n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara – la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale. Orbene, il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: “ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado”. Appare evidente, pertanto, la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell’assegnare “all’AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale. (ibidem).
Dalle considerazioni ora svolte discende che erroneamente il Tribunale nazionale si è dichiarato incompetente a giudicare la controversia all’esame e che pertanto la decisione impugnata va, sul punto, integralmente riformata.
Così decisa la questione preliminare di competenza, può scrutinarsi il merito della vicenda oggetto del deferimento, non sussistendo i presupposti – per le ragioni esposte nella più volte richiamata decisione n. 0009/CFA-2023-2024 (cui si rinvia anche la citazione dei precedenti in termini) - per rimettere il procedimento al primo giudice, atteso che la fattispecie non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di rinvio enunciate dall’art. 106 C.G.S. con disposizioni non suscettibili di interpretazione estensiva.
Come enunciato nelle premesse, la Procura federale addebita al sig. Francesco Garenna la violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3, lett. a), b) e c) del Regolamento AIA nonché degli artt. 5, 6.7 e 7.3 del Codice etico e di comportamento AIA, per avere lo stesso leso l’onore, il prestigio e il decoro del Presidente della Sezione AIA di Cosenza, Arbitro benemerito Francesco Scarcelli, con la dichiarazione (trasmessa dallo stesso a mezzo registrazione audio WhatsApp mediante utenza telefonica) riportata nelle premesse.
Come risulta dagli atti del procedimento il comportamento materiale oggetto del deferimento è documentalmente provato in quanto la Procura ha acquisito e depositato il file audio (la cui autenticità non è stata in alcun modo disconosciuta dall’interessato) contenente le espressioni ingiuriose di cui sopra, evidentemente lesive dell’onore, del prestigio e del decoro dell’A.B. Francesco Scarcelli, Presidente della Sezione AIA di Cosenza.
Sul piano applicativo, a giudizio di questa Corte, la sanzione di quattro mesi di sospensione, richiesta dalla Procura in riferimento alla accertata violazione, non è però adeguata in quanto – sotto un primo profilo - non tiene conto della gravità dell’illecito commesso e documentalmente provato, e quindi non esprime la giusta portata di effettività e afflittività.
Soprattutto – in una più ampia prospettiva - una sanzione di così modesta entità non sembra tenere conto - a giudizio di questa Corte - del rilievo che la figura arbitrale riveste nell’ordinamento federale.
Come infatti evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (cfr. per tutte Corte federale SS.UU. n. 69 del 27/12/2023).
Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue certamente che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi e aggressivi (o peggio violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità.
E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un contegno consono al ruolo rivestito e un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi.
Nel caso all’esame, invece, il deferito ha violato tutte le norme che espressamente impongono ad ogni associato AIA di mantenere un contegno rispettoso e pacato, oltre che nei confronti dei terzi esterni all’Associazione, anche nei confronti di tutti i colleghi e quindi a maggior ragione nei confronti del proprio Presidente di sezione.
Non risultando dagli atti alcuna specifica circostanza attenuante o esimente, a giudizio di questa Corte tale comportamento va pertanto ragionevolmente sanzionato, pur tenendo conto del limitato rilievo pubblico della vicenda, con la sospensione per mesi otto, e dunque con sanzione pari al doppio di quella originariamente richiesta dalla Procura reclamante.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Francesco Garenna la sanzione della sospensione di mesi 8 (otto).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce