F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0076/CFA pubblicata il 18 Gennaio 2024 (motivazioni) – Procura Federale/Sig. Enrico Menchini

Decisione/0076/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0074/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0074/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 19.12.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione Disciplinare, n. 121 del 13.12.2023;

visti il reclamo con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza dell’12.01.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l’avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale; nessuno è comparso per il sig. Enrico Menchini.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto che ha dato origine alla presente vicenda contenziosa il Procuratore federale ha deferito avanti al Tribunale nazionale federale – Sezione disciplinare il sig. Enrico Menchini, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sez. AIA di Viareggio, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lettere a) e b), del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, per avere, in occasione della partita Retignano-Villafranchese del 29.04.2023, valevole quale semifinale play off per il campionato di terza categoria del C.R. Toscana, dalla tribuna e durante l’intera durata della predetta partita, urlato frasi offensive inizialmente all’indirizzo dell’assistente n. 2, sig. Alessio Bragoni, posizionato vicino alla tribuna, per proseguire poi all’indirizzo dell’arbitro effettivo sig. Jacopo Tedeschi e dell’assistente n. 1, sig. Giacomo Sergiampietri; precisamente diceva testualmente: “Non corri, non stai mai in linea, non sai tenere la bandierina in mano, la bandierina mettitela su per ( omissis), siete inguardabili, se fossi stato io l’osservatore avrei dato a tutti l’8,20,... testa e teste ( omissis), siete vergognosi, (omissis) (omissis) (omissis).

Nel corso del procedimento la Procura ha chiesto l’irrogazione al deferito della sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

Con la decisione impugnata l’adito Tribunale nazionale ha però declinato la propria competenza, ritenendo la controversia devoluta al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana.

La decisione è stata impugnata con l’atto di reclamo all’esame dalla Procura federale la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, con rinvio al Tribunale nazionale.

Il sig. Enrico Menchini non si è costituito e non ha svolto attività difensiva.

All’udienza dell’11 gennaio 2024, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.

Con la decisione impugnata il Tribunale nazionale ha affrontato il problema interpretativo derivante dalla antinomia rilevabile tra l’art. 62 del Nuovo Regolamento AIA emanato dalla Federazione il 23 dicembre 2022 con C.U. 97/A (il quale prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale) e gli artt. 84 e 92 del Codice di giustizia sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale nazionale e Tribunale territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Il Tribunale, confermando il proprio pregresso orientamento giurisprudenziale, ha al riguardo ritenuto di ribadire la prevalenza delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva, per un duplice ordine di motivi.

Da un lato – secondo il Tribunale – il criterio di gerarchia delle fonti porterebbe a privilegiare il Codice di giustizia sportiva come fonte di rango superiore al Regolamento AIA; dall’altro, ai sensi dell’art. 33, comma 7, dello Statuto federale, solo il Codice sarebbe fonte idonea a disegnare le competenze dei vari Organi in cui si articola il sistema di giustizia federale.

L’impostazione ermeneutica seguita dal Tribunale non può essere condivisa, per le ragioni di ordine sistematico enunciate dalle Sezioni Unite di questa Corte federale con la decisione n. 0009/CFA/2023-2024, pubblicata il 17.7.2023, (e poi a più riprese ribadite dall’Organo nomofilattico in particolare nelle decisioni nn. 46, 47 e 48 tutte pubblicate in data 17/10/2023 nonché nella decisione n. 68 del 22/12/2023) alle quali il Collegio presta convinta adesione.

In primo luogo infatti, come ben evidenziato nella citata decisione n. 9 del 17/7/2023, “ accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale. (dec. citata).

In secondo luogo deve comunque rilevarsi che anche applicando in maniera puntuale il criterio di gerarchia delle fonti gli esiti ermeneutici non cambierebbero.

Come infatti altresì evidenziato dalle citate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, “ per individuare tale gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all’art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (Corte sportiva d’appello nazionale, SS.UU., n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara – la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale. Orbene, il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: “ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado”. Appare evidente, pertanto, la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell’assegnare “all’AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale. (ibidem).

Dalle considerazioni ora svolte discende che erroneamente il Tribunale nazionale si è dichiarato incompetente a giudicare la controversia all’esame e che pertanto la decisione impugnata va, sul punto, integralmente riformata.

Così decisa la questione preliminare di competenza, può scrutinarsi il merito della vicenda oggetto del deferimento, non sussistendo i presupposti – per le ragioni esposte nella più volte richiamata decisione n. 0009/CFA-2023-2024 (cui si rinvia anche la citazione dei precedenti in termini) - per rimettere il procedimento al primo giudice, atteso che la fattispecie non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di rinvio enunciate dall’art. 106 C.G.S. con disposizioni non suscettibili di interpretazione estensiva.

Come enunciato nelle premesse, la Procura federale addebita al sig. Enrico Menchini, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sez. AIA di Viareggio, la violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lettere a) e b), del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, per avere, in occasione della partita Retignano-Villafranchese del 29.04.2023, valevole quale semifinale play off per il campionato di terza categoria del C.R. Toscana, dalla tribuna e durante l’intera durata della predetta partita, urlato le frasi offensive sopra riportate all’indirizzo della terna arbitrale.

Alla luce delle risultanze dell’inchiesta disciplinare, la condotta materiale oggetto del deferimento deve ritenersi ampiamente provata, nonostante le smentite dell’interessato.

Molteplici testimonianze (provenienti non solo dalla terna arbitrale ma da dirigenti delle squadre in campo nonché da soggetti appartenenti alla stessa Sezione AIA di Viareggio presenti sugli spalti) hanno infatti individuato con precisione il Menchini come protagonista dell’episodio e descritto in modo concordante il comportamento esagitato da questi tenuto durante tutto il corso della partita, nonchè le frasi offensive e volgari profferite nell’occasione.

Tutti i testimoni concordano altresì nel rilevare che l’interessato indossava una tuta riportante il logo dell’AIA.

A fronte di tali univoche risultanze probatorie, a giudizio di questa Corte, la sanzione di sei mesi di sospensione, richiesta dalla Procura in riferimento alla accertata violazione, non è adeguata in quanto – sotto un primo profilo - non tiene conto della gravità dell’illecito commesso e provato, e quindi non esprime la giusta portata di effettività e afflittività.

Soprattutto – in una più ampia prospettiva - una sanzione di così contenuta entità non sembra tenere conto - a giudizio di questa Corte - del rilievo che la figura arbitrale riveste nell’ordinamento federale.

Come infatti evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (cfr. per tutte Corte federale SS.UU. n. 69 del 27/12/2023).

Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue certamente che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi e aggressivi (o peggio violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità.

E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un contegno consono al ruolo rivestito e un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi.

Nel caso all’esame, invece, il sig. Menchini ha violato in modo patente tutte le norme che espressamente impongono ad ogni associato AIA di mantenere un contegno rispettoso, corretto e pacato, oltre che nei confronti dei terzi esterni all’Associazione, anche nei confronti di tutti i colleghi.

Il deferito, infatti, non soltanto ha ripetutamente urlato all’indirizzo della terna arbitrale insulti irriferibili e volgari, chiaramente percepiti da tutti gli astanti, ma addirittura ha tenuto tale ingiustificabile comportamento in un contesto locale in cui (anche a voler prescindere dalla tuta AIA indossata nell’occasione) risultava comunque chiaramente individuato come arbitro da parte del pubblico in tribuna.

A giudizio di questa Corte tale condotta riprovevole va pertanto ragionevolmente sanzionata, tenendo conto del rilievo pubblico della vicenda e del nocumento all’immagine dell’AIA da essa derivato, con la sospensione per mesi dodici, e dunque con sanzione pari al doppio di quella originariamente richiesta dalla Procura reclamante.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Enrico Menchini la sanzione della sospensione di mesi 12 (dodici).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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