F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0077/CFA pubblicata il 22 Gennaio 2024 (motivazioni) – sigg.ri Patrizia Diodati – Serafino Caucci – SSDARL Tivoli Calcio 1919/Procura Federale

Decisione/0077/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0060/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Roberto Caponigro – Componente

Sergio Della Rocca – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Paola Palmieri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 60/CFA/2023-2024 proposto dai sigg.ri Patrizia Diodati e Serafino Caucci e dalla società SSDARL Tivoli Calcio 1919 in data 22.11.2023

contro

Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale n. 0096/TFNSD-2023-2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 10.01.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Paola Palmieri e uditi gli Avv.ti Carlo Sartini e Laura Valentina Mascioli per i sigg.ri Patrizia Diodati e Serafino Caucci e per la società SSDARL Tivoli Calcio 1919; Avv. Ilaria Angelini per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il procedimento trae origine dall’esposto inviato in data 3.5.2023 dal sig. Vincenzo Bozzaotre tramite il suo difensore. Questi, premesso di essere stato tesserato nella stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza dal 20.02.2023, con la società SSDARL Tivoli Calcio 1919 (militante nel campionato di serie D), con cui aveva sottoscritto regolare accordo economico ex art. 94 ter NOIF depositato presso gli Uffici della LND, per l’importo complessivo di 3.000,00, ha quindi esposto che:

- dalla data del 14.03.2023, in palese violazione della normativa federale, ovvero dell’art. 91 NOIF, nonché degli art. 3, 6 e 7 del protocollo d’intesa AIC/LND del 21.10.2014, e in assenza di alcuna legittima giustificazione, la compagine gli impediva di svolgere la corretta, convenuta e dovuta attività, dapprima precludendogli l’accesso all’impianto sportivo e, successivamente, invitandolo a partecipare esclusivamente agli allenamenti della squadra Juniores e Under 17 con raccomandata del 15 marzo 2023;                                                                              

- che le motivazioni di tale provvedimento erano da individuare nella volontà della compagine sportiva di “alleggerirsi” del compenso pattuito e nel “conseguente mancato accoglimento di tale richiesta”;

- di essersi opposto con pec del 24.03.2023 alle disposizioni societarie, con contestuale richiesta di immediato reintegro in prima squadra e di versamento dei compensi maturati;

- di essersi comunque presentato nuovamente al campo di allenamento per svolgere le sedute con la Juniores pur in presenza di un’evidente “degradazione dell’attività sportiva di preparazione, addestramento ed allenamento”, peraltro accompagnata dal tentativo di dissuaderlo dalla partecipazione di detti allenamenti facendogli mancare “addirittura il materiale tecnico per svolgerli”;

- che i tentativi di comporre bonariamente la vicenda non avevano sortito effetto alcuno, nonostante l’ampia disponibilità dimostrata, sebbene costretto ad allenarsi con la squadra Juniores ed in assenza di compensi.

A seguito della conclusione delle indagini, con memoria depositata ai sensi dell’art. 123 C.G.S., la legale rappresentante incolpata Patrizia Diodati evidenziava l’infondatezza degli addebiti di cui al deferimento, imputando unicamente al comportamento irriguardoso del tesserato ed alla relazione dello staff tecnico la decisione di escluderlo dalla rosa della prima squadra, come esposto con raccomandata del 15 marzo 2023 che l’interessato si rifiutava di ricevere. Rilevava, in ogni caso, che il preteso declassamento rappresentava solo il tentativo di rispettare gli obblighi diretti al mantenimento della forma fisica del calciatore nonostante l’impossibilità per i motivi indicati nella raccomandata del 15 marzo 2023 di proseguire il rapporto preventivamente stabilito. Allegava alla memoria la dichiarazione di Serafino Caucci, resa al difensore ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., il quale rappresentava di non essere mai stato socio e di non avere mai potuto effettuare alcuna esclusione dalla rosa, tanto meno del Sig. Vincenzo Bozzaotre; di Massimiliano Troiani, allenatore della under 17, e di Sabucci Giuseppe, collaboratore esterno della società, i quali evidenziavano la scarsa partecipazione agli allenamenti della juniores e la reazione scomposta del calciatore all’atto della comunicazione della esclusione dalla rosa e della non convocazione alla partita con il Portici; del Sig Francesco Aleandri, gestore di un agriturismo, che aveva ospitato i ritiri della Tivoli Calcio, che riferiva di atteggiamenti arroganti del calciatore durante i soggiorni presso detto agriturismo prima e dopo la cessazione del rapporto con il Tivoli Calcio quando veniva invitato a sgomberare il suo alloggio.

A seguito di istruttoria in cui venivano anche sentiti il Bozzatotre e altri testi, con atto del 6 settembre 2023, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare la sig.ra Patrizia Diodati “all’epoca dei fatti tesserata in qualità di amministratore unico, nonché legale rappresentante pro tempore della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa formalmente disposto, quale amministratore unico della Società SSDARL Tivoli Calcio 1919, l’esclusione del calciatore sig. Vincenzo Bozzaotre, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 e dalla Società contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D, dal 20 febbraio 2023 al 30.6.2023, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute e allenamenti, in via permanente dal 14.3.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato e negli allenamenti della squadra Juniores e Under 17 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato”, oltre che della “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, consentito e/o comunque non impedito che, il sig. Caucci Serafino, soggetto non tesserato e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse della società dalla stessa rappresentata, disponesse l’esclusione del calciatore”; il sig. Caucci Serafino, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso effettivamente e senza titolo alcuno, in quanto soggetto non appartenente alla compagine societaria, disposto l’esclusione del calciatore sig. Vincenzo Bozzaotre; la società SSDARL Tivoli Calcio 1919 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Diodati Patrizia e dal sig. Serafino Caucci, come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

Instaurato il giudizio innanzi al Tribunale federale, con atto di fissazione dell’udienza notificato in data 29 settembre 2023 tanto a Patrizia Diodati presso il difensore e presso la sede della società quanto al Sig. Serafino Caucci, quest’ultimo presso il domicilio digitale della società, si costituivano in giudizio la sig.ra Patrizia Diodati ed il sig. Serafino Caucci (quest’ultimo previa nomina del difensore con atto del 16 ottobre 2023), i quali, con memoria ex art. 85, co. 1, del Codice di giustizia sportiva, lamentavano la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dai soggetti auditi in sede di indagine, che avrebbero dovuto indurre la Procura federale alla richiesta di archiviazione.

Il rappresentante della Procura federale, riportatosi al deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: per la sig.ra Patrizia Diodati, mesi 9 (nove) di inibizione; per il sig. Serafino Caucci, mesi 6 (sei) di inibizione; per la SSDARL Tivoli Calcio 1919, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

All’esito del dibattimento, il Tribunale considerava provata con ragionevole certezza la responsabilità dei deferiti. In particolare, secondo il Tribunale, l’attività istruttoria era tale da confermare il contenuto dell’esposto e, con esso, la illiceità del comportamento lamentato. Nonostante il tesseramento ed il successivo accordo economico del 14.3.2023, infatti, il tesserato Bozzaotre veniva di fatto escluso dalla rosa di prima squadra ed invitato ad allenarsi con le squadre Juniores e Under 17.

La circostanza, in disparte l’esclusione tecnica dalla gara Portici - Tivoli del giorno 11.3.2023, di cui apprendeva nella immediatezza della stessa, gli veniva riferita dal sig. Serafino Caucci, che diversi testimoni (lo stesso Bozzaotre, i tesserati Colantoni Francesco Paolo, Sfanò Marco e, ancora, Cotroneo Carlo) indicavano essere il “Patron” del sodalizio.

Inoltre, sempre secondo il Tribunale, nonostante il richiamo alla scelta tecnica da parte dell’allenatore Cotroneo Carlo, le motivazioni addotte dalla società nella raccomandata a mano del 15.3.2023, rifiutata dal calciatore (“atteggiamenti e comportamenti non in linea con una condotta volta al rispetto dell’etica professionale ed a seguito relazione staff tecnico inerente alcune e diverse sue criticità”), non potevano ritenersi confermate in quanto tutti i soggetti auditi hanno infatti riferito di un comportamento del Bozzaotre “esemplare” nei confronti della dirigenza e degli altri calciatori (v. dichiarazione Sfanò Marco).

A tutto voler concedere, dunque, quand’anche il Bozzaotre, nel momento in cui gli è stata comunicata l’esclusione dalla rosa della prima squadra, possa avere avuto una particolare reazione, di tale asserita reazione ovvero “aggressione”, come definita dai deferiti, non risultavano essere state dedotte, né allegate, circostanze tali da non consentirne “più” l’integrazione nella rosa della prima squadra, espressamente denegata con la raccomandata a mano del 15.3.2023.

 Di alcun supporto sul punto, inoltre, le tesi difensive dei deferiti, ancorate a presunti comportamenti del Bozzaotre in quanto successivi alla comunicazione della sua esclusione dalla rosa della prima squadra.

Quanto, infine, alla mancata convocazione del sig. Serafino Caucci ai fini della sua audizione da parte della Procura federale, il Tribunale rilevava che questi, pur attinto dalla CCI, non aveva poi chiesto di essere sentito, né di inviare una memoria difensiva; da cui l’insussistenza di una violazione del diritto di difesa dell’incolpato.

Sulla base di tali motivazioni il Tribunale riteneva accertate le violazioni di cui al deferimento da parte della sig.ra Diodati Patrizia e del Sig. Serafino Caucci, condotte di cui era ritenuta responsabile anche la SSDARL Tivoli Calcio 1919 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, co. 1 e 2, CGS. Pertanto irrogava le seguenti sanzioni, comunque in misura minore rispetto a quelle richieste dalla Procura, tenuto conto sia del successivo adempimento degli accordi economici da parte della società sia del breve periodo di contrattualizzazione: per la sig.ra Patrizia Diodati, mesi 3 (tre) di inibizione; per il sig. Serafino Caucci, mesi 1 (uno) di inibizione; per la società SSDARL Tivoli Calcio 1919, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Avverso tale decisione proponevano gravame gli odierni reclamanti i quali, premessa la generale mancanza di prova dei fatti lamentati con l’esposto, in rito contestavano la regolarità dell’iter notificatorio al deferito Serafino Caucci, in quanto lo stesso veniva a conoscenza dell’esistenza del procedimento de quo solo all’esito della comunicazione di conclusione delle indagini della Procura federale e, non anche in precedenza, come avvenuto regolarmente per la sig.ra Diodati, risultando convocato espressamente per l’audizione con Pec del 3 luglio 2023, tale “Mario Gaucci”, soggetto assolutamente non riconducibile al Serafino Caucci, peraltro con comunicazione trasmessa all’indirizzo Pec della Società Tivoli Calcio, della cui compagine Serafino Caucci non fa parte. Anche la comunicazione della conclusione delle indagini veniva trasmessa all’indirizzo Pec della Società e non direttamente a recapito riconducibile al Serafino Caucci. Ciò determinando ab origine un vizio procedurale che non ha consentito al Serafino Caucci di approntare una adeguata “difesa tecnica” sin dalla fase genetica del procedimento, proprio perché non faceva parte della compagine societaria, come da premessa dell’atto impugnato.

Nel merito indicavano come pacificamente acquisita, nel corso della istruttoria, la prova della circostanza per cui il calciatore Bozzaotre veniva escluso dalla prima squadra, innanzitutto per una “scelta tecnica” da parte dell’allenatore, Carlo Cotroneo, alla stregua di quanto dichiarato dallo stesso Cotroneo, in sede di escussione, e di quanto illustrato al Bozzaotre, nella lettera raccomandata del 15.3.2023; in secondo luogo, in conseguenza dei comportamenti del Bozzaotre contrari all’etica professionale, confermati anche da soggetti terzi, quali il gestore responsabile dell’agriturismo “Colle Paciocco”, presso cui il calciatore aveva soggiornato.

Il coinvolgimento del Sig. Caucci sarebbe poi smentito dal fatto che lo stesso nel giorno in cui veniva consegnata la raccomandata de qua al calciatore, non si trovasse presso lo stadio “Olindo Gallo”, bensì presso lo Stadio Comunale “Ripoli”, alla presenza di altre persone testimoni. Contrariamente a quanto affermato dal Bozzaotre, il sig. Serafino Caucci non è tesserato nell’ambito della società Tivoli Calcio e non svolge alcun ruolo attivo nell’ambito della compagine societaria, ragion per cui non avrebbe mai potuto prendere decisioni in merito alla esclusione del Bozzaotre né lo ha fatto, in concreto, nel caso di specie.

Quanto alle chat intercorse tra il Bozzaotre e la Diodati, esse sarebbero tali da dimostrare i veri scopi del Bozzaotre il quale, pur non potendo giocare per i motivi indicati dalla società, avrebbe strumentalmente agito per presentarsi al campo e farsi cacciare.

Il fatto che tale chat, per quanto rilevato dal Tribunale, si colloca temporalmente in un momento successivo alla comunicazione della esclusione dalla rosa della prima squadra non avrebbe rilievo in quanto, in ogni caso, indicativa delle condotte irriguardose tenute dal Bozzaotre nei confronti della Società.

L’applicazione dell’art. 91 N.O.I.F., ad ogni modo, sarebbe riferibile a condizioni di normalità di rapporto mentre, nel presente caso, verrebbero in rilievo problematiche di natura tecnico-sportiva, di salute e comportamenti, a loro volta disciplinarmente rilevanti, tenuti dal calciatore.

La condotta contestata agli odierni deferiti, inoltre, non sarebbe in ogni caso riconducibile nell’alveo del c.d. mobbing sportivo, ovvero in un rapporto di lavoro calcistico, giacché, nel caso che ne occupa, difettano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Affinché il “degradamento” de quo possa costituire mobbing perpetrato in danno del calciatore, sarebbero necessari determinati presupposti ovvero che il rapporto di lavoro venga assunto come contratto di lavoro subordinato; che siano posti in essere atti prevaricatori ed ingiustificati, ripetuti nel tempo (secondo costante giurisprudenza, almeno tre mesi nell’ambito del mobbing sportivo), con una particolare intensità e frutto di una condotta preordinata alla emarginazione del soggetto mobbizzato; con il fine ultimo di indurre il calciatore al rinnovo del contratto o alla riduzione dell’ingaggio; che sia possibile dimostrare un danno biologico o esistenziale del lavoratore-calciatore. Presupposti questi insussistenti nel caso de quo.

Di qui, a detta dei reclamanti, l’erroneità della sentenza basata in via esclusiva sull’esposto e sulla indimostrata tesi del calciatore secondo cui le motivazioni del provvedimento di esclusione andrebbero individuate nella volontà della compagine sportiva di “alleggerirsi” del compenso pattuito.

Da ultimo e, in via subordinata, i reclamanti hanno contestato la sanzione della inibizione irrogata dal Tribunale federale a carico di Patrizia Diodati e Serafino Caucci, ritenendo che le sanzioni irrogate non rispondano ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dal Codice di giustizia sportiva, non correttamente ricollegate alla natura ed alla gravità del fatto commesso, nonché delle circostanze attenuanti.

All’esito dell’udienza del 14 dicembre 2023, con dispositivo/0059/CFA-2023-2024, il giudizio era rimesso alle Sezioni Unite.

In vista dell’udienza del 10 gennaio innanzi alle Sezioni Unite, la Procura federale depositava memoria con cui contestava le censure di cui al reclamo, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza. All’udienza, tenuta in video conferenza, dopo la rituale discussione, nel corso della quale i difensori presenti e il rappresentante della Procura federale hanno illustrato le proprie tesi difensive insistendo nelle richieste e conclusioni già rassegnate, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover esaminare il primo motivo con cui è contestata la irregolarità dell’ iter notificatorio al deferito Serafino Caucci, sia per il fatto che lo stesso era venuto a conoscenza del procedimento solo all’esito della comunicazione dell’atto di conclusione delle indagini della Procura federale a suo carico, sia tenuto conto che la convocazione per l’audizione con pec del 3 agosto 23 era diretta a tale Mario Caucci e non a Serafino Caucci.

Anche la PEC con cui era avvisato della comunicazione di conclusione delle indagini-CCI, in ogni caso, era indirizzata presso la società di cui il Caucci non faceva parte e non direttamente al suo recapito.

Al riguardo si osserva che, in effetti, sia la CCI che il deferimento sono state indirizzate a Patrizia Diodati presso il suo legale e nel domicilio eletto presso quest’ultima, mentre, nel caso del Sig. Serafino Caucci, sono avvenute esclusivamente presso la SSDARL Tivoli Calcio 1919.

Al di là della possibilità di considerare regolare tale notifica - tenuto conto della posizione di “Patron” di fatto della società, per quanto si dirà oltre, e di conseguenza, informato dei fatti riguardanti la società - in ogni caso si osserva che tale eccezione risulta formulata per la prima volta nell’atto di reclamo, mentre non ne viene fatto cenno nella memoria difensiva redatta per l’udienza di primo grado del 26.10.2023 nell’interesse della Sig.ra Patrizia Diodati. In tale sede risulta costituito anche il Sig. Caucci che si è difeso esclusivamente nel merito, sottoponendo a critica l’istruttoria della Procura e contestando la partecipazione alle condotte di cui al deferimento. Veniva pertanto negata sotto ogni profilo la partecipazione alla vicenda.

L’eccezione relativa al difetto di comunicazione degli atti interni al procedimento, formulata per la prima volta in appello, deve, pertanto, considerarsi inammissibile.

E’ pur vero che il Caucci lamenta di non avere potuto partecipare in sede istruttoria risultando convocato un altro soggetto al suo posto.

Tuttavia, anche in relazione a tale profilo, il Collegio ritiene di condividere quanto affermato sul punto dal Tribunale ovvero che, pur essendo venuto a conoscenza del procedimento disciplinare a suo carico e, in particolare, pur attinto dalla CCI, non ha poi chiesto di essere sentito. A tale conclusione si aggiunge che il Caucci, anziché chiedere alla Procura di essere sentito, ha preferito rendere una dichiarazione testimoniale sottoscritta dallo stesso in data 28.08.2023 e depositata in atti con la memoria difensiva prodotta nell’interesse di Patrizia Diodati per il tramite del proprio difensore, Avv. Laura Valentina Mascioli, con pec del 30.08.2023, con cui l’interessato ha in ogni caso preso posizione sui fatti al medesimo ascritti per mezzo della dichiarazione testimoniale allegata dalla deferita Patrizia Diodati alla prima memoria depositata ai sensi dell’art. 123 CGS.

Parimenti, e come sopra evidenziato, dopo essere venuto a conoscenza del deferimento, si è difeso in primo grado anche nel merito delle accuse e accettando il contraddittorio, come risulta dal mandato difensivo conferito all’Avv. Carlo Sartini con la dichiarazione di nomina di difensore di fiducia del 16 ottobre in atti, in seguito alla quale il predetto legale ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 83 C.G.S. nel procedimento innanzi al Tribunale per l’udienza del 26 ottobre 2023 difendendosi nel merito e sconfessando la sua posizione di “Patron” della società e ritenendo indimostrata la partecipazione alla vicenda de qua.

Di qui l’infondatezza del motivo in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

Tali conclusioni trovano conforto nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla garanzia del contraddittorio all’interno del procedimento disciplinare, ha più volte evidenziato che i termini a difesa sono previsti nell’interesse della parte e solo questa può dolersi della loro violazione. Per principio generale, che si ricava dalle disposizioni del codice di procedura civile in materia di nullità degli atti processuali (artt. 156 e ss. CPC), nel caso in cui la parte a beneficio della quale il termine a difesa è posto – e, dunque, ai fini che qui interessano, il deferito – non eccepisca la sua violazione prontamente e, comunque, nella prima difesa utile, ed invece espleti integralmente la sua attività difensiva, implicitamente rinuncia all’eccezione dando prova che il mancato rispetto del termine non le ha procurato alcuno svantaggio. La nullità (anche extraformale) è, così sanata e il giudizio potrà procedere verso la decisione finale. La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali (v. Sezione II, n. 65/2019-2020; Sezione I, n. 0084/2022-2023; Sezioni unite, n. 97/2020-2021).

Del resto, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Sezione I, n. 84/2022-2023 che richiama Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018).

Nel caso di specie, il fatto che la comunicazione degli atti del procedimento sia avvenuta presso la società non ha impedito al deferito di venirne a conoscenza tanto che, in vista dell’udienza innanzi al Tribunale federale, il deferito medesimo, oltre a conferire mandato a rappresentarlo ad un difensore, ha comunque depositato una tempestiva memoria, esponendo articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria; in tal modo esplicando piena attività difensiva.

Di qui l’insussistenza della censura di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa dell’incolpato.

2. Quanto al merito della vicenda viene in considerazione a carico di entrambi i deferiti – e della società per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, CGS - la violazione dell’art. 91 NOIF e dell’art. 4 del medesimo Codice.

Al fine di verificare la fondatezza di tale assunto occorre fare riferimento, innanzitutto, all’art. 2 dell’accordo economico stipulato tra la Tivoli Calcio e il Bozzaotre ai sensi del quale la società si è impegnata ad assicurare al calciatore le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione ad attività di addestramento, allenamento e agonistica.

La clausola contrattuale, sebbene non rinvii espressamente alle NOIF, tuttavia, richiama sostanzialmente il contenuto dell’art. 91 delle NOIF medesime.

Tale disposizione, applicabile a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo e riguardante i doveri delle società, prevede che “1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. 2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari”.

Il quadro di riferimento normativo -  al fine di ricostruire più precisamente i diritti e gli obblighi tra la società e il tesserato - merita di essere completato alla luce delle seguenti fonti normative:

a) le norme del Protocollo di intesa del 21 ottobre 2004 con cui la Lega nazionale dilettanti e l’Associazione calciatori si impegnano ad osservare le norme FIGC. Secondo tali disposizioni, le società si impegnano, in particolare, a far partecipare tutti i calciatori all’attività agonistica di addestramento e di allenamento nonché a curarne la migliore efficienza fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei (par. 3). Le società sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva nei limiti e con i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto stipulato col medesimo (par. 6). Le società e i calciatori /calciatrici si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari vigenti in conformità ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale (par. 7).

b) l’Accordo collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, sottoscritto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021. Ai sensi di tale disposizione, in particolare, dopo avere escluso il vincolo di subordinazione nei rapporti sportivi di tipo dilettantistico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 1) si dispone altresì che “2 L’Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della Società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della società. L’Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa Società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all’estero. 7.3 L’Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati. Omissis”.

Il successivo art. 8 relativo agli obblighi della Società dispone poi che “ 8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l’Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature della ‘Associazione/Società, compatibilmente con l’organizzazione dell’attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l’attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa”.

Ai sensi del successivo par. 8.3 la Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente accordo collettivo.

Va poi considerato che, ai sensi del successivo art. 10, comma terzo, del medesimo Accordo, costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla morosità particolarmente qualificata, anche la violazione dell’obbligo, in capo all’Associazione/Società, di fornire all’atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall’art. 8, primo comma, se protratta oltre sette giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

A completare il quadro si richiama anche la disciplina di cui al D.lgs 36 del 2021, in particolare, oltre all’art. 28 sul rapporto di lavoro nel settore dilettantistico, la norma generale e di chiusura del sistema di cui all’art. 25, comma 1-bis del D Lgs 36 del 2021 secondo cui “La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”.

Dal quadro generale così ricavabile è possibile affermare che, da un lato, sussiste l’obbligo della società, datrice di lavoro, di impegnarsi a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e facendolo partecipare agli allenamenti, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. Dall’altro, va affermato l’obbligo del calciatore di partecipare agli allenamenti ed alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo che egli sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali, considerato che lo stesso è tenuto a eseguire la propria prestazione con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Ne discende che non è possibile ricavare un diritto del calciatore a svolgere la propria prestazione lavorativa se non in funzione della partecipazione ai ritiri e agli allenamenti. Se l’allenatore è libero per scelta tecnica di non schierare il giocatore nelle competizioni previste tuttavia ciò non toglie che la società non possa escluderlo dagli allenamenti.

L’art. 91 delle NOIF - interpretato anche alla luce delle norme di cui al Protocollo di intesa e dell’Accordo collettivo sopra richiamato -  tutela, dunque, il calciatore assicurandogli un nucleo di tutele minime, sanzionando dal punto di vista disciplinare la società che non assicuri al medesimo lo svolgimento degli allenamenti o che di fatto gli impedisca l’accesso alle strutture sportive dovendosi in tal modo intendere “lo svolgimento de l’attività sportiva” che la società deve assicurare al tesserato contrattualizzato.

Se, dunque, è ovviamente lecito che il calciatore, per esigenze tecniche, non venga schierato nella formazione titolare - dal momento che le convocazioni sono rimesse alle scelte discrezionali dell'allenatore in qualità di responsabile della conduzione tecnico-sportiva della squadra - non può considerarsi corretto il comportamento della società che, dopo avere assunto un calciatore per utilizzarlo in prima squadra, lo escluda, senza valido motivo, dagli allenamenti e dai ritiri della prima squadra medesima, impedendogli di esprimere la propria professionalità.

In particolare, la giurisprudenza ha ricondotto alla violazione di tale fattispecie il caso in cui la scelta di non utilizzare l’atleta sia frutto di una decisione aprioristica della società che non valorizzi il calciatore per le finalità per le quali è stato assunto, mancando anche di farlo partecipare agli allenamenti ed estromettendolo dalla vita della squadra (in particolare, cfr. decisione n. 31/TFN-SD 2021/2022).

Sebbene nella fattispecie in esame non vi sia stata una esclusione totale dall’attività sportiva - considerato che il calciatore è stato espressamente invitato a partecipare agli allenamenti con la squadra under 17 e con la Juniores - pare evidente che tale invito non risponda alle ragioni per cui l’accordo è stato raggiunto, tenuto conto della maggiore età del calciatore e del fatto che lo stesso, pur assunto per la prima squadra, sia stato sostanzialmente allontanato dopo pochissimo tempo.

Infatti, nonostante dal contratto non emerga espressamente che l’ingaggio sia stato effettuato con esclusivo riferimento alla prima squadra, non risulta contestato che il Calciatore fosse stato inizialmente destinato alla rosa della prima squadra medesima, da cui risulta formalmente escluso con la raccomandata del 15 marzo 2023 a firma della legale rappresentante.

Lo afferma chiaramente il Bozzaotre fin dal momento dell’esposto ma se ne trova conferma nelle dichiarazioni in atti (v. audizione Patrizia Dedodati) e nelle stesse difese delle parti dove, piuttosto, si rivendica la possibilità di destinare in via successiva il calciatore nella squadra Juniores stante i motivi sia tecnici che disciplinari dedotti.

Da parte dei reclamanti si fa valere l’inapplicabilità dell’art. 91 delle NOIF trattandosi di disposizione riferibile – a detta dei medesimi - a condizioni “normali”, mentre in tal caso l’allontanamento è stato disposto in ragione di un duplice motivo: a) scelta tecnica da parte dell’allenatore Carlo Cotroneo, come sarebbe confermato dalla dichiarazione del Cotroneo in audizione e dalla lettera raccomandata inviata al Bozzaotre il 15 marzo 2023 e da lui rifiutata; b) comportamenti contrari all’etica professionale, confermati anche da soggetti terzi.

Tali motivazioni sono riconducibili a quelle contenute nella raccomandata inviata al giocatore il 25 marzo 2023 in cui testualmente si legge: “A seguito di atteggiamenti e comportamenti non in linea con una condotta volta al rispetto dell’etica professionale ed a seguito di relazione dello staff tecnico inerente alcune e diverse sue difficoltà e criticità, Le comunichiamo che non può più essere integrato nella rosa della 1^ squadra partecipante al campionato di serie D”. Al fine del mantenimento della forma fisica – come detto - era poi proposto un programma di allenamento presso altro impianto con la squadra Juniores nazionale e Under 17 negli orari indicati.

Con riferimento alla richiamata scelta tecnica si evidenzia, innanzitutto, che la ristrettezza temporale del periodo in cui i fatti si sono succeduti già non consente di considerare convincente la motivazione addotta nel reclamo.

Risulta agli atti che, nel caso di specie, le parti hanno stipulato un contratto con cui il calciatore si è impegnato a fornire le proprie attività sportive dal 20 febbraio 2023 al 30 giugno del medesimo anno. Il contratto, sottoscritto in data successiva al tesseramento, è stato preceduto dall’atto di tesseramento per la Tivoli Calcio il 20 febbraio 2023, da cui la decorrenza da tale ultima data dell’efficacia dell’accordo medesimo.

I fatti oggetto di deferimento - ovvero l’esclusione del calciatore dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute e allenamenti devono ritenersi comprovati a decorrere dal 14 marzo 2023, come si legge nell’atto di deferimento.

E’ pacifico, infatti, che al medesimo sia stato impedito di partecipare all'incontro con il Portici.

Nella testimonianza del Bozzaotre, inoltre, lo stesso è stato collocato fuori rosa pochi giorni dopo il tesseramento. La possibilità gli era stata in qualche modo anticipata dal Direttore sportivo Sabucci e dal preparatore Longo già in data 11 marzo 2023 in occasione della partita con il Portici da cui era escluso- i quali già vevano prospettato una riduzione dello stipendio - e poi  comunicata dal Presidente Serafino Caucci il 14 marzo 2023 (v. audizione Bozzaotre in atti).

Con raccomandata del 15 marzo 2023 è stato poi confermato l’allontanamento sulla base delle motivazioni ivi indicate ed è stato invitato il calciatore a giocare e partecipare agli allenamenti con la squadra juniores e under 17.

La vicenda calcistica del Bozzaotre presso la prima squadra del Tivoli Calcio si è, dunque, svolta in un arco temporale brevissimo.

L’allontanamento dalla prima squadra, oltre ad essere avvenuto nell’arco di pochi giorni, si è verificato in un momento temporale caratterizzato dall’avvicendarsi di diversi allenatori. L’allenatore Francesco Colantoni, in precedenza esonerato il 27 novembre e poi inserito nuovamente il 18 gennaio 2023, risulta poi nuovamente esonerato il 27 febbraio 2023, dunque, dopo pochissimi giorni dal tesseramento del Bozzaotre.

Quanto al successivo allenatore, Carlo Cotroneo, questi nella propria audizione in atti, dichiara di avere svolto tale attività presso il Tivoli Calcio dall’inizio di marzo fino al 30 giugno 2023.

Il primo allenatore Colantoni ha potuto osservare il Bozzaotre per una sola settimana e non ha partecipato alla scelta di allontanarlo, comunque avvenuta dopo che l’attività di allenatore del medesimo era ormai cessata. Il nuovo allenatore, poi, ha avuto modo di testare il calciatore, tesserato dal 20 febbraio 2023 solo dai primi di marzo, quando la scelta pare già maturata in seno alla società il successivo 11 marzo 2023 e definitivamente presa il 15 marzo 2023.

Ciò non rende credibile le motivazioni addotte nella comunicazione di allontanamento ove si fa riferimento ad una “relazione tecnica”, là dove l’allenatore in carica non può avere avuto il tempo materiale di rendersi conto delle condizioni del giocatore tanto da doverlo escludere dagli stessi allenamenti con la prima squadra.

Del resto, sebbene il Cotroneo nella propria audizione esponga di tenerlo in panchina o in tribuna non essendo riuscito a trovargli una posizione (a suo dire “dopo tre settimane dal suo arrivo” ma ciò si pone in contraddizione con il suo insediamento ai “primi di marzo”), alla domanda “Conosce anche solo de relato i motivi per i quali, il successivo giorno 15 marzo 2023 il calciatore Bozzaotre era formalmente escluso dalla rosa della 1^ Squadra del Tivoli Calcio?” il Cotroneo risponde in modo quanto mai contraddittorio: “Non trovando spazio nella prima squadra, non conosco il seguito e i motivi della sua esclusione”, in tal modo dimostrando, dunque, che la scelta non provenisse da un suo giudizio tecnico ma evidentemente, dalla società.

La scelta tecnica di cui il Cotroneo parla in audizione, oltretutto, non viene meglio precisata, né l’allenatore ha giustificato tale scelta in ragione di presunti infortuni a cui invece ha fatto riferimento la legale rappresentante nella propria audizione.

Infortuni peraltro, che, se effettivamente sussistenti o rilevanti, ne avrebbero impedito, se del caso, la prestazione in assoluto comportando l’esclusione dagli allenamenti per altre motivazioni debitamente certificate.

Le circostanze sopra descritte, dunque, fanno supporre che la scelta sia stata una decisione a monte dei vertici della squadra che, come testimoniato dal precedente allenatore, era caratterizzata da frequenti cambiamenti. Il che risulta confermato anche dall’iniziale mancato pagamento delle competenze mensili al medesimo spettanti e decorrenti dal 20 febbraio 2023 (sempre come previsto dell’accordo economico stipulato con la società), liquidate in via successiva solo a seguito della presentazione dell’esposto e del successivo ritiro dello stesso.

Nel caso in esame, pertanto, è possibile ravvisare proprio quella condotta contraria al principio di rispetto della dignità del lavoratore espresso nel suo fondamento dall’art. 91 NOIF oltre che di lealtà probità e rettitudine sportiva prevista in linea generale dall’art. 4 del C.G.S. e al dovere di valorizzare il calciatore compatibilmente con le esigenze della squadra.

Tali violazioni sono riconducibili tanto alla legale rappresentante della società Patrizia Diodati quanto al Presidente di fatto.

La posizione del Caucci quale “patron” della squadra è affermata da diversi testimoni. Si fa riferimento alla audizione del Bozzaotre che si riferisce al Caucci quale Presidente della Tivoli Calcio; di Colantoni e dello stesso Cotroneo che lo citano come il “Patron Caucci”; di Sfanò, che ancora una volta lo descrive come il “Patron” della società; di Capodaglio, il quale conferma che il Caucci era il Patron e che, sebbene non sempre presente, veniva informato dei fatti riguardanti la società da chi era vicino a lui.

Pertanto, non sembra potersi dubitare dell’affermazione del calciatore che la notizia gli sia stata comunicata dapprima dal Caucci e solo in via successiva, formalmente contestata con la raccomandata del 15 marzo 2023, sottoscritta dal legale rappresentante della società Patrizia Deodati e fondata su motivazioni che non hanno trovato adeguato riscontro.

Deducono i reclamanti che, al momento della consegna della raccomandata del 15 marzo 2023, il Sig. Serafino Caucci, nel giorno in cui veniva consegnata la raccomandata medesima al calciatore, non si trovava presso lo stadio Olindo Gallo bensì presso lo stadio comunale Ripoli alla presenza di altre persone testimoni.

Tale aspetto, sebbene non particolarmente indagato dalla Procura, pare privo di rilievo. La presenza fisica del Caucci al momento della raccomandata pare irrilevante in quanto non esclude una sua partecipazione a tale decisione e, in ogni caso, la scelta dell’allontanamento è riferita dal Bozzaotre al giorno prima, ovvero il 14 marzo 2023,  e verbalmente comunicata al giocatore dal medesimo per quanto confermato in sede di audizio .

Quanto alla posizione di “Patron” dello stesso, il profilo è confermato da molteplici testimonianze. Il che rende la sua condotta rilevante ai sensi dell’art. 2 del CGS, secondo cui il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. L’obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda allo stesso modo tutti coloro che svolgono qualsiasi attività “comunque rilevante per l’ordinamento federale” (...) “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (SSUU - Decisione/0014/CFA-2023-2024; SSUU, Decisione/0017/ /2019-2020; Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 42 del 2018).

Pertanto, è credibile, anche alla stregua dello standard probatorio richiesto nella giustizia sportiva, che lo stesso abbia partecipato a tale decisione.

Com’è noto, difatti, secondo principi pacifici, “nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non - CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021. Da ultimo CFA n. 116/CFA/2022-2023/A. Nel medesimo senso anche le più recenti Sezioni Unite, decisione n. 0002/CFA/2023-2024 ove si ribadisce che “ Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021).

D’altro canto, come di recente affermato da questa Corte (Sez. I, Decisione/0059/CFA-2023-2024), secondo un pacifico principio affermato dalla Giudice di legittimità, la dichiarazione di un solo teste ben può essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo. E tanto vale finanche nell'ipotesi in cui l'accusa provenga da chi è portatore di un chiaro interesse contrastante con lo stesso accusato, precisando la Suprema Corte: "In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass.. Pen. Sez. 5 -, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Rv. 279070 - 01 - cfr anche il conforme orientamento di questa Corte CFA cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/20212022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; sez. IV, n. 66-2019/2020; sez. I, n. 118-2019/2020).

Concorre a perfezionare la violazione da parte dei deferiti, non solo l’esclusione dalla prima squadra ma anche l’esclusione dagli allenamenti, il medesimo essendo stato destinato ad allenarsi solo con squadre degli Juniores e degli Under 17 benché di maggiore età e, in quanto tale, neanche autorizzato a partecipare alle relative competizioni sportive (v. dichiarazione Frediani in atti). L’esclusione, inoltre, ha determinato l’esclusione dagli spogliatoi, circostanza questa che trova quanto meno parziale riscontro nella testimonianza del calciatore Capodaglio il quale dichiara di ricordare “una situazione allo stadio, quando il Bozzaotre ha saputo di essere escluso, era passato per un saluto e a fatica lo hanno fatto entrare negli spogliatoi”.

Quanto all’ulteriore motivo esposto dai reclamanti, secondo cui l’allontanamento si giustificherebbe altresì in ragione di comportamenti contrari all’etica professionale, il reclamo non supera il principale argomento a sostegno della sentenza di primo grado fondato sul fatto che tutti gli addebiti contestati al Bozzaotre sono successivi all’invio della raccomandata.

E’ pur vero che il tono assunto dal calciatore al momento della raccomandata, oggetto delle dichiarazioni dei soggetti presenti al momento, non pare del tutto rispettoso della posizione della legale rappresentante - anche se il tesserato più volte mostra di essersi scusato - così come gli insistenti messaggi contenuti nella chat allegata agli atti non sono del tutto compatibili con l’etica professionale e sportiva del calciatore.

Tuttavia, si tratta pur sempre di episodi temporalmente successivi alla decisione di escludere il Bozzaotre e che esprimono la sua reazione negativa rispetto alla decisione di allontanamento. La presunta volontà del calciatore di avere utilizzato la vicenda in modo strumentale per recarsi al campo e farsi cacciare nella consapevolezza, in realtà, della sua inidoneità tecnica, non trova riscontro nella richiamata chat di aprile 2023 che, se letta nella sua completezza, dimostra piuttosto la volontà del calciatore di andare al campo per partecipare agli allenamenti con la prima squadra e della volontà della legale rappresentante di negargli tale possibilità, oltre che di rivendicare, sia pur in modo insistente, l competenze economiche al medesimo spettanti.

Allo stesso modo, non è possibile valorizzare le dichiarazione acquisite da un soggetto terzo (il titolare dell’agriturismo in cui si erano svolti alcuni ritiri della squadra) che riferisce di condotte non collocabili temporalmente e in ogni caso, mai emerse né contestate in precedenza e, comunque, smentite dalle numerose dichiarazioni testimoniali che attestano il comportamento sempre corretto del calciatore e l’assenza di rilievi disciplinari di alcun tipo (si rimanda alle testimonianze di Sfanò che attesta un comportamento sempre corretto; di Capodaglio, che attesta un comportamento esemplare; dell’allenatore Colantoni che esclude procedimenti disciplinari durante la sua attività presso la Tivoli Calcio).

Quanto al fatto che il calciatore avrebbe poi ritirato l’esposto al momento del pagamento delle somme, se ciò è indice di una sua sopravvenuta carenza di interesse nella vicenda, tuttavia, non elimina i profili disciplinari individuati dalla Procura. Si tratta di circostanza tenuta presente dal Tribunale sia pure al limitato fine della diminuzione delle sanzioni.

Risulta pertanto infondata la censura basata sulla non applicabilità dell’art. 91 delle NOIF in presenza di addebiti disciplinari o di scelte tecniche, visto che la sussistenza di tali presupposti non regge al vaglio dell’istruttoria.

Sulle motivazioni del recesso, nel reclamo si lamenta che sarebbe indimostrata la volontà della società di alleggerirsi del compenso economico come motivazione dell’allontanamento del giocatore.

Al riguardo si osserva che la reale motivazione della società non rileva se non nei limiti in cui risultano insussistenti e non credibili le motivazioni poste a sostegno dell’allontanamento. Il Collegio osserva, tuttavia, che effettivamente, la società non ha inizialmente assolto ai propri impegni economici, come per contro previsto nell’accordo economico, ove si prevedeva un compenso complessivo da corrispondere in 10 ratei mensili. L’inadempimento è, del resto, provato dalle stesse dichiarazioni, rese all’interno della chat dalla Diodati, la quale, nel respingere le lamentele del calciatore, rappresenta che i suoi compensi gli sarebbero stati corrisposti regolarmente a fine stagione (e, dunque, con diverse modalità rispetto a quanto previsto nell’accordo oltre che in violazione delle richiamate disposizioni dell’accordo collettivo. Il che, se non ha costituito oggetto di deferimento, tuttavia, può essere indice delle effettive intenzioni della società al di là di quanto indicato nella comunicazione formale).

Assumono infine i reclamanti che, affinché il degradamento possa costituire mobbing è necessario che ricorrano altri presupposti ovvero che vi sia un contratto di lavoro subordinato, che siano posti in essere atti prevaricatori e ingiustificati ripetuti nel tempo (secondo costante giurisprudenza almeno tre mesi nel mobbing sportivo) con una particolare intensità della condotta preordinata alla emarginazione dell’atleta.

Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. ord.za n. 6079/2021), il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate e designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (cfr. Corte Cost., sentenza n. 359 del 2003; Cass., sentenze n. 18927 del 2012, n. 17698 del 2014).

Orbene tali profili, per quanto detto, non rilevano nel caso di specie in cui non vengono in considerazione condotte mobbizzanti nel senso inteso dalla consolidata giurisprudenza, peraltro neanche lamentate dall’autore dell’esposto. Oggetto del deferimento è, piuttosto, la violazione – rilevante sul piano disciplinare - dell’art. 91 delle NOIF per mezzo delle condotte riscontrate in sede istruttoria oltre che della violazione dei generali canoni di correttezza di cui all’art. 4 C.G.S.

Da ultimo, nel reclamo si contesta la sanzione in quanto non rispondente ai canoni di afflittività proporzionalità e ragionevolezza.

Anche tale censura relativa al quantum della sanzione non merita accoglimento in quanto le sanzioni più elevate richieste dalla Procura federale sono già state ridotte dal Tribunale con la decisione di primo grado in considerazione del fatto che i pagamenti sono stati poi saldati dalla società mentre non risultano dedotte particolari circostanze attenuanti che possano ulteriormente determinare una revisione della sanzione. D’altra parte, come più volte affermato da questa Corte, la misura della sanzione, come emerge dal combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e 44, comma 5, del CGS, deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi (art. 12) e deve avere carattere di effettività ed afflittività (art. 44) (ex multis, CFA SS.UU. Decisione/0014/CFA-20232024; CFA Sezione I, decisione n. 0022/CFA/2022-2023).

Alla comprovata infondatezza del reclamo segue la conferma delle sanzioni irrogate sia ai Sigg. Patrizia Diodati e Serafino Caucci che alla società dal Tribunale in primo grado che, nel loro ammontare risultano eque, proporzionate alla gravità delle responsabilità e conformi al principio di effettività.

In conclusione, il reclamo deve essere rigettato e, er l’effetto, deve essere confermata la decisione impugnata e dichiarata la responsabilità di tutti i soggetti e società deferiti per l incolpazioni loro ascritte.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paola Palmieri                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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