F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0078/CFA pubblicata il 22 Gennaio 2024 (motivazioni) – sig. Massimo Ubertini

Decisione/0078/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0078/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Maria Luisa Garatti – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luigi Caso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull’istanza di riabilitazione numero 0078/CFA/2023-2024 proposta dal sig. Massimo Ubertini in data 28.12.2023,

in riforma della decisione della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA, pubblicata con Com. Uff. n. 84 del 26.06.2018;

vista l’istanza e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il 15.01.2024, il Cons. Luigi Caso e uditi l’Avv. Franco Merlino per la parte istante e l'Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza in data 27 dicembre 2023, il signor Massimo Ubertini, premesso che:

a) la Commissione di disciplina nazionale dell’AIA, con decisione pubblicata nel C.U. n. 84 del 26 giugno 2018 – confermata con decisione della Commissione di disciplina d’appello n. 13 del 19 luglio 2018 - lo aveva squalificato per 13 mesi, dal 26 giugno 2018 al 25 luglio 2019 per aver posto in essere, nella qualità di Presidente della Sezione AIA di Roma dal 28 maggio 2012 al 6 dicembre 2018, diverse violazioni del Regolamento amministrativo delle sezioni (quali, ad esempio, la mancata verbalizzazione dell’assemblea, la mancata registrazione delle fatture, l’organizzazione di feste sezionali con riscossione di contributi non contabilizzati);

b) dal citato illecito sportivo non aveva tratto alcun beneficio economico;

c) successivamente alla decisione aveva mantenuto una condotta irreprensibile sotto i profili civile, penale e sportivo e non era stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) era presumibile che l’illecito sportivo non si potesse più ripetere; a tal fine, dichiarava di svolgere attività di Osservatore arbitrale periferico, come da dichiarazione del Presidente della Sezione Roma 2 dell’AIA;

chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell’art. 42 C.G.S.

Con controdeduzioni depositate in data 10 gennaio 2024, la Procura esprimeva avviso contrario all’istanza di riabilitazione, osservando l’assenza di prova circa la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 42 C.G.S. (sussistenza di condizioni tali da far presumere la non reiterazione dell’illecito) non potendo in tal senso ritenersi idonee le mere dichiarazioni dell’istante.

Nel corso dell’udienza del 15 gennaio 2024 l’Avv. Franco Merlino per la parte istante e l'Avv. Valerio Di Stasio per la Procura federale reiteravano le proprie conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’istanza merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 42 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;

b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;

c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta.

Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, non solo non vi è prova che l’istante abbia tratto vantaggi economici (diretti o indiretti) dalla condotta sanzionata ma si prende atto che nessuna contestazione in tal senso è stata sollevata dalla Procura federale.

La sussistenza del presupposto di cui alla lettera b) è documentata da autodichiarazione dell’istante e non è affatto contestata dalla Procura federale.

Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), correttamente il rappresentante della Procura ha evidenziato che la prova della sussistenza del presupposto non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante; tali dichiarazioni, tutt’al più, rivestono la natura di meri argomenti ad colorandum della fattispecie.

Ciò nonostante, non è inibito a questo Collegio la facoltà di desumere aliunde gli elementi che, in via assolutamente prognostica, facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla citata lettera c).

A tal fine, deve evidenziarsi che l’illecito per il quale l’istante è stato all’epoca sanzionato si è sostanziato esclusivamente in una serie di violazioni formali degli obblighi amministrativi conseguenti alla carica di Presidente di sezione AIA all’epoca ricoperta.

Ne consegue, dunque, che la possibilità di reiterazione di simili condotte è subordinata ad una doppia condizione: il favorevole esito dell’istanza di riabilitazione e, successivamente, il conferimento di nuovi incarichi direttivi all’interno dell’AIA.

La sussistenza di tale doppia condizione diminuisce considerevolmente le probabilità di reiterazione della condotta.

A tali considerazioni si devono aggiungere quelle deducibili dalla dichiarazione in data 30 novembre 2023 del Presidente della Sezione di Roma 2 dell’AIA che elogia l’attività di Osservatore arbitrale periferico svolta dall’istante in maniera gratuita e con serietà e competenza.

Da tali elementi emerge un quadro prognostico – per quanto di natura meramente probabilistica – che autorizza a ritenere sussistente la citata condizione di cui alla lettera c) del citato art. 42 CGS.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di riabilitazione in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Luigi Caso                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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