F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0133/TFN – SD del 17 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 15899 /814pf22-23/GC/blp del 20 dicembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSD A RL – Reg. Prot. 126/TFN-SD
Decisione/0133/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0126/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Serena Callipari – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto
Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15899 /814pf22-23/GC/blp del 20 dicembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSD A RL,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 15899 /814pf22-23/GC/blp del 20 dicembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSD A RL, per rispondere:
“a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, del comportamento posto in essere dal sig. Frassetto Stefano, Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 Srl, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società Deni-Callari & Associati Srls, acquirente con atto notarile autenticato nelle firme in data 28 ottobre 2022, dell’intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrice del 100% dell’Imolese Calcio 1919 Srl, nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20-bis delle NOIF e neppure entro il termine aggiuntivo concesso ai sensi del comma 8 dell’art. 20 bis delle NOIF, la documentazione integrativa idonea ad attestare il rating creditizio attribuito alla società Deni-Callari & Associati Srls o fornito alcuna giustificazione concernente eventuali ragioni ostative al suo rilascio, in quanto la società ha trasmesso la documentazione, ritenuta non adeguata in relazione al possesso dei requisiti di solidità finanziaria, con pec del 18 novembre 2022, e quindi decorso il termine previsto dall’art. 2O-bis, comma 7° delle NOIF, non integrandola, entro 15 giorni, come richiesto dalla Co.A.P.S. in data 13 dicembre 2022, ai sensi del comma 8 dell’art. 20-bis delle NOIF e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché la società Deni-Callari & Associati Srls, acquirente dell’intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion Srl, detentrice del 100% dell’Imolese Calcio 1919 Srl, ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria in relazione agli obblighi che l’art. 32, comma 5 bis, del CGS pone a carico anche alle Società in modo diretto”.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società Imolese Calcio 1919 SSD A RL hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza il Dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSD A RL la sanzione di euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Luca Voglino
Depositato in data 17 gennaio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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