DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16.01.2024 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera –
gara del 16/12/2023 F.C. CLIVENSE S.M. - REAL CALEPINA F.C. SSDARL
Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA FC SSDARL, con il quale si richiede che venga inflitta alla SSDARL F.C. CLIVENSE S.M. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore PARISI CRISTIAN, inserito in distinta dalla SSDARL F.C. CLIVENSE S.M. con il n. 11 e schierato in campo dal 1° minuto del primo tempo della gara in epigrafe, nonostante che al medesimo, con C.U. - Comitato Regionale Veneto, n. 101 del 19 aprile 2023, fosse stata comminata la squalifica per una gara effettiva, non ancora scontata; - lette le controdeduzioni depositate dalla SSDARL F.C. CLIVENSE S.M. con cui si richiede il rigetto del reclamo in quanto infondato; - rilevato che la medesima squalifica per una gara è stata comminata al calciatore PARISI CRISTIAN, all'epoca già tesserato per la SSDARL F.C. CLIVENSE S.M., in occasione dell'ultima gara di Campionato Allievi Regionali Elite Under 19 del 15 aprile 2023 e pertanto, non è stata scontata nel corso del Campionato Allievi Regionali Elite Under 19 2022/2023, trattandosi dell'ultima gara disputata dalla SSDARL F.C. CLIVENSE S.M. nella stagione sportiva; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nemmeno nel corso della nuova stagione, atteso che nel Campionato Nazionale Juniores 2023/24, la SSDARL F.C. CLIVENSE S.M. ha schierato (come calciatore titolare o subentrante) il calciatore PARISI CRISTIAN in tutte le giornate del campionato, inclusa quella di cui in epigrafe, a cui, pertanto, non aveva titolo a partecipare, non avendo avuto modo di scontare la squalifica comminatagli;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla SSDARL F.C. CLIVENSE S.M. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.