F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0144/TFN – SD del 30 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 16199 /336pf23-24/GC/blp del 28 dicembre 2023, nei confronti del sig. Enea Benedetto – Reg. Prot. 131/TFN-SD
Decisione/0144/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0131/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Andrea Fedeli – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Ermando Bozza – Componente aggiunto
(Relatore) Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16199 /336pf2324/GC/blp del 28 dicembre 2023, nei confronti del sig. Enea Benedetto,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Co.Vi.So.C., nel corso della riunione del 30 ottobre 2023, ha preso atto che la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. non ha riscontrato, se non tardivamente e, in ogni caso, in modo incompleto, la richiesta istruttoria formulata con la nota prot. 2612/2023 del 12 ottobre 2023.
All’esito di tale riunione, con nota del 3 novembre 2023, la Co.Vi.So.C. ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.
La Procura Federale ha provveduto all’iscrizione nel registro dei procedimenti in data 6 novembre 2023, al n. 336pf23-24. All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti, la Procura Federale ha notificato, in data 27 novembre 2023, alla società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. ed al sig. Enea Benedetto, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società stessa, la comunicazione di Conclusione delle Indagini.
La Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. ha, quindi, formulato una richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 Codice di Giustizia Sportiva, ritenuta congrua dalla Procura Federale e dalla Procura Generale dello Sport.
Considerato che il sig. Enea Benedetto non ha chiesto di essere ascoltato né ha presentato memoria difensiva, con atto del 28 dicembre 2023, la Procura Federale ha deferito “il sig. BENEDETTO Enea, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L., dal 12/05/2023: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 80 delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver fatto pervenire alcun riscontro alla richiesta istruttoria di cui alla nota Co.Vi.So.C. Prot. 2612/2023 del 12 ottobre 2023 lasciando così spirare il termine per la risposta fissato alla data del 18 ottobre 2023, e, per aver fornito un riscontro incompleto, solo in data 30 ottobre 2023, senza alcuna esplicitazione concreta sulla corretta maturazione dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 riconducibili alla fattispecie di “credito d’imposta ACE – art. 19, comma 3, D.L. 73/2021”.
La memoria
Fissato il dibattimento, il deferito si è costituito con memoria del 19 gennaio 2024 impugnando e contestando il deferimento ed eccependo, in particolare, la configurabilità, nella fattispecie de qua, di un mero ritardo non addebitabile al deferito e la tenuità del fatto per assoluta buona fede del sig. Enea Benedetto.
Il dibattimento
All’udienza del 25 gennaio 2024, tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Monica Fiorillo, in sostituzione dell’Avv. Eduardo Chiacchio, per la difesa del deferito, nonché il sig. Enea Benedetto personalmente.
L’Avv. Giovanni Greco, riportandosi all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione nei confronti del sig. Enea Benedetto della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.
L’Avv. Fiorillo, si è riportata integralmente al contenuto delle memorie difensive depositate ed ha insistito per le richieste ivi rassegnate.
È intervenuto il sig. Enea Benedetto, il quale ha sottolineato l’intercorso avvicendamento della compagine societaria e le difficoltà incontrate nell’espletamento di quanto richiesto dalla Co.Vi.So.C.
La decisione
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Enea Benedetto giacché le violazioni contestate risultano provate per tabulas.
Dalla documentazione depositata in atti è, infatti, emerso quanto segue.
Con nota del 12 ottobre 2023, Prot. n. 2612/2023, la Co.Vi.So.C., in relazione al pagamento del tributo IRAP, periodo di imposta 2021, avvenuto tramite compensazione con crediti d’imposta “ACE” di cui all’art. 19 D.L. n. 73/2021 ha chiesto alla U.S. Alessandria Calcio 1912 srl “di: - precisare il quadro normativo ed interpretativo ufficiale che presiede allo specifico istituto del credito d’imposta di cui trattasi; - chiarire se il menzionato credito impiegato in compensazione sia stato acquisito da terzi fornendo in tal caso indicazioni sul contratto di acquisto e sull’istruttoria eseguita al fine di valutare l’affidabilità del soggetto cedente; indicare se sia stata acquisita documentazione che dia conto della corretta esecuzione delle attività che hanno determinato la maturazione del credito d’imposta poi impiegato in compensazione; - fornire ogni altra indicazione utile circa la fattispecie concreta nella specifica prospettiva di dimostrare l’eventuale acquisizione del credito d’imposta secondo criteri di buona fede e diligenza".
La Società non ha riscontrato la suindicata richiesta istruttoria entro il termine per la risposta - indicato alla data del 18 ottobre 2023 - ed ha fornito un riscontro incompleto, solo in data 30 ottobre 2023, senza alcuna esplicitazione concreta in ordine alla corretta maturazione dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, riconducibili alla fattispecie di “credito d’imposta ACE – art. 19, comma 3, D.L. 73/2021”.
Quanto sopra esposto configura, evidentemente, in capo ad Enea Benedetto, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società U.S. Alessandria Calcio 1912 srl, dal 12/05/2023, la violazione dell’art. 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 80 delle N.O.I.F., per non aver fornito alcuna esplicitazione concreta sulla corretta maturazione dei crediti d’imposta utilizzati dalla società in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, riconducibili alla fattispecie di “credito d’imposta ACE – art. 19, comma 3, D.L. 73/2021.
La circostanza che il deferito avesse assunto la carica di legale rappresentante del club piemontese in prossimità della richiesta Co.Vi.So.C. non esclude la responsabilità del sig. Enea Benedetto, tenuto conto che lo stesso ben avrebbe potuto e dovuto, nel corso dell’acquisizione della società, effettuare adeguata “due diligence” acquisendo ogni idonea documentazione anche in merito ai crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
I rapporti tra il sig. Enea Benedetto ed i professionisti che hanno curato la parte amministrativa e contabile del sodalizio alessandrino in epoca precedente al suo avvento, che, a detta del deferito, avrebbero creato difficoltà nel riscontro alla richiesta Co.Vi.So.C, appaiono, in ogni caso, del tutto irrilevanti ai fini del presente procedimento.
La responsabilità del deferito, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna dello stesso a mesi 6 (sei) di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Enea Benedetto la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Pierpaolo Grasso
Ermando Bozza
Carlo Purificato
Depositato in data 30 gennaio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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