F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0146/TFN – SD del 31 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 14433/59 pf 23-24/GC/SA/mf del 1° dicembre 2023, nei confronti del sig. Xhino Rushani – Reg. Prot. 116/TFN-SD

 

Decisione/0146/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0116/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 23 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14433/59 pf 2324/GC/SA/mf del 1° dicembre 2023, nei confronti del sig. Xhino Rushani,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 1 dicembre 2023 il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Xhino RUSHANI, associato A.I.A della Sezione di Terni, all’epoca dei fatti Assistente n. 2 del Direttore di Gara nella partita Ducato Spoleto – Athletic Club Bastia del 12.03.2023, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento A.I.A., per avere, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza, in occasione della detta gara, nel proprio rapporto di gara ufficiale e successivamente in data 06.04.2023 innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CR LND Umbria e ancora in data 16.10.2023, in sede di propria audizione, al rappresentante della Procura Federale, sostenuto di essere stato oggetto di comportamenti ingiuriosi da parte del sig. Giancarlo Natalini,  Presidente della società Athletic Club Bastia, mentre il contesto probatorio acquisito smentisce quanto da lui affermato.

La fase istruttoria

In data 12.07.2023 la Procura Federale, a seguito di una denuncia inoltratale in data 14.06.2023 dagli Avv.ti Pierluigi Vossi e Chiara Lupattelli per conto e nell’interesse della ASD Athletic Club Bastia e del suo Presidente sig. Giancarlo NATALINI, relativa a una pretesa falsa refertazione operata sig. Xhino RUSHANI, associato A.I.A della Sezione di Terni, all’epoca dei fatti Assistente n. 2 dell’Arbitro della gara Ducato Spoleto - Athletic Club Bastia del 12.03.2023, circa il comportamento tenuto, in tale occasione, nei suo confronti dal sig. Natalini, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 774pf22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in merito alle espressioni che sarebbero state proferite nei confronti del secondo assistente arbitrale, nel corso della gara Ducato Spoleto – Athletic Club Bastia del 12.3.2023”.

In particolare i denuncianti rappresentavano che a seguito di quanto refertato dal sig. RUSHANI, che riferiva di essere stato insultato continuamente, durante la gara, dal sig. NATALINI seduto in tribuna alle sue spalle, questi era stato sanzionato dal Giudice Sportivo con due mesi d’inibizione. Tale sanzione andava ad aggiungersi a una precedente inibizione fino al 31.06.2023. La decisione del G.S. veniva poi ribadita dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CR Umbria a seguito di conferma, da parte del sig. RUSHANI, di quanto originariamente refertato. Sostenevano che quanto refertato e quanto ribadito innanzi alla CSAT da parte dell’Assistente arbitrale non rispondeva al vero in quanto il sig. NATALINI aveva assistito alla gara vicino alla rete di delimitazione dell’impianto sotto un lampione, in compagnia del sig. Filippo FERRONI, vice Presidente del Ducato Spoleto, senza mai recarsi in tribuna. Producevano dichiarazione del sig. Ferroni e alcune fotografie raffiguranti dei soggetti vicini alla recinzione del campo, in prossimità di un palo per l’illuminazione del campo.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo agli atti i fogli censimento delle due Società che avevano partecipato alla gara del 12.03.2023, il referto, la decisione del GS nonché le posizioni di tesseramento dei soggetti coinvolti, per poi procedere all’audizione dei sigg.ri Giancarlo NATALINI, Presidente dell’ATHLETIC CLUB BASTIA, Filippo FERRONI, Vice Presidente del DUCATO SPOLETO, Gabriele PASSAGRILLI, Direttore di gara, Alessio PROIETTI, Assistente arbitrale, Xhino RUSHANI, Assistente arbitrale, Tiziano TORRONI, Vice Presidente dell’ATHLETIC CLUB BASTIA, nonché dei sigg.ri Ferdinando TOMASSINI, Moreno MARCHI, Roberto FERRACCI, Marcello MAMMOLI e Sergio BUCEFARI, tutti non tesserati ma facenti parte, a vario titolo, dell’ATHLETIC CLUB BASTIA per come riferito dal sig. Tiziano TORRONI in sede di audizione.

Al termine dell’attività istruttoria l’Organo requirente notificava al sig. Xhino RUSHANI, in data 13.11.2023, la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava allo stesso le violazioni delle norme dianzi indicate.

L’avvisato, acquisita copia degli atti, depositava memoria per il tramite della quale ribadiva la sua versione dei fatti circa gli insulti ricevuti dal sig. Giancarlo NATALINI, rilevava come questi fosse aduso a comportamenti oltre i limiti consentiti in quanto inibito, per fatti analoghi a quanto dallo stesso denunciato, sino al 30.06.2023 a seguito di provvedimento disciplinare pubblicato sul comunicato n. 159 del C.R. Umbria dell’8.03.2023, evidenziava come dalle testimonianze raccolte dalla Procura Federale risultasse assodato che gli erano stati rivolti insulti per tutta la durata della gara  e sottolineava di essersi “sempre attenuto alla regola della correttezza e fedeltà dei fatti accaduti durante le gare in sede di referto e che la situazione che oggi, mio malgrado mi trovo a gestire , è per me di forte imbarazzo perché viene messa in discussione, con elementi a mio giudizio molto deboli, la mia credibilità di ufficiale di gara, sono a chiedere con rispetto una valutazione più approfondita della situazione generale che possa spero concludere questa vicenda”.

L’Ufficio requirente, ritenendo che le difese svolte dall’avvisato non fossero idonee a chiarire la sua posizione, si determinava a deferire a questo Tribunale il sig. Xhino RUSHANI, ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale e l’udienza del giorno 19.12.2023

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 19.12.2023. Nessuna delle parti depositava memoria. All’udienza indicata, tenuta in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2023, erano presenti l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza Procura Federale e il sig. Xhino RUSHANI personalmente. Preliminarmente il Presidente rappresentava alle parti che nell’imminenza dell’udienza vi sarebbero state, con tutta probabilità, delle modifiche alla competenza in materia di associati AIA e pertanto, ravvisatane l’opportunità, il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza: “Preliminarmente il Tribunale, in attesa di eventuale modifica della disposizione sulla competenza in materia, rinvia la trattazione all’udienza del 23 gennaio 2024 ore 11:00, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza e senza ulteriori avvisi”.

Il dibattimento

All’udienza del 23 Gennaio 2024, sempre in modalità videoconferenza come da citato provvedimento, compariva il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale nonché, personalmente, il sig. Xhino RUSHANI assistito dall’Avv. Gianluca Ciotti del Foro di Latina e dall’Associato AIA Alessio Raspa. Il Presidente, non essendovi traccia agli atti del procedimento della nomina dei due difensori, chiedeva spiegazioni al sig. RUSHANI il quale riferiva di aver inviato memoria difensiva contenente la nomina nel mese di dicembre scorso. Interveniva, a questo punto l’Avv. Avagliano il quale, a sua volta, riferiva che in effetti era pervenuta tale memoria alla Procura Federale in data 15.12.2023 ma che la stessa non risultava depositata nel fascicolo telematico. Il Presidente quindi, senza che vi fosse opposizione da parte del rappresentante della Procura Federale, disponeva l’acquisizione agli atti della memoria contenente la nomina dei difensori invitando il deferito al deposito telematico immediato della stessa e rinviava la discussione ad orario successivo. Constatato l’intervenuto deposito di quanto richiesto e reintrodotte le parti, l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, illustrava brevemente il deferimento e concludeva per l’irrogazione, al sig. Xhino RUSHANI, della sanzione di mesi 6 di sospensione. Interveniva quindi l’Avv. Gianluca Ciotti per il deferito il quale, evidenziato come il referto arbitrale fosse fornito di fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS e che non vi erano elementi in atti che potessero far superare tale principio, concludeva per il proscioglimento del proprio assistito. Il sig. Alessio Raspa, Associato AIA, faceva proprie le difese e le conclusioni svolte dall’Avv. Ciotti evidenziando come il sig. Giancarlo NATALINI fosse effettivamente presente presso l’impianto sportivo durante la disputa della gara e che, anche a voler credere che non fosse in tribuna, la sua presunta posizione si trovava a meno di sedici metri dalla tribuna stessa. Infine, il sig. Xhino RUSHANI si riportava a quanto dedotto dai propri difensori.

La decisione

È noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in dieci decisioni con più ampie argomentazioni, ha affermato la propria incompetenza territoriale essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.

È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.

Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza.

Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”.

Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC.

Peraltro, come prima accennato, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame.

Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata.

Venendo al merito del procedimento, il Collegio ritiene che il deferito vada prosciolto da ogni addebito.

Dall’esame degli atti risulta pacifico il fatto che l’A.A. RUSHANI sia stato continuamente insultato durante la disputa della partita. Tale circostanza, refertata dal RUSHANI, è confermata dall’Arbitro della gara sig. Gabriele PASSAGRILLI, che riferisce di aver sentito gli insulti rivolti al suo collaboratore verso la fine del primo tempo e per tutto il secondo tempo e di non averli refertati personalmente vista la precisa refertazione fattane dal suo assistente, nonché riferita anche dai sigg.ri TORRONI, MAMMOLI e BUCEFARI, come sopra qualificati. Quanto appena evidenziato consente di affermare sin da ora che il sig. RUSHANI ha refertato quanto realmente accaduto e che, a tutto voler concedere, potrebbe essere incorso in un errore di persona nell’identificare il sig. Giancarlo NATALINI quale principale, ma non unico, autore degli insulti.

Al fine di dimostrare la sua estraneità da quanto addebitatogli, il Presidente dell’ATHLETIC CLUB BASTIA ha prodotto, unitamente alla denuncia che ha dato origine al procedimento, una dichiarazione autografa del sig. Filippo FERRONI, Vice Presidente del DUCATO SPOLETO, che, unitamente ad alcune fotografie, dovrebbe dimostrare la sua lontananza dalla tribunetta dell’impianto sportivo. La Procura Federale ha acquisito il materiale offertole dal denunciante e, raccolte alcune testimonianze, ha ritenuto di poter utilizzare il tutto per deferire il sig. Xhino RUSHANI innanzi a questo Tribunale per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento A.I.A.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che il materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale non sia idoneo, per quanto infra, a superare il principio dell'assoluta predominanza, nella gerarchia delle fonti di prova, degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, comma 1 CGS.

Infatti, secondo l’insegnamento della Corte Federale d’Appello, “Nell’ordinamento sportivo sussiste il principio dell'assoluta primazia, nella gerarchia delle fonti di prova degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, comma 1 CGS (analogamente all'art. 35 vecchio CGS), rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (Cfr. Corte sportiva di appello S.U. 15 aprile 2016 in CU 15/4/2016 n. 114/CSA). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza sportiva che agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale (confermata anche dal Tribunale nazionale di arbitrato dello sport 29/9/2011 n. 1463/2011), ne deriva da un lato che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come "effettivamente verificati", restando interdetto al giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili (prove testimoniali) di mettere in discussione quanto attestato nel referto (Cfr. Corte giustizia federale 23/11/2012 in CU 23/11/2012 n. 102/CGF); dall'altro lato detti referti sono destinati ab initio alla prova e quindi il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali referti (Corte sportiva appello S.U. 15/4/2016 cit.)” (CFA, n. 7/2019-20).

E ancora, ex multis, “Le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/CFA/2022-23 e n. 99/CFA/2019-2020), il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi, oltretutto nel caso di specie tesserati della società sanzionata e quindi indirettamente interessati (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 55/CFA/2020-2021)” (CFA, SS.UU, n. 61/2022-23, conforme CFA, SS.UU, n. 13/2023-24).

Quanto enunciato dalla Corte Federale d’Appello sarebbe di per sé già sufficiente ai fini del proscioglimento del deferito. Tuttavia il Tribunale ritiene comunque di poter fondare il suo (libero) convincimento, oltre che sugli insuperabili principi dianzi enunciati, anche sulle seguenti considerazioni.

Gli elementi di prova che la Procura Federale pone alla base del deferimento, in disparte le dichiarazioni autoassolutorie del Presidente dell’ATHLETIC CLUB BASTIA, sono tre ed esattamente: 1) la dichiarazione autografa del Vice Presidente del DUCATO SPOLETO sig. FERRONI; 2) le fotografie prodotte dal denunciante; 3) le dichiarazioni testimoniali dei sigg.ri Tiziano TORRONI, Ferdinando TOMASSINI, Moreno MARCHI, Roberto FERRACCI, Marcello MAMMOLI e Sergio BUCEFARI.

A tal proposito è facile osservare come tutti e tre gli elementi di prova raccolti dall’Organo requirente, sia esaminati congiuntamente che singolarmente, non possano assurgere al ruolo di quei “chiari elementi oggettivi”, o possano palesare “intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza”, che, secondo la CFA, potrebbero consentire di superare il principio secondo il quale il referto “fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata”.

Venendo all’esame dei singoli elementi di prova offerti dalla Procura Federale, il Collegio osserva come la dichiarazione autografa del sig. FERRONI del 23.03.2023 risulti essere stata rilasciata, da questi, su esplicita richiesta del sig. NATALINI (cfr. il verbale di audizione del Sig. Ferroni del giorno 9.10.2023) in previsione del reclamo da quest’ultimo proposto innanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale avverso il provvedimento di inibizione comminatogli dal GS. Tale documento, quindi, non è certamente spontaneo ed appare dunque privo del crisma della genuinità con la conseguenza che anche quanto dichiarato dal tesserato del DUCATO SPOLETO innanzi alla Procura Federale, che certamente non poteva essere difforme da quanto dichiarato per iscritto, appare afflitto dalle stesse problematiche.

Delle fotografie prodotte dal denunciante, tre ritraggono alcuni soggetti che sembrano guardare l’evento sportivo al di là della rete di recinzione dello stesso in prossimità del pilone che sorregge le luci di illuminazione dell’impianto e altre due la tribunetta occupata in maggior parte da soggetti che indossano una giacca di colore rosso riconducibile alla divisa sociale della squadra ospitante. Orbene, anche voler concedere che le prime tre foto ritraggano effettivamente il sig. NATALINI vicino alla rete, le stesse non contengono alcun riferimento temporale e potrebbero essere state scattate in qualsiasi momento della partita. Ugualmente dicasi delle due foto che ritraggono la tribunetta, che dovrebbero dimostrare che sulla stessa non era presente il Presidente dell’ATHLETIC CLUB BASTIA, che, oltre a non contenere alcun riferimento temporale, offrono una visione parziale degli spalti. Ritiene il Collegio che tali supporti fotografici non abbiano alcuna efficacia probatoria.

Da ultimo, per quanto attiene alle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dai sigg.ri Tiziano TORRONI, Ferdinando TOMASSINI, Moreno MARCHI, Roberto FERRACCI, Marcello MAMMOLI e Sergio BUCEFARI è appena il caso di osservare che il sig. TORRONI è il Vice Presidente del medesimo sodalizio per il quale è tesserato il Sig. NATALINI, mentre gli altri soggetti, pur non tesserati “fanno parte dell’Associazione ATHLETIC BASTIA ma non rivestono qualifiche dirigenziali censite in FIGC” come dichiarato dal TORRONI stesso in occasione dell’audizione del 31.10.2023. Si tratta quindi, per dirla come la Corte Federale d’Appello, di soggettive dichiarazioni di terzi tesserati o gravitanti nell’orbita della stessa società per cui è tesserato il Presidente sanzionato da considerare quindi certamente non “indifferenti”.

Infine il Collegio non può non notare, a corollario di quanto sin qui evidenziato e a ulteriore conforto di quanto refertato dal sig. Xhino RUSHANI, che nessuno degli auditi ha posto in evidenza eventuali precedenti  o motivi di risentimento fra l’Assistente Arbitrale e il sig. NATALINI e che, a conferma del carattere quanto meno suscettibile del Presidente, il GS lo ha inibito fino al 31.08.2023, aggiungendo quindi altri due mesi alla precedente inibizione che sarebbe scaduta il 31.06.2023, contestando allo stesso la “recidiva specifica plurima” come risulta dal C.U. n. 159 del C.R. Umbria del 15.03.2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Xhino Rushani.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                       Roberto Proietti

 

Depositato in data 31 gennaio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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