F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0148/TFN – SD del 2 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 16084/115pf23-24/GC/GR/ff del 21 dicembre 2023, depositato il 28 dicembre 2023, nei confronti dei sigg. Andrea Brunello, Daniele Corontini, Andrea Pirrera, Nicola Marchesi e SPAL Srl – Reg. Prot. 133/TFN-SD

Decisione/0148/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0133/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Valentina Ramella – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 23 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16084/115pf2324/GC/GR/ff del 28 dicembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Andrea Brunello, Daniele Corontini, Andrea Pirrera e Nicola Marchesi, nonché nei confronti della società Spal Srl,

 il seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 21 dicembre 2023, depositato il 28 dicembre 2023, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) il sig. Andrea BRUNELLO, allenatore di base, tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ha), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società S.P.A.L. s.r.l., in occasione delle sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2022 - 2023, disputate a far data dal 14 febbraio 2023 e fino alla fine del campionato e della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 – 2023 sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

2) il sig. Daniele CORONTINI, allenatore di base, tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

3) il sig. Andrea PIRRERA, allenatore di giovani calciatori, tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U10 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

4) il sig. Nicola MARCHESI, Segretario del settore giovanile della società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 39, comma 1, lett. Ha) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Andrea BRUNELLO, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 - 2023; ciò, sebbene il sig. Andrea BRUNELLO fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di giovani calciatori, sig. Samuel DI MEO dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U18 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 –2023; ciò, sebbene il sig. Samuel DI MEO fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Daniele CORONTINI, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Daniele CORONTINI fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

d) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di giovani calciatori, sig. Andrea PIRRERA, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U10 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Andrea PIRRERA fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

e) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 16, 27,commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte del sig. Fabio BRETTA dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U13 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Fabio BRETTA fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse né iscritto all’albo del settore tecnico della FIGC, né, comunque, in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

5) la società S.P.A.L. s.r.l. per rispondere:

a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli atti ed ai comportamenti posti in essere dai propri tesserati Andrea BRUNELLO (collaboratore tecnico), Daniele CORONTINI (collaboratore tecnico), Nicola MARCHESI (segretario del settore giovanile) e Andrea PIRRERA (collaboratore tecnico), come sopra descritti;

b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dei seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea GAZZOLI, all’epoca dei fatti, direttore generale e legale rappresentante della società, come di seguito descritti:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ha) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Andrea BRUNELLO, dell’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società S.P.A.L. s.r.l., in occasione delle sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2022 - 2023, disputate a far data dal 14 febbraio 2023 e fino alla fine del campionato e della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 - 2023; ciò, sebbene il sig. Andrea BRUNELLO fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di giovani calciatori, sig. Samuel DI MEO dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U18 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Samuel DI MEO fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Daniele CORONTINI, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Daniele CORONTINI fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di giovani calciatori, sig. Andrea PIRRERA, dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U10 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Andrea PIRRERA fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 16, 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque per non impedito lo svolgimento da parte del sig. FABIO BRETTA dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U13 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Fabio BRETTA fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse né iscritto all’albo del settore tecnico della FIGC, né, comunque, in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

c) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dei seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. SAMUEL DI MEO, allenatore di giovani calciatori, tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, come di seguito descritti: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U18 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

d) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dei seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. FABIO BRETTA, dirigente tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, come di seguito descritti: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, 27, commi 1 e 2, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U13 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri.

La fase istruttoria

L’indagine della Procura Federale nasce dall’esposto del 27 giugno 2023, con cui il sig. Claudio Rapacioli, Presidente dell’Associazione Italiana Preparatori Portieri Calcio, segnalava che il sig. Andrea BRUNELLO, pur non avendo l’abilitazione di “Allenatore dei Portieri”, aveva svolto nella gara Spal – Parma del 13 maggio 2023 (campionato di serie B), l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della S.P.A.L. s.r.l., e che la S.P.A.L. s.r.l. -oltre al sig. BRUNELLO- nella stagione sportiva 2022 – 2023, aveva utilizzato come allenatori dei portieri delle squadre del Settore giovanile anche altri soggetti che non avevano le necessarie abilitazioni: il sig. Daniele CORONTINI, preparatore dei portieri della squadra U-16, il sig. Fabio BRETTA, preparatore dei portieri della squadra U-13; sig. Samuel DE MEO, preparatore dei portieri della squadra U-11, e sig. Andra PIRRERA, preparatore dei portieri delle squadre U-10 e U-9.

Durante le attività istruttorie venivano sentiti, oltre ai soggetti citati nella segnalazione, i calciatori sig. Alfonso ENRICO e il sig. Alberto POMINI ed altri tesserati della società. Tra questi il sig. Andrea GAZZOLI, in qualità di Direttore generale e legale rappresentante, il sig. Andrea CATELLANI, in qualità di Responsabile del Settore giovanile, il sig. Stefano SALIS, in qualità di Segretario generale; il sig. Michele SEBASTIANI, in qualità di Segretario sportivo e il sig. Nicola MARCHESI, in qualità di Segretario del Settore giovanile.

Dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale, e dalla documentazione acquisita, è emerso che il sig. Andrea BRUNELLO, tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico non in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri, ha svolto l’attività di allenatore dei portieri negli allenamenti e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2022 - 2023, dal 14 febbraio 2023 fino alla fine del campionato, nonché della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 – 2023.

Sempre dall’attività inquirente è emerso che nella stessa stagione il sig. SAMUEL DI MEO ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U18, il sig. DANIELE CORONTINI ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U17, il sig. FABIO BRETTA ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U13, il sig. ANDREA PIRRERA ha svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U10.

Gli esiti dell’attività inquirente hanno, infine, evidenziato che, nella stagione sportiva 2022 – 2023, la rappresentanza legale della S.P.A.L. s.r.l., risultava conferita al direttore generale della società, sig. Andrea GAZZOLI, e che la contrattualizzazione dei predetti tesserati era stata fatta dal sig. Nicola MARCHESI, all’epoca dei fatti segretario del settore giovanile della S.P.A.L. s.r.l.

La fase predibattimentale

A seguito del deposito del deferimento, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 23 gennaio 2024 e venivano depositate memorie del seguente contenuto.

Per il sig. Nicola MARCHESI -con gli Avv.ti Malagnini e Renzulli- nella memoria del 15 gennaio 2024 si segnalava che lo stesso, quale Segretario, aveva inserito i dati reali e completi degli allenatori nei contratti di prestazione sportiva, li aveva poi sottoposti al sig. Andrea GAZZOLI, Direttore Generale e legale rappresentante della società S.P.A.L., per la sottoscrizione e tempestivamente depositati; conseguentemente si chiedeva il proscioglimento.

Per il sig. Daniele CORONTINI -con gli Avv.ti Malagnini e Renzulli- nella memoria del 15 gennaio 2024 si segnalava in fatto che nel corso delle sedute di allenamento, in virtù del suo ruolo di collaboratore, si era limitato a coadiuvare l’allenatore dell’Under 17 anche nell’allenare i portieri. Si affermava in diritto che nessuna norma prevedeva l’obbligo per le squadre diverse dalla prima squadra di tesserare un allenatore dei portieri, quindi chiedeva il proscioglimento.

Con analoga memoria del 15 gennaio 2024, il sig. Andrea PIRRERA -con gli Avv.ti Malagnini e Renzulli- segnalava le stesse circostanze in diritto. In fatto si rimarcava il tesseramento come collaboratore delle squadre minori/settori giovanili, con la qualifica di tecnico Uefa C e che legittimamente, durante le sedute di allenamento il PIRRERA aveva collaborato con l’allenatore dell’under 10, anche nell’allenare i portieri, quindi si chiedeva l’assoluzione.

Anche per la S.P.A.L., sempre con memoria del 15 gennaio 2024, -con gli Avv.ti Malagnini e Renzulli- si evidenziava in diritto che il Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.07.2023, per la stagione sportiva 2022/2023, del Settore Tecnico della FIGC, con riferimento alla Lega Nazionale Professionisti serie B, e il Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27.04.2022 prevedevano l’obbligo di tesserare un preparatore dei portieri munito di prescritta abilitazione solo per la prima squadra, e come la società avesse adempiuto a tale obbligo per l’intera stagione sportiva 2022/2023, avendo sempre tesserato un allenatore dei portieri con tale qualifica per la prima squadra.

Per il sig. Andrea BRUNELLO, con memoria del 17 gennaio 2024 dell’Avv. Vossi – si evidenziava come lo stesso, nella sua qualità di Collaboratore Tecnico dell’Allenatore della Primavera 2 della S.P.A.L, coadiuvava l’Allenatore nell’allenamento della squadra rosa, curandosi pure dei portieri, e che tale comportamento non violava alcuna norma o regolamento FIGC. Quanto all’attività di allenatore dei portieri della Prima Squadra della Società SPAL S.r.l. a) in occasione delle sedute di allenamento e b) prima dello svolgimento delle gare di Campionato di Serie B S.S. 22-23 disputate a far data dal 14.02.2023 (fino alla fine del Campionato), si evidenziava che la SPAL aveva sempre dedicato alla Prima squadra un preparatore dei portieri abilitato, adempiendo così agli obblighi federali imposti dal C.U. n. 33 del 2022/2023 e che il sig. BRUNELLO aveva solo affiancato il preparatore abilitato negli allenamenti settimanali, e che negli allenamenti pregara non era necessaria la presenza di un preparatore abilitato. Si chiedeva pertanto l’assoluzione.

Il dibattimento

All’udienza di discussione - tenuta in modalità videoconferenza - era presente l’Avv.to VOSSI per Andrea BRUNELLO, l’Avv.to RENZULLI per Nicola MARCHESI, Daniele CORONTINI, Andrea PIRRERA e S.P.A.L.. Entrambi gli Avvocati si richiamavano alle memorie depositate.

Era altresì presente l'Avv.Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione dell’ammenda di euro 6.000,00 (seimila) per S.P.A.L, l’inibizione per il sig. MARCHESI di mesi 9 (nove); la squalifica per il sig. BRUNELLO di mesi 6 (sei), la squalifica, per i sigg.ri Nicola MARCHESI e Daniele CORONTINI di mesi 4 (quattro).

La decisione

In materia di abilitazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di allenatore dei portieri rilevano quali norme di riferimento il Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.07.2023 per la stagione sportiva 2022/2023 del Settore Tecnico della FIGC, con riferimento alla

Lega Nazionale Professionisti, serie B, e il Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27.04.2022 (Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 – TITOLO III – Criteri Organizzativi). Tali provvedimenti prevedono l’obbligo di tesserare un preparatore dei portieri solo per la prima squadra, implicitamente escludendo detto obbligo sia per la “primavera 1, 2, 3 e 4” che per tutte le altre squadre ccdd. “Under”.

Da ciò è evidente che -in assenza di una specifica prescrizione normativa- nessuna violazione può essere riferibile al sig. Daniele CORONTINI e al sig. Andrea PIRRERA, entrambi collaboratori tecnici, per aver contribuito anche all’allenamento dei portieri rispettivamente della squadra U17 il primo e della squadra U10 il secondo.

Parimenti nessuna violazione è ascrivibile al sig. Nicola MARCHESI che ha svolto regolarmente i compiti istituzionalmente affidati nell’ambito della sua attività di Segretario della società S.P.A.L. s.r.l. nella stagione sportiva 2022 – 2023.

Quanto alla posizione del sig. BRUNELLO, che risulta aver effettivamente svolto in maniera autonoma, attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società S.P.A.L. s.r.l., nel corso di diverse sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B, pur non essendo in possesso della specifica abilitazione prescritta per la prima squadra, si configura la violazione dell’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ha), del Regolamento del Settore Tecnico.

Dalla sussistenza di tale violazione, come soggetto che agiva nell’ambito organizzativo della S.P.A.L. s.r.l., deriva -ex art. 6 comma 2 del Codice- la responsabilità oggettiva della stessa, limitatamente però alla sola condotta del sig. BRUNELLO.

La S.P.A.L. s.r.l. in quanto sodalizio sportivo, ha infatti responsabilità disciplinare per l’inosservanza di norme federali da parte dei soggetti che operano al suo interno o nel suo interesse: essendo dimostrata e accertata la responsabilità del sig. BRUNELLO, la stessa risulta necessariamente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, indipendentemente da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta societaria nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza a suo diretto carico.

In ragione dell’assenza di norme che prescrivono la necessità di una specifica autorizzazione per allenare i portieri per le squadre diverse dalla prima squadra, appare equo ridurre le sanzioni proposte dalla Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Daniele Corontini, Andrea Pirrera e Nicola Marchesi.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Andrea Brunello, mesi 5 (cinque) di squalifica;

- per la società Spal Srl, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2024.

 

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giorgia Marina Caccamo                                                   Roberto Proietti

 

 

Depositato in data 2 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

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