F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN-SVE del 02 Febbraio 2024 (motivazioni) – ASD Vastese Calcio 1902 / Paolo Baiocco – Reg. Prot. 9/TFN-SVE

Decisione/0016/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0009/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Cristina Fanetti – Componente

Antonino Piro – Componente

Enrico Vitali – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 gennaio 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore Paolo Baiocco (m. 4101356) avverso la decisione della Commissione Accordi

Economici - LND (prot. CAE 16/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 1° settembre 2023 il calciatore Paolo Baiocco ha adito la Commissione Accordi Economici – LND al fine di sentire condannare la A.S.D. Vastese Calcio 1902 al pagamento in suo favore della somma di euro 5.100,00 a titolo di saldo di quanto pattuito nell’accordo economico inter partes del 21 febbraio 2023.

Con decisione pubblicata nel C.U. 233 del 21 dicembre 2023, l’adita Commissione ha accolto integralmente il suddetto ricorso condannando la A.S.D. Vastese Calcio 1902 – non costituitasi innanzi alla CAE - al pagamento della somma di euro 5.100,00 in favore del calciatore Baiocco.

Avverso tale decisione, con atto del 28 dicembre 2023, la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 ha quindi proposto tempestiva impugnazione.

Deduce la reclamante Società che il calciatore Baiocco, dopo la conclusione del campionato di competenza in data 15 maggio 2023, non avrebbe più partecipato agli allenamenti come suo preciso obbligo fino al 30 giugno 2023 e pertanto, in base all'articolo 9 dell’accordo economico inter partes, la somma dovutagli deve essere proporzionalmente ridotta, e precisamente nella misura di euro 2.175,00.

Precisa, inoltre, la A.S.D. Vastese Calcio 1902 di non aver potuto già rappresentare le proprie eccezioni innanzi alla C.A.E. a causa del radicale mutamento in quel periodo temporale della dirigenza della Società.

Si è costituito tempestivamente in giudizio il calciatore Baiocco, contestando le avverse ragioni e precisando di essere stato nella impossibilità di allenarsi dopo la conclusione del campionato, come tutto il resto della squadra, in quanto l’impianto sportivo risultava chiuso e gli era stata anche ritirata la divisa e l’attrezzatura tecnica per potersi allenare.

La vertenza è stata quindi discussa dai Difensori delle parti nella riunione del 29 gennaio 2024, e decisa all’esito della camera di consiglio.

Osserva questo Tribunale che, verificata la piena efficacia e validità dell’accordo economico inter partes del 21 febbraio 2023, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della LND in data 6 marzo 2023, l’A.S.D. Vastese Calcio 1902  per poter invocare l’applicazione dell'articolo 9 dell'accordo, che prevede la proporzionale riduzione dell’importo concordato in caso di mancata partecipazione del calciatore agli allenamenti e all'attività agonistica per causa a lui imputabile, avrebbe dovuto fornire la prova di tale inadempimento del calciatore.

Considerata la precisa contestazione sul punto da parte del calciatore Baiocco, difetta agli atti ogni principio di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal prefato articolo 9 dell’accordo economico, né risulta essere stata neanche richiesta l’ammissione di alcuna prova al riguardo.

Ne deriva che la decisione impugnata deve essere confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Condanna la medesima società al pagamento delle spese legali in favore del calciatore, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 2 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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