F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0126/CSA pubblicata del 1 Febbraio 2024 – Mantova Calcio A 5 SSDRL/SSDARL Italservice C5

Decisione/0126/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0155/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0155/CSA/2023-2024, proposto dalla società Mantova Calcio A 5 SSDRL in data 8.01.2024

contro

SSDARL Italservice C5,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 391 del 28.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 19 gennaio 2024, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Alberto Urso e uditi gli Avv.ti Michele Cozzone per la reclamante e David Cerrini per la società SSDARL Italservice C5.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Mantova Calcio a 5 SSDRL ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 391 del 28.12.2023) con cui è stato accolto il ricorso presentato dalla SSDARL Italservice C5 in relazione alla gara del Campionato di Serie A di Calcio a 5 Italservice C5/Mantova Calcio a 5 SSDRL dell’8.12.2023 ed è stata conseguentemente inflitta a carico del Mantova Calcio a 5 la sanzione della perdita della gara per aver schierato in campo irregolarmente il calciatore Labanca da Silva Igorgeorge, di età inferiore a 16 anni e sprovvisto, il giorno della disputa dell’incontro, dell’indispensabile autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F.; accogliendo detto ricorso, il Giudice Sportivo “commina[va] alla società: MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 6”.

La reclamante si duole dell’errore che avrebbe commesso il Giudice Sportivo nell’affermare che il Labanca da Silva abbia partecipato irregolarmente alla gara, quando in realtà il Mantova Calcio a 5 aveva inviato al Comitato Regionale Lombardia sin dal 1° dicembre 2023, per il tramite della Delegazione Provinciale di Mantova, richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., relativa al menzionato calciatore, allegando entrambi i documenti sanitari all’uopo occorrenti, e cioè il certificato di idoneità all’attività agonistica di cui al d.m. 15 febbraio 1982 e l’attestazione del medico sociale di raggiunta maturità psicofisica per lo svolgimento di tale tipo di competizione.

Già prima della disputa della gara, dunque, il Labanca da Silva vantava le condizioni per ottenere la necessaria autorizzazione, e d’altra parte sin da allora la relativa documentazione era nella disponibilità del competente Comitato.

Non potrebbe rilevare, in senso contrario, la pubblicazione successiva dell’autorizzazione sul relativo Comunicato Ufficiale, la quale ha funzione meramente dichiarativa anziché costitutiva; in tale prospettiva, il mancato rilascio (ancora) dell’autorizzazione al tempo della gara varrebbe quale presunzione iuris tantum del (solo) mancato possesso della necessaria certificazione sanitaria, ben superabile (e, nella specie, effettivamente superata) attraverso prova contraria.

A ciò dovrebbe aggiungersi peraltro che il Lablanca da Silva ha compiuto 16 anni appena una settimana dopo la gara e che lo stesso non è mai sceso in campo durante la partita.

Concludendo in conformità, la reclamante chiede l’annullamento dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo e il ripristino del risultato acquisito sul campo in occasione della gara, pari a 2 a 5 in favore del Mantova.

In sede di discussione la Italservice ha avversato le deduzioni avversarie chiedendo la reiezione del reclamo.

Alla riunione del 19 gennaio 2024 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

È controversa la legittima partecipazione alla gara del calciatore Labanca da Silva Igorgeorge in quanto - quale atleta infrasedicenne - non provvisto di autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. al tempo della gara.

Tale disposizione prevede che “I calciatori/calciatrici ‘giovani’ tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori ‘giovani’, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D., territorialmente competente e dalle Divisioni Calcio Femminile. II rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione di calcio femminile, comporta l’applicazione della sanzione prevista all’art. 10, comma 6, del C.G.S.”.

La giurisprudenza di questa Corte Sportiva ha già affermato che, come emerge chiaramente dalla disposizione, la regola generale prevista per i calciatori e calciatrici c.d. “giovani” è quella della partecipazione alle sole competizioni sportive loro riservate; costituisce deroga, rispetto a tale regola, la possibilità di ammettere i giovani calciatori e calciatrici ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile al di fuori di competizioni giovanili. Presupposto per l’applicazione della deroga è il rilascio di un provvedimento di “autorizzazione” da parte del Comitato Regionale - L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile (cfr. CSA, III, 15 marzo 2023, n. 171).

A sua volta, detta autorizzazione richiede due requisiti e cioè: i) il certificato di idoneità all’attività agonistica di cui al d.m. 18 febbraio 1982; ii) la relazione medica recante attestazione di raggiunta maturità.

Nel quadro così tracciato, le doglianze formulate dalla reclamante non risultano condivisibili.

A ben vedere, infatti, nel prevedere una “ autorizzazione” per la partecipazione a competizioni agonistiche organizzate dalle Leghe o dalla Divisione Calcio Femminile, l’art. 34, comma 3, N.O.I.F. non può che avere a riferimento un provvedimento - strumentale, appunto, alla partecipazione a siffatte competizioni - adottato dal competente Comitato federale e intrinsecamente funzionalizzato alla corrispondente (singola) stagione sportiva.

In tale prospettiva, solo l’intervenuto rilascio del provvedimento autorizzatorio - formalizzato e reso noto attraverso un Comunicato ufficiale, quale atto proprio della stagione sportiva, collocato temporalmente e funzionalmente nella stessa (cfr. CSA, n. 171 del 2023, cit.) - permette di rimuovere il limite in capo al calciatore consentendogli di prendere parte alla gara altrimenti preclusagli.

Né può ritenersi che la sola sussistenza dei documenti presupposti (i.e., certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica e attestazione di maturità) valga di per sé, sic et simpliciter, ad autorizzare il calciatore alla partecipazione alla gara: come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte Sportiva a proposito della rinnovazione del titolo ai fini della partecipazione alle gare, infatti, “l’autorizzazione per [la] partecipazione a gare di attività agonistica organizzate dalle Leghe deve essere rilasciata annualmente, quindi per ogni stagione sportiva, dal Comitato Regionale di appartenenza” (CSA, SS.UU., in Com. Uff. n. 68 del 15 gennaio 2018); è dunque solo l’autorizzazione a poter legittimare il calciatore alla partecipazione alla gara (cfr. peraltro, per un caso simmetrico, in cui sussisteva l’autorizzazione pur a fronte di documentazione irregolare, CSA, III, 2 dicembre 2020, n. 21).

D’altra parte, come pure posto in risalto dalla giurisprudenza, il regime sulla partecipazione alle gare dei calciatori giovani non può che essere ispirato a esigenze di certezza, insieme con quelle di tutela dello stesso calciatore giovane, in un quadro derogatorio delle regole generali che vorrebbero il giovane ammesso a partecipare a sole competizioni giovanili (CSA, n. 173 del 2023, cit.).

In tale contesto, dunque, occorre per la partecipazione di un giovane calciatore o calciatrice a gare di natura agonistica il possesso di un’autorizzazione rilasciata dal competente Comitato o Divisione per la singola stagione, a fronte della sottostante necessaria documentazione, di suo non sufficiente a legittimare il calciatore alla partecipazione alle gare.

Applicando i suesposti principi al caso in esame emerge chiaramente l’infondatezza del reclamo, atteso che il calciatore Labanca da Silva non era nella specie in possesso di (già rilasciata) autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F.; né rileva in senso contrario, come già evidenziato, la sola dotazione dei certificati di idoneità all’attività agonistica e d’attestazione medica di raggiunta maturità, atteso che solo con la conseguente autorizzazione gli stessi vengono ad assumere rilievo a fini partecipativi alle gare.

Allo stesso modo, privo di rilievo è il fatto che la società avesse già presentato richiesta d’autorizzazione (che risulta peraltro inoltrata dalla Delegazione di Mantova al competente Comitato Regionale, come emerge dalla documentazione in atti, il 12 dicembre 2023, avendola inizialmente la società presentata presso la detta Delegazione), atteso che, comunque, come si evince chiaramente dalla comunicazione del medesimo Comitato Regionale del 12 dicembre 2023, in atti, alla data della gara il calciatore risultava sprovvisto di autorizzazione.

Parimenti irrilevante è la circostanza che il calciatore non sia materialmente entrato in campo nel corso della gara, giacché comunque ufficialmente indicato nella distinta presentata per la stessa, ciò che è sufficiente ai fini dell’integrazione dell’infrazione a norma dell’art. 10, comma 7, C.G.S. in relazione alle gare di calcio a 5 (“La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in

violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi […] risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare di calcio a cinque”).

Allo stesso modo, in sé irrilevante è la circostanza per cui il Labanca avrebbe compiuto il sedicesimo anno di età pochi giorni dopo lo svolgimento della gara, atteso che risultava comunque infrasedicenne il giorno (in sé rilevante) in cui la gara è stata disputata.

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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