F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0131/CSA pubblicata del 5 Febbraio 2024 – Team Altamura S.S.D. A R.L.

Decisione/0131/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0164/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0164/CSA/2023-2024, proposto dalla società Team Altamura S.S.D. A R.L. in data 11.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND, di cui al Com. Uff. n. 71 del 09.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.1.2024, il Dott. Antonino Tumbiolo e udito il segretario generale della società Team Altamura S.S.D. a R.L., Sig. Antonio Obbiettivo, per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Team Altamura S.S.D. A R.L.  ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 3.800,00 inflitta alla stessa in relazione alla gara Gelbison S.S.D. A.R.L/Team Altamura S.S.D. A R.L. del 07.01.2024;(cfr. Com. Uff. n.  71 del 09.01.2024).

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di euro 3.800 motivando così il provvedimento: "Per avere propri sostenitori lanciato, nel corso del secondo tempo, numerosi sputi (almeno venti) che attingevano un A.A. alla testa e al collo, mentre gli rivolgevano espressioni offensive e triviali. ( R AA )"

La società reclamante, anche nell'intervento del proprio segretario generale, che si è riportato a quanto contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulti spropositata ed eccessivamente gravosa in considerazione:

a) della assenza di precedenti specifici a carico della scrivente Società; b) dei precedenti della giustizia federale che avrebbero sanzionato in maniera meno severa casi analoghi; c) della fattiva collaborazione del Presidente della Società e di altri dirigenti; d) del fatto che la gara si è svolta in un piccolo impianto sportivo appartenente ad altro sodalizio, nel quale la società reclamante non aveva alcun potere di controllo o “colpa organizzativa”.

Sostiene la società reclamante che i propri tifosi, durante la stagione in corso, hanno dimostrato comportamenti e condotte di assoluta correttezza verso gli Ufficiali di gara, atleti e tifoserie avversarie e che nessuna sanzione specifica è stata comminata alla stessa nelle gare di Campionato e di Coppa Italia.

Si afferma, poi, nel reclamo, che, nonostante l'impegno e gli sforzi economici per l’adozione di misure atte alla prevenzione, in osservanza ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S., non esiste un archetipo efficace di gestione e controllo tale da impedire manifestazioni di disappunto verbali, dai toni inopportuni.

Nel caso di specie, per la società reclamante, le espressioni riportate nei documenti ufficiali di gara, sicuramente disgustose nel loro tenore letterale, non possono essere attribuite alla responsabilità della Società.

Per la società reclamante, bisogna tener conto, inoltre, che la gara in esame è stata disputata in campo avverso (dove la prevenzione e l’organizzazione incombono principalmente sulla squadra ospitante) e soprattutto in un impianto sportivo strutturalmente inadeguato a contenere ed ospitare tifoserie con un seguito numeroso.

Con tali motivi, la società reclamante, pur non intendendo sminuire il disvalore degli accadimenti posti alla base della decisione del Giudice Sportivo, né contestarli nella loro materialità, chiede di rideterminare in senso meno afflittivo possibile l’entità della sanzione irrogata che, nel caso di specie, ritiene gravosa ed eccessivamente afflittiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 19 gennaio 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale e, in particolare, della dichiarazione dell'Assistente n. 2 sig. Alessandro Castellari, che così riporta quanto accaduto: "Dal 37esimo minuto del secondo tempo fino al termine della gara, in modo continuo, alcuni tifosi della società Team Altamura mi attingevano con numerosi sputi, colpendomi schiena, collo e in testa, almeno una ventina di volte. Inoltre mi urlavano frasi offensive come: 'Sei un frocio di merda, Sei un cornuto, Guardalinee tua moglie è una puttana e tu un ciuccio."

Quanto dichiarato, in maniera chiara e dettagliata, dall'Assistente n. 2, in applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., che attribuisce valore di “piena prova” alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, deve costituire il perimetro nel quale la Corte deve esercitare il proprio sindacato, laddove, come nel caso di specie, il reclamante non abbia fornito elementi probatori certi idonei a superare quanto è attestato dai referti arbitrali in ordine alle condotte tenute ed ai fatti accaduti in campo.

Pertanto, in considerazione della gravità dei fatti contestati, consistenti in una ventina di sputi attingenti la schiena, il collo e la testa dell'Assistente n. 2 e della offensività delle frasi pronunciate nei suoi confronti da un gruppo di tifosi certamente della Team Altamura, non sussistono ad avviso di questa Corte circostanze valutabili come attenuanti, così che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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