F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0134/CSA pubblicata del 7 Febbraio 2024 – Sig. Riccardo Tomella

Decisione/0134/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0191/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0191/CSA/2023-2024, proposto dal calciatore Riccardo Tomella in data 28.1.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - LND, di cui al Com. Uff. n. 80 del 23 gennaio 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 2 febbraio 2024, il Dott. Agostino Chiappiniello e udito l’Avv. Andrea Scalco per il reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Riccardo Tomella ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 23 gennaio 2024, in relazione alla gara Arconatese 1926 SSDARL/Crema 1908 S.S.D. ARL del 21.1.2024, valevole per il campionato LND serie D, gir. B.

Il Giudice Sportivo, ha così motivato il provvedimento: "Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un Assistente dell’Arbitro”.

Il calciatore reclamante non contesta il fatto ma afferma che l’espressione profferita non  fosse rivolta all’assistente dell’arbitro e non concretizza alcuna condotta irriguardosa.

Sostiene, comunque, che la condotta irriguardosa è meno grave di quella ingiuriosa (art. 36, primo comma, lettera a).

Rappresenta che al termine della gara si è recato insieme al dirigente accompagnatore della società Crema presso lo spogliatoio dell’assistente dell’arbitro, per evidenziare che la parola pronunciata non aveva alcun intento offensivo in quanto non indirizzata alla sua persona e per scusarsi per l’accaduto.

Conclusivamente viene chiesta l’annullamento della sanzione e, in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, la riduzione della stessa al periodo di squalifica presofferto.

All’udienza di discussione è stato udito l’avv. Andrea Scalco per il reclamante. CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

In via preliminare, si deve puntualizzare che il calciatore reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene di aver profferito una espressione non irriguardosa nei confronti dell’assistente dell’arbitro, in quanto non rivolta alla sua persona.

Si afferma nel reclamo che il calciatore al termine della gara, insieme al dirigente accompagnatore della società Crema, si è recato presso lo spogliato dell’assistente dell’arbitro, per evidenziare che la parola pronunciata non aveva alcun intento offensivo in quanto non indirizzata alla sua persona e per scusarsi dell’accaduto.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro”. L’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Andrea Galluzzo, riferisce: “Al 49 st, richiamavo l’attenzione del collega per notificare l’espulsione del calciatore della squadra ospite Crema, Tomella Riccardo, numero 8, in quanto in modo palese e ad alta voce mi diceva ma vaffanculo. Il collega arbitro ha provveduto ad espellerlo”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal giudice sportivo della condotta irriguardosa esaminata e la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tomella Riccardo.

Come riferisce l’assistente dell’arbitro, infatti, l’espressione e’ stata a lui rivolta ad alta voce, in modo, quindi, da essere percepibile da tutti i presenti e in maniera diretta.

Per quanto attiene alle circostanze attenuanti richieste con il reclamo, la Corte rileva che nei fatti esposti non si ravvisa alcuna delle fattispecie disciplinate dall’art. 13 del c.g.s., considerato, tra l’altro, che il calciatore recandosi nello spogliatoio dell’assistente dell’arbitro, insieme al dirigente accompagnatore della società Crema, non ha ammesso alcuna responsabilità per l‘espressione sanzionata (lettera c, dell’art. 13 del cgs), come risulta dal reclamo in atti.

Infine, si rileva che delle menzionate scuse non vi è traccia nel referto arbitrale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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