F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0150/TFN – SD del 7 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 16943/227pf 23- 24/GC/SA/fm dell’11 gennaio 2024, depositato il 12 gennaio 2024, nei confronti della società SSDSRL Union Clodiense Chioggia – Reg. Prot. 136/TFN-SD
Decisione/0150/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0136/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Gaetano Berretta – Componente
Amedeo Citarella – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16943/227pf 23-24/GC/SA/fm del 12 gennaio 2024, nei confronti della società SSDSRL Union Clodiense Chioggia, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 16943/227pf 23- 24/GC/SA/fm del 12 gennaio 2024, nei confronti della società SSDSRL Union Clodiense Chioggia per rispondere ai sensi dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori, un gruppo di circa 60/70 persone, i quali, il giorno 10.09.2023, all’esterno del “Campo Aldo e Dino Ballarin” ma comunque nelle immediate adiacenze dell’impianto sportivo e prima dell’inizio della gara Union Clodiense Chioggia – Treviso FBC 1993 SSDRL, disputata a Chioggia (VE), dopo l’ingresso dei tifosi del Treviso FBC 1993 presso il settore loro riservato, precisamente Curva Nord Ospiti e dopo essersi incamminati sulla Passeggiata Padoan, al fine di dirigersi presso il loro settore di appartenenza, ossia la Curva Sud Locali, una volta giunti in prossimità della Curva Nord Ospiti, dove si erano già sistemati i tifosi del Treviso, che erano separati dalla Passeggiata Padoan solamente dalla rete metallica posta a recinzione dell’impianto sportivo e da un cordone delle FF. OO. all’uopo predisposto, dopo aver rivolto insulti alla tifoseria rivale, hanno fatto lanci di botti e fumogeni; specificamente di una bomba carta, che è esplosa proprio in prossimità degli operatori delle FF.OO., ivi sistemati al fine di evitare il contatto tra le due tifoserie.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società SSDSRL Union Clodiense Chioggia hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Gianmaria Daminato in rappresentanza della società SSDSRL Union Clodiense Chioggia, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della società SSDSRL Union Clodiense Chioggia la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Pierpaolo Grasso
Depositato in data 7 febbraio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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