C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/GST del 04.09.2023 – Delibera – Gara del 3/9/2023 CITTA DI SOLOFRA – SALERNUM BARONISSI

Gara del 3/ 9/2023 CITTA DI SOLOFRA - SALERNUM BARONISSI

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca: - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla SALERNUM BARONISSI, con il quale la reclamante, sulla circostanza che la società CITTA' DI SOLOFRA aveva fatto partecipare alla gara di Coppa Campania ECCELLENZA del 03.09.2023 i calciatori Di Giacomo Mirko e Avallone Domenico che non avrebbero dovuto partecipare in quanto non avevano scontata la squalifica, loro comminata giusto C.U. n. 17 del 01.09.2022, pg. 12 per una gara; la reclamante precisava sia che all'epoca della squalifica i due predetti calciatori erano tesserati per la Scolta Giffoni Sei Casali, società che era stata eliminata dalla Coppa Italia di Eccellenza 2022/2023 e quindi i detti calciatori non avevano scontata la squalifica loro imposta e quindi richiedeva la sconfitta della Società Città di Solofra ex art. 10 del C.G.S.; - effettuati i necessari controlli presso d'Ufficio è risultato che: a) i due predetti calciatori ,schierati dalla reclamata, effettivamente avevano riportato, così come menzionato sul C.U. n.17 del 01.09.2022, pg. 12, una squalifica per una giornata di gara per recidiva in ammonizione, di cu la prima ammonizione riportata nella gara Salernum Baronissi c/ Giffoni Sei Casali del 24.8.22 ,mentre la seconda riportata nella gara Giffoni Sei Casali c/ Scafatese 1922 del 31.08;22 b) i due calciatori hanno effettivamente partecipato alla gara tra la Prosangiorgese contro Città di Solofra, valevole quale gara di Coppa Italia Eccellenza 2023/2024, del 30.08.23 , gara a cui non avrebbero dovuto partecipare per scontare la predetta squalifica; c) i due calciatori hanno effettivamente partecipato alla gara oggetto di reclamo; - visto il Regolamento della Coppa Italia Dilettanti 2023/2027 che ha stabilito sub "Modalità di Svolgimento - Esclusione per applicazione dell'art. 10 C.G.S. - lettera

P.Q.M.:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10- 6^ comma del C.G.S., infligge alla società Città di Solofra la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3 , in favore della reclamante; b) infligge alla società Città di Solofra l'ammenda di €100,00; c) infligge la squalifica di n. 1 giornata ai calciatori Di Giacomo Mirko e Avallone Domenico Valentino, in aggiunta a quella ancora da scontare; d) infligge l'inibizione fino al 17.09.2023 al Sig. Iovino Marco dirigente accompagnatore della Società Città di Solofra; e) dispone l'esclusione dalla Coppa Italia Eccellenza 2023/2024 della Società Città di Solofra f) dispone rimborsarsi alla reclamante l'importo del contributo di accesso alla giustizia sportiva alla reclamante Società. I provvedimenti disciplinari saranno pubblicati sul C.U. ordinario dell'07.09.2023.

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