F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0085/CFA pubblicata il 14 Febbraio 2024 (motivazioni) – ASD Santacristinese/USD Ceranova Football

Decisione/0085/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0083/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Castiglia - Presidente f.f. (Relatore)

Fabrizio D'Alessandri - Componente

Francesca Morelli - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0083/CFA/2023-2024, proposto dalla società ASD Santacristinese in data 17.01.2024,

per la revocazione della decisione della Corte sportiva d’appello presso il Comitato regionale Lombardia del 9 novembre 2023, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 16 novembre 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13 febbraio 2024, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito per la reclamante l’Avv. Stefano Uggetti; nessuno è comparso per la società USD Ceranova Football.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decisione del 29 ottobre 2023, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 del successivo 31 ottobre, il Giudice sportivo territoriale - in relazione all’incontro disputato il 29 ottobre 2023 dalla ASD Santacristinese contro la USD Ceranova Football nell’ambito del campionato di terza categoria Pavia, girone B - ha comminato alla prima società la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 per aver contravvenuto alla normativa vigente sulla sostituzione dei calciatori, avendo effettuato sei sostituzioni, anziché le cinque consentite dal comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti n. 1 del 1° luglio 2023. La decisione si è basata anche sul supplemento di rapporto, richiesto all’arbitro, a conferma delle sostituzioni avvenute nel corso dell’incontro.

La società ASD Santacristinese ha proposto reclamo avverso la decisione sostenendo di aver disposto solo cinque sostituzioni. L’indicazione di sei nel referto arbitrale sarebbe dovuta a un errore di fatto del direttore di gara, dovuto a una banale sovrapposizione di moduli, per effetto della quale la prima sostituzione segnata riportata nello spazio dedicato alla squadra ospite viene stata indicata come ultima delle proprie sostituzioni.

Con decisione del 9 novembre 2023, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del successivo 16 novembre, la Corte sportiva d’appello territoriale ha respinto il reclamo, sottolineando il carattere di fonte primaria e privilegiata di prova del referto arbitrale e ritenendo che la società reclamante non avrebbe apportato alcun elemento concreto per contraddirne il contenuto.

2. Con reclamo del 17 gennaio 2024, la società ASD Santacristinese ha impugnato per revocazione la decisione della Corte sportiva d’appello. La società rileva che in data 18 dicembre 2023, quando ormai la decisione della Corte Sportiva d’appello non era più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, avrebbe ricevuto a mezzo PEC dal Comitato regionale Lombardia un ulteriore supplemento di rapporto, che conforterebbe pienamente la propria tesi difensiva.

Richiamato l’art. 63, comma 1, lett. d), CGS, la società ha dedotto il richiamato supplemento di rapporto come “fatto nuovo” e, assumendo che la conoscenza di questo avrebbe comportato una diversa pronuncia, ha chiesto la revocazione della decisione impugnata, con annullamento della sanzione ricevuta in primo grado e conseguente convalida del risultato conseguito sul campo.

La controinteressata società USD Ceranova Football, benché ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituita per resistere al reclamo.

3. All’udienza del 13 febbraio 2024, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo l’intervento dell’Avv. Uggetti per la reclamante, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Per completezza espositiva, conviene riepilogare per sommi capi i caratteri propri del giudizio per revocazione.

Questo particolare rimedio è previsto dal comma 1 (come pure dai commi 2, 3 e 5) dell’art. 63 CGS, il quale dispone che “[t]utte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione”.

Si tratta di un mezzo non libero, ma a critica vincolata. Come nel processo civile e in quello amministrativo, il giudizio è articolato in due distinti fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. In buona sostanza, il giudizio di merito è preceduto da una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine di rimuovere il provvedimento che lo ha a suo tempo definito e rendere possibile una sua diversa conclusione (Corte fed. app., Sez. I, n. 85/2021-2022; Corte fed. app., n. 9/20222023; Corte fed. app., Sez. I, n. 99/2019-2020; Corte fed. app., SS.UU., n. 57/2019-2020). Segue da ciò che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa - la revocazione costituisce un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla.

5. Nel caso di specie, come detto, la ASD Santacristinese ha proposto reclamo per revocazione della decisione della Corte sportiva d’appello territoriale ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), seconda parte, CGS, assumendo cioè che “siano sopravvenuti, dopo che

la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. Il fatto nuovo sarebbe rappresentato da un supplemento di rapporto del direttore di gara, dal quale emergerebbe la piena correttezza della condotta tenuta dalla società, che avrebbe disposto sostituzioni dei propri giocatori nel limite consentito dalla vigente normativa di settore.

6. Preliminare è la valutazione di ammissibilità del mezzo esperito dalla ASD Santacristinese.

A questo proposito, in termini generali, la giurisprudenza endo-federale ha rilevato che nel novero dei “fatti sopravvenuti” o “fatti nuovi” che, se noti al momento dell’originaria pronuncia, ben avrebbero potuto modificarne l’assetto decisorio, sono suscettibili di rientrare anche circostanze non perfettamente inquadrabili secondo le categorie processuali civilistiche nell’ambito della nozione di “prova” o “documento”, essendo sufficiente che si tratti di eventi fenomenicamente rilevanti, comunque idonei ad incidere sulla determinazione del giudice (Corte fed. app., SS.UU., n. 96/2015-2016; Corte fed. app., SS.UU., n. 46/2015-2016). Alla luce del diverso tenore letterale e della finalità propria del processo sportivo, inteso a realizzare obiettivi di giustizia sostanziale, si deve concludere i presupposti della revocazione, quali disciplinati dall’art. 63, comma 1, CGS, non coincidono del tutto con quelli previsti, con terminologia tecnicamente rigorosa, dall’art. 395, n. 2 e n. 3, cod. proc. civ. (Corte fed. app., SS.UU., n. 46/2015-2016; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010).

Tanto premesso, appare evidente che il nuovo supplemento di rapporto - indirizzato dal direttore di gara al Comitato regionale Lombardia e da questo trasmesso alla società reclamante in data 18 dicembre 2024 - rappresenta un fatto nuovo sopravvenuto idoneo a dare ingresso al giudizio rescissorio. Superato dunque il preliminare vaglio del giudizio rescindente, il reclamo può essere esaminato nel merito, all’esito del quale - se del caso - spetterà al Collegio emettere una nuova decisione destinata a sovrapporsi a quella revocata (Corte fed. app., SS.UU., n. 63/2022-2023, sulla scorta, da ultimo, di Cass. civ., sez. VI, 20 giugno 2016, n.12721).

7. Nel merito, il reclamo è fondato.

Nel supplemento di rapporto, il direttore di gara precisa che «in relazione alle sostituzioni della società Santacristinese, osservo che, dopo aver consultato nuovamente il taccuino di gara, mi sono accorto che per un mio errore non è stata cancellata una sostituzione di una gara da me precedentemente arbitrata ed in particolare la sostituzione indicata nel rapportino di fine gara numero 6 uscito, numero 10 entrato al 30’ del secondo tempo. Confermo quindi che nella gara sopra indicata la società Santacristinese ha effettuato 5 sostituzioni di seguito indicate […]».

Il supplemento di rapporto espone una ricostruzione di quanto avvenuto sul terreno di gioco di per sé incompatibile con il percorso logico seguito dalla decisione impugnata, che ha insistito sulla mancata efficace contestazione, da parte della società, del contenuto del referto arbitrale.

È irrilevante la circostanza che il referto di gara faccia “piena prova circa i fatti accaduti” (art. 61, comma 1, CGS). La disposizione non impedisce una sia pur limitata prova contraria (Corte fed. app., sez. I, n. 76/2021-2022), nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia controdeducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (Corte fed. app., Sez. I, n. 9/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 2/2022-2023; Corte fed. app., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Ciò si verifica appunto nel caso di specie, in cui il supplemento di rapporto in questione costituisce un contrarius actus perfettamente idoneo, nel suo contenuto, a rovesciare in parte qua le risultanze del rapporto di gara.

8. Pertanto - come già detto - il reclamo della ASD Santacristinese è fondato e deve essere accolto con revocazione della impugnata decisione della Corte sportiva d’appello territoriale e, per l’effetto, con accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso la decisione di primo grado del Giudice sportivo, conseguente annullamento della sanzione da questo inflitta e conferma del risultato conseguito sul campo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, accoglie il ricorso della società ASD Santacristinese avverso la decisione del Giudice sportivo di primo grado annullando la sanzione da questo inflitta e confermando il risultato conseguito sul campo.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE F.F.

Giuseppe Castiglia                                                  Giuseppe Castiglia

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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