C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 20/CSAT del 11.01.2024 – Delibera – Reclamo della società SPORTING PONTECAGNANO in riferimento al C.U. n.63 del 14.12.2023. Gara – Sporting Pontecagnano / Citta di Campagna 1919 del 9.12.2023 – Campionato Promozione , girone D_- squalifica Mazza Alfonso, 4 gare.
Reclamo della società SPORTING PONTECAGNANO in riferimento al C.U. n.63 del 14.12.2023.
Gara – Sporting Pontecagnano / Citta di Campagna 1919 del 9.12.2023 – Campionato Promozione , girone D_- squalifica Mazza Alfonso, 4 gare.
La società Asd Sporting Pontecagnano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta dal GST nei confronti del calciatore Mazza Alfonso reo, al termine della gara, di aver tentato di avvicinarsi con fare minaccioso all’arbitro e di aver rivolto nei confronti di quest’ultimo frasi offensive, ingiuriose minacciandolo di non farsi più vedere su quell’impianto altrimenti non sarebbe uscito vivo. Tale sanzione veniva pubblicata sul C.U. n.63 del 14/12/2023. Ritiene la reclamante la sanzione estremamente gravosa atteso che al termine della gara il calciatore si avvicinava all’arbitro pronunciando frasi offensive ma non ceto minacciose tant’è che i carabinieri presenti, non provvedevano ad identificarlo per eventualmente sporgere una querela d’ufficio ex art.339 cp. In via, preliminare, pertanto, la società reclamante concludeva per la riforma integrale della delibera del GST annullando, conseguentemente, la sanzione disciplinare della squalifica, in via più gradata chiedeva una sensibile e sostanziale riduzione della squalifica. La CSAT, letti gli atti ufficiali nonché il reclamo, così come proposto, ritiene quest’ultimo non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara ed in particolare dalla motivazione riportata nel referto di gara, che costituisce fonte primaria e privilegiata, del GST, la sanzione disciplinare adottata appare congrua rispetto ai fatti per come descritti. Il calciatore Mazza Alfonso al termine della gara tentava di avvicinarsi al DDG con comportamento particolarmente minaccioso tant’è che il pronto intervento di un carabiniere presente evitava il peggio. Inoltre le frasi rivolte al DDG sono estremamente offensive, ingiuriose e gravemente offensive.
P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la sanzione del Gst pubblicata sul C.U. n.63 del 14.12.2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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